Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato difensore d’ufficio sia stato assente a due udienze e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento; infatti, è dovere dell’avvocato espletare l’incarico con diligenza e collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso C.d.O. di Roma, 8 novembre 2005).
Autore: admin
-
Norme deontologiche – Dovere di correttezza e lealtà – Avvocato nominato curatore fallimentare – Somme incassate senza l’autorizzazione del giudice delegato – Regolare deposito e registrazione delle somme – Illecito deontologico – Non sussiste.
E’ corretto il comportamento del professionista che, nominato curatore fallimentare, incassi somme avute in ragione della curatela, anche senza l’autorizzazione del giudice delegato, se il professionista depositi le stesse secondo la prassi, nel libretto aperto a nome della curatela fallimentare e le specifichi in un rendiconto approvato dal giudice fallimentare stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).
-
Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e probità – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato non presentandosi alle udienze fissate pur avendo percepito per l’incarico ricevuto e l’attività non svolta delle somme di denaro in acconto. (Nella specie è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare e inflitta la sanzione della censura, anche in considerazione della volontà di ravvedimento e della restituzione delle somme percepite in acconto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 63
-
Procedimento disciplinare – Decisione – Motivazione – Necessità.
La decisione disciplinare deve, a pena di nullità, avere una motivazione che, se pur sintetica, deve essere in ogni caso congrua e corretta, tale da far individuare l’iter logico seguito dall’organo giudicante per pervenire alle conclusioni rassegnate nel provvedimento finale del procedimento. (Nella specie è stato accolto il ricorso e annullata la decisione che non era argomentata da una, se pur sintetica motivazione, e non indicava alcun fatto rilevante ai fini della responsabilità). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 maggio 2005).
-
Norme deontologiche – Dovere di correttezza e fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Bancarotta fraudolenta – Appropriazione di somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma una posizione in conflitto di interessi con la parte assistita con la quale si renda responsabile di bancarotta fraudolenta, e si appropri di ingenti somme di denaro di spettanza del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).
-
Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di quindici giorni, fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 per il deposito della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).
-
Procedimento disciplinare – Esercizio azione disciplinare – Legittimazione esclusiva della parte interessata – Non sussiste – Apertura d’ufficio del procedimento.
L’azione disciplinare non è di esclusiva competenza delle parti interessate, infatti, secondo il disposto dell’art. 38 can. III c.d.f., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. Pertanto è irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza dell’esposto o il ritiro dell’esposto presentato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).
-
Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato il trattenimento di somme). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).
-
Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia.
La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale sancisce il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al penale. Pertanto il giudice disciplinare può valutare autonomamente il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando l’immutabilità del fatto così come accertato dal magistrato penale, mentre è di competenza esclusiva del C.d.O. valutare se il comportamento in oggetto possa configurare una ipotesi di illecito disciplinare, si tratta infatti di un piano diverso rispetto all’illecito penale: diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono, diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale diverse le valutazioni e i presupposti della sanzione disciplinare; irrilevante disciplinarmente è, quindi, l’eventuale assoluzione penale. (Nella specie peraltro non era intervenuta alcuna assoluzione ma era stata precisata la presenza di un altro procedimento aperto per gli stessi fatti ma con una diversa qualificazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).
-
Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).