E’ valido il provvedimento di rinvio a giudizio sottoscritto da un consigliere che, in relazione a tale atto, abbia assunto le funzioni di presidente, sostituendolo; per un verso, infatti, tale potere può legittimamente essere attribuito dal presidente ad un altro consigliere in qualunque modo e quindi anche senza particolari formalità, per altro verso, comunque l’inosservanza delle disposizioni processuali in tal senso non determina alcuna ipotesi di nullità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 27 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 19 marzo 2007, n. 19