La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale sancisce il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al penale. Pertanto il giudice disciplinare può valutare autonomamente il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando l’immutabilità del fatto così come accertato dal magistrato penale, mentre è di competenza esclusiva del C.d.O. valutare se il comportamento in oggetto possa configurare una ipotesi di illecito disciplinare, si tratta infatti di un piano diverso rispetto all’illecito penale: diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono, diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale diverse le valutazioni e i presupposti della sanzione disciplinare; irrilevante disciplinarmente è, quindi, l’eventuale assoluzione penale. (Nella specie peraltro non era intervenuta alcuna assoluzione ma era stata precisata la presenza di un altro procedimento aperto per gli stessi fatti ma con una diversa qualificazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).
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Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).
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Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Azione contro il collega – Comunicazione al C.d.O. per l’esperimento del tentativo di conciliazione – Limiti a tale obbligo.
A seguito della modifica del codice deontologico forense, l’obbligo previsto dall’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → della preventiva comunicazione al C.d.O. dell’intenzione di agire contro il collega per l’esperimento del tentativo di conciliazione, deve intendersi limitato solo all’ipotesi in cui la controversia riguardi fatti attinenti all’esercizio della professione e la comunicazione non pregiudichi il diritto da tutelare. Pertanto, non commette illecito disciplinare l’avvocato che non comunichi preventivamente al C.d.O. l’avvio di una azione contro il collega e nell’interesse di una propria cliente per la risoluzione di un contratto di locazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 60
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso sottoscritto solo dal difensore non munito di mandato speciale – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità
E’ inammissibile per mancanza di jus postulandi il ricorso al C.N.F. sottoscritto e presentato dal solo difensore non munito di mandato speciale, in quanto il mandato non risulta essere presente né a margine, né in calce al ricorso medesimo, né contenuto, in forma notarile, in atto separato e allegato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 15 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 59
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e lealtà – Attività di mediazione – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.
L’avvocato che incaricato di effettuare una mediazione contrattuale nell’interesse del proprio assistito taccia la presenza di una esecuzione in corso effettuata nell’interesse, peraltro della propria moglie, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in contrasto con il dovere di correttezza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 9 giugno 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Rapporti con la parte assistita – Violazione del divieto di rapporti del minore con il genitore imposto dal tribunale dei minorenni – Ipotesi di insussistenza.
E’ compito del professionista comunicare ai propri clienti tutti gli atti ad essi indirizzati, pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che comunicando alla propria cliente il provvedimento del giudice, abbia indirettamente messo a conoscenza la propria assistita, perché scritto nell’atto stesso, dell’indirizzo dell’istituto presso cui la figlia era ospitata contravvenendo al divieto posto dal giudice di rapporti tra la minore e il genitore. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente e quindi assolto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 57
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Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Accertamento – Potere discrezionale del C.d.O.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal C.d.O. in sede di accertamento dei requisiti, e deve riferirsi all’insieme “della vita responsabile del soggetto”. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista che aveva vari procedimenti penali pendenti da cui uno conclusosi con la condanna). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 30 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 56
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Attività in periodo di sospensione – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga attività professionale durante il periodo di sospensione e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie la sanzione della cancellazione dall’albo e stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi otto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O di Catania, 11 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 55
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Esecutività – Provvedimento del C.d.O. di fissazione del termine di decorrenza – Non necessità.
Le decisioni del C.N.F. sono esecutive dal momento della loro pubblicazione e non è necessaria una integrazione con la determinazione del dies a quo della loro operatività da parte del C.d.O. che cura la tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O di Catania, 11 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 55
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Omessa comunicazione al difensore dell’udienza di dibattimento – Comunicazione fatta all’imputato – Legittimità.
Non determina la nullità della decisione la mancata comunicazione al difensore dell’udienza dibattimentale. L’avvio al difensore, infatti, non è necessario in quanto l’esercizio del diritto di difesa trova compiuta e adeguata regolamentazione con la sola comunicazione all’inquisito, in considerazione della sua qualità e della sua legittimazione all’autodifesa, anche nella ipotesi in cui egli intenda farsi assistere da un difensore. Pertanto grava esclusivamente sull’incolpato l’onere di informare il proprio difensore della data fissata per il giudizio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O di Catania, 11 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 55