E’ compito del professionista comunicare ai propri clienti tutti gli atti ad essi indirizzati, pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che comunicando alla propria cliente il provvedimento del giudice, abbia indirettamente messo a conoscenza la propria assistita, perché scritto nell’atto stesso, dell’indirizzo dell’istituto presso cui la figlia era ospitata contravvenendo al divieto posto dal giudice di rapporti tra la minore e il genitore. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente e quindi assolto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 57