L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e l’ estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria, 18 dicembre 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 11 settembre 2001, n. 221