Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo → e art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, il professionista che, senza informare il collega avversario della propria unilaterale iniziativa, discuta in sua assenza con il magistrato per rappresentare a quest’ultimo fatti tra l’altro non corrispondenti a verità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 18 febbraio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. PERFETTI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 124

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 21 Novembre 2006 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 18 Febbraio 2005