Alla facoltà di impulso pur spettante al professionista al fine di sollecitare il CdO ad esercitare il potere di annullamento e revoca d’ufficio dei suoi provvedimenti non può tuttavia essere associato il correlativo diritto del richiedente di ottenere una nuova ed autonoma pronunzia su di una questione già precedentemente decisa, atteso che il provvedimento di rigetto emesso in tali ipotesi si traduce in un atto meramente confermativo del precedente, il quale, per costante indirizzo giurisprudenziale, è insuscettibile di autonoma impugnazione. Va pertanto rigettato, in quanto inammissibile, il ricorso proposto avverso la decisione con cui il CdO abbia ritenuto di non dover riformare in autotutela il proprio precedente deliberato. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. Bologna, 28 maggio e 2 luglio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comunicazione C.d.O. ex art. 46 del r.d.l. n. 1578/1933 – Impugnazione – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine territoriale, ai sensi dell’art. 46 del r.d.l. n. 1578/1933, dia comunicazione della sanzione disciplinare della sospensione irrogata al professionista a seguito di rigetto dell’impugnazione da parte del CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Trieste, 2 febbraio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Intervista – Violazione – Insussistenza.
Non costituisce violazione dell’art. 5 can. II c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, il comportamento del professionista, già difensore di un noto latitante, che, nel contesto di un’intervista rilasciata ad un quotidiano nazionale, non fornendo notizie riservate note per ragioni professionali, proponga congetture non irragionevoli circa la scomparsa del criminale tuttavia smentite solo pochi giorni dopo, mantenendosi così entro i limiti imposti dalla deontologia forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 18 gennaio 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Cancellazione dal registro dei praticanti – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 60, ultimo comma, R.D. n. 37/1934, dell’art. 37, comma 4, e dell’art. 7, comma 1, R.DL. n. 1578/1933, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto personalmente dall’interessato che non riveste la qualifica di avvocato e che, pertanto, non è legittimato ad impugnare la decisione del Consiglio territoriale innanzi al CNF senza l’assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 12 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 274
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
E’ contrario ai doveri di correttezza, probità e riservatezza ai quali deve essere improntato il comportamento del professionista forense il comportamento dell’avvocato che, nel contesto di una missiva peraltro resa pubblica, utilizzi nei confronti del destinatario (nella specie, l’amministratore di condominio) frasi gratuitamente offensive e sconvenienti, esprimendo un giudizio gravemente negativo sulle sue qualità personali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 12 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 273
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebita appropriazione di somme – Obbligo di presentazione del rendiconto – Illecito – Sussistenza.
Viene meno all’obbligo imposto dall’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo → l’avvocato che, incassata una somma in via fiduciaria in forza di procura speciale, ometta di presentare il rendiconto trimestrale, rimanendo altresì silente ed inadempiente di fronte alla esplicita messa in mora della parte rappresentata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 21 novembre 2005).
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Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Illecito deontologico.
L’inadempimento dell’obbligo di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali in relazione al pagamento di somme per prestazioni professionali costituisce indubbia violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo → Tuttavia, va inflitta la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura, qualora si tenga conto della non particolare gravità del fatto e della condotta collaborativa tenuta dall’incolpato al fine di far accertare la verità, nonché della mancanza di precedenti disciplinari a suo carico. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Bolzano, 5 dicembre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi di lealtà, dignità, decoro – Attività non professionale – Violazione.
La condotta conforme alla dignità e decoro della professione forense va riferita a tutti gli aspetti della vita di relazione del professionista, anche al di fuori dell’esercizio dell’attività di legale e sempre che tale condotta leda il comune sentimento dei cittadini, atteso che, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale e della Corte di Cassazione, l’avvocato va considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con la attività professionale. Deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell’avvocato che, avendo rilevanza esterna, incida negativamente sul prestigio, la dignità ed il decoro dell’intera classe forense, e ciò anche se il professionista agisce quale parte in un procedimento civile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Perugia, 28 aprile 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva inviata al collega di controparte e contenete proposta transattiva – Illecito deontologico.
Viola gli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → l’avvocato che, con una comunicazione circolare, offra la disponibilità ad intraprendere coi destinatari una collaborazione professionale futura e prossima, con iniziale provvisorietà (a titolo di prova), nonché ad operare al domicilio dei clienti, assicurando serietà, professionalità e disponibilità anche nei costi, dovendo ravvisarsi l’illiceità del contegno dell’incolpato non nel fatto di avere diffuso notizie circa il complesso delle attività riferibili all’organizzazione del proprio studio, ma nel modo in cui l’attenzione dei destinatari del messaggio è stata catturata, sollecitata con prospettazioni captatorie, ritenuto di per sé lesivo del decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 3 dicembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Modalità.
Viola gli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → l’avvocato che, con una comunicazione circolare, offra la disponibilità ad intraprendere coi destinatari una collaborazione professionale futura e prossima, con iniziale provvisorietà (a titolo di prova), nonché ad operare al domicilio dei clienti, assicurando serietà, professionalità e disponibilità anche nei costi, dovendo ravvisarsi l’illiceità del contegno dell’incolpato non nel fatto di avere diffuso notizie circa il complesso delle attività riferibili all’organizzazione del proprio studio, ma nel modo in cui l’attenzione dei destinatari del messaggio è stata catturata, sollecitata con prospettazioni captatorie, ritenuto di per sé lesivo del decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 3 dicembre 2001).