L’interpretazione sistematica e la ratio dell’art. 60, comma 1, della legge n. 247 del 2012 inducono a ritenere che la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, che giustifica l’applicazione della sospensione cautelare, sia la condanna pronunciata in primo grado, senza che sia necessaria l’irrevocabilità della sentenza. La mancanza, nell’ipotesi della condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, dell’espressa specificazione “in primo grado” o “di primo grado”, non esprime il significato della necessità del passaggio in giudicato della pronuncia.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 361 del 27 novembre 2025