E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al CNF anziché negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 4 dicembre 2001). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 6 settembre 2002, n. 119