L’avvocato che, pur continuando ad assicurare la cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) (nella specie, il Collegio, in considerazione della insussistenza di profili di danno, ha ritenuto equa e congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due, in luogo di quella per mesi sei irrogata dal locale Consiglio). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Venezia, 23 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8