L’attivazione di un sito web per l’esercizio di consulenza on line non integra un comportamento deontologicamente rilevante, sotto il profilo dell’asserita violazione dell’art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo →, qualora esso sia idoneo a rappresentare all’utente la sostanziale identità e coincidenza tra sito e studio, in capo agli stessi professionisti, e siano altresì chiaramente differenziati prestazioni, mezzi e strumenti operativi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 febbraio 2005).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 21 Novembre 2006 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 12 Febbraio 2005