Autore: admin

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Requisiti.

    Ai fini della iscrizione nell’elenco speciale dei legali di enti pubblici, la norma di cui all’art. 3, ult. co., lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato all’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. Siffatto inquadramento non ricorre, pertanto, quando tale destinazione sia liberamente revocabile dall’autorità che l’ha disposta, essendo invece necessario – ai fini della iscrizione – che la cessazione della destinazione sia consentita soltanto sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti, ossia di motivate e comprovate circostanze che rendono incompatibile la permanenza del dipendente nel predetto ufficio (ad esempio: ritardo e/o negligente adempimento dei doveri d’ufficio; esistenza di rapporti personali o familiari con la controparte non evidenziati al momento del conferimento di incarico; gravi responsabilità nella conduzione della difesa; violazioni del codice deontologico; sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la P.A.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 23 gennaio 2002).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 43

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e probità – Rapporti con i colleghi.

    Viola i doveri di lealtà, probità e colleganza l’avvocato che in sede di un accordo transattivo, in qualità di difensore di due lavoratori, non porti a conoscenza del difensore della controparte convenuta (datore di lavoro) che i propri assistiti hanno fatto ricorso anche alla procedura speciale di cui al D.lgs. n. 80/92 per riscuotere il credito nei confronti del medesimo datore, e che, inoltre, perseveri in tale comportamento omissivo provvedendo a ricevere, per conto dei clienti, le rate corrispondenti al debito determinato consensualmente fra le parti, nonostante, nel frattempo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 22 dicembre 2002).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 42

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita.

    La partecipazione del professionista al disegno inteso a recuperare al patrimonio del proprio cliente esecutato il bene immobile sottoposto a procedura esecutiva e messo all’asta, fornendo utili suggerimenti sul modus operandi per realizzare lo scopo prefisso, non integra un’attività illecita o comunque idonea di per sé a configurare responsabilità di carattere disciplinare, così come analogo disvalore non è ravvisabile nella partecipazione del medesimo avvocato all’asta pubblica nella figura del procuratore “per persona da nominare”, costituendo essa attività propria del professionista forense.
    Viola, invece, i doveri di probità, dignità e decoro della professione forense previsti dall’art. 38 della legge professionale e dall’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, l’avvocato che prenda interesse diretto nella vicenda utilizzando denaro proprio e che, rimasto proprietario dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione in proprio personale favore, rifiuti di restituire le somme a lui fornite dal cliente. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 21 luglio 2004).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 41

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’albo – Competenza del C.d.O. in cui si sia compiuto il fatto deontologicamente rilevante – Alternatività – Criterio della prevenzione.

    L’art. 38, co.3, della r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, nell’attribuire al professionista il potere di iniziativa per il procedimento disciplinare nei propri confronti, non contempla una deroga al precedente comma della norma medesima, il quale devolve la competenza a procedere disciplinarmente, in via alternativa e secondo il criterio della prevenzione, al C.d.O. presso cui il professionista è iscritto ed a quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto. Ne consegue che l’esercizio di tale potere di iniziativa non può valere a trasferire ad uno degli indicati consigli il procedimento disciplinare che sia già radicato presso l’altro, secondo detto criterio della prevenzione. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Ancona sul conflitto positivo di competenza sollevato con decisione C.d.O. di Roma, 23 giugno 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 40

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Inizio – Comunicazione avvio all’interessato ed al p.m.

    Posto che, ai sensi dell’art. 47 r.d. n. 37/1934, il procedimento disciplinare ha inizio con la comunicazione con cui il Presidente del CdO comunica all’interessato ed al p.m. l’avvio del procedimento disciplinare, enunciando in tale comunicazione i fatti per i quali si procede disciplinarmente, deve ritenersi che eventuali atti, anche istruttori, non preceduti dalla comunicazione prevista dal citato art. 47, disposti dall’Organo disciplinare territoriale sono inidonei a radicare il procedimento disciplinare, rispondendo, piuttosto, alla finalità di accertare se il comportamento tenuto dal professionista possa astrattamente dar luogo a contestazione disciplinare, nel qual caso si dovrà provvedere alla comunicazione prevista dal ridetto art. 47 (nella specie, il CNF ha ritenuto che il CdO di Roma non avesse mai aperto alcun procedimento disciplinare a carico della ricorrente, essendosi soltanto limitato, tramite un consigliere a ciò delegato, a raccogliere le dichiarazioni spontanee rese dalla stesse. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Ancona sul conflitto positivo di competenza sollevato con decisione C.d.O. di Roma, 23 giugno 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 40

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

    Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante in violazione dell’art. 41 c.d. il professionista che ometta di comunicare al proprio cliente l’avvenuto incasso delle somme riscosse, trattenendole presso di sé oltre qualsiasi tempo strettamente necessario, senza nemmeno darne tempestivo conto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 16 maggio 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 39

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Inammissibilità.

    Atteso che la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica, deve ritenersi inammissibile, per giurisprudenza costante del CNF e della Corte Suprema di Cassazione, la ricusazione dell’intero Collegio, anche se – come nella specie – il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di contenuto identico, per ciascun componente. Dal contenuto delle stesse, infatti, tutte uguali, si manifesta palese la volontà del ricorrente di ricusare non il singolo consigliere, ma di fatto l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti il quale doveva essere celebrato il procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 16 maggio 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 39

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione dell’art. 22 CD e del dovere di correttezza e lealtà nei confronti del Collega, il professionista che verso le controparti e l’assistito neghi l’esistenza di un rapporto professionale facente capo anche al Collega esponente e che abilitava quest’ultimo a pretendere il pagamento di compensi in virtù di procure ad entrambi conferite dal medesimo cliente, conseguentemente accusandolo di ingerenza nel rapporto professionale e di tentativo di accaparramento di clientela, pur sapendo che il rilievo non corrispondeva a verità (nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 8 luglio 2004).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 38

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Albo speciale – Iscrizione – Requisiti.

    Al fine di poter invocare l’applicabilità della deroga al principio generale dell’incompatibilità, il pubblico dipendente deve provare che presso l’ente da cui dipende sia stato istituito un ufficio legale con la specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione delle cause e affari legali dello stesso e che a tale ufficio egli sia adibito, occupandosi, in via esclusiva, delle cause ed affari dell’ente. Per uffici legali devono intendersi quelli dotati di una propria autonomia, cui sono affidati compiti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza, non rientrando, pertanto, in tale accezione le attività di “gestione”, quali, ad esempio, del personale e degli affari generali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 giugno 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 37

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Requisiti.

    In tema di verifica dei requisiti di iscrizione all’Elenco Speciale degli Avvocati Addetti ad Enti, di cui all’art. 3, co.4, lett. b), L.P., deve ritenersi che la sola circostanza di svolgere attività in senso ampio “legale” o “giuridica” non basti a far superare il principio di incompatibilità, specie qualora la medesima sia svolta al di fuori dell’ufficio specificamente istituito dall’ente per la trattazione delle proprie cause ed affari legali. Infatti, ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla richiamata normativa, per uffici legali si intendono solo quelli che, staccati e autonomi rispetto ad altri uffici di gestione dell’attività dell’ente, svolgono esclusivamente funzioni di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale relativamente a questioni e controversie dell’Ente pubblico cui l’ufficio appartiene, restando esclusa ogni altra attività, ancorché qualificabile come “legale”.
    Il pubblico dipendente, al fine di poter invocare l’applicabilità della deroga al principio generale dell’incompatibilità, deve provare che presso l’ente da cui dipende sia stato istituito un ufficio legale con la specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione delle cause e affari legali dello stesso e che a tale ufficio egli sia adibito, occupandosi, in via esclusiva, delle cause ed affari dell’ente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 giugno 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 36