L’obbligo di lealtà e probità del professionista non può estendersi alla preliminare verifica delle circostanze addotte dalla parte patrocinata, quando le stesse non appaiono per se stesse inattendibili; pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che credendo alle circostanze addotte dal cliente assecondi la linea difensiva prospettata dallo stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 12 dicembre 2005).
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Tenuta albi – Decisione del C.d.O. di cancellazione dal registro dei praticanti – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente all’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d..n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 7 dicembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 199
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Tenuta albi – Decisione del C.d.O. di cancellazione dal registro dei praticanti – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente all’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d..n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 3 luglio 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. Bassu), sentenza del 8 novembre 2007, n. 166
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Tenuta albi – Decisione del C.d.O. di cancellazione dal registro dei praticanti – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente all’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d..n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 157
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Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Ricorso oltre i termini – Inammissibilità.
E’ tardivo e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, 16 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 156
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Tenuta albi – Domanda di iscrizione registro speciale dei praticanti – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 50 r.d. n. 37/1934 che dispone la presentazione del ricorso negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, 16 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 156
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza probità – Indagini difensive svolte senza le formalità normativamente previste – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che effettui le indagini difensive senza l’osservanza delle modalità prescritte al comma 3 dell’articolo 391 bis c.p.p., con particolare riferimento alla mancata indicazione della propria qualità e dello scopo del colloquio. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 155
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Tenuta albi – Praticante avvocato – Abilitazione al patrocinio – Durata – Termine di decorrenza – Scelta del termine da parte del praticante – Inammissibilità.
La durata di sei anni della abilitazione al patrocinio, come previsto dalla legge n. 2423/1998, non è lasciato alla libera discrezione dell’interessato ma comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno del II anno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti e pertanto deve escludersi la possibilità che tale momento possa essere rimesso alla scelta soggettiva dell’interessato. (Pertanto è inammissibile la richiesta di proroga del termine sessennale per avere il praticante effettuato una sospensione per svolgere la funzione di giudice onorario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 14 marzo 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 154
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – Omesse informazioni al cliente sullo stato della pratica – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al cliente sullo stato della causa e ometta altresì di restituire i documenti avuti in ragione del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 28 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 153
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Procedimento disciplinare – Prescrizione dell’azione disciplinare – Termine quinquennale – Decorrenza – Violazione deontologica di carattere continuativo.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato l’omesso rendiconto e le omesse informazioni al cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 28 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 153