Integra sicura violazione dei principi di lealtà e correttezza, e come tale va sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi tre, il comportamento del professionista che in più occasioni, nel proprio studio ed al di fuori dello stesso, abbia intrattenuto, ad insaputa ed in assenza del genitore affidatario, colloqui con i due figli minori della propria assistita, nonostante essi versassero in una delicatissima situazione psicologica, accertata con perizia disposta nel giudizio di separazione tra i coniugi. (Rigetta il ricorso per il riesame della decisione n. 246/05 RD del 24/11 – 29/12/05 con cui il CNF aveva rigettato il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 23 aprile 2004).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione ricorso direttamente al CNF – Inammissibilità
La mancata osservanza dell’art. 59, co. 1, R.D. n. 37/1934, il quale prevede tassativamente che il ricorso al CNF sia depositato presso il Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia, determina l’inammissibilità dello stesso, con conseguente preclusione dell’esame del merito della doglianza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 5 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 22 aprile 2008, n. 16
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Sanzione – Misura
L’avvocato che si sia reso responsabile di un elevato numero di episodi estorsivi di indiscutibile gravità, accentuata dal fatto che le condotte illecite sono state poste in essere proprio nell’esercizio della professione forense, ha certamente arrecato gravissimo nocumento all’immagine dell’intera categoria. Ne consegue che la sanzione disciplinare della radiazione irrogata dal CdO deve ritenersi certamente congrua e proporzionata all’elevatissimo disvalore deontologico dei comportamenti addebitati e, pertanto, essa va confermata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 29 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 15
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento soggettivo
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione, ma non per questo la trasgressione può passare inosservata se si postula l’esistenza della colpa. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto (nella specie, il CNF ha ritenuto che il ricorrente, nel ricevere il mandato dal cliente, non avesse verificato la preesistente nomina di un collega per mera disattenzione e colposa negligenza, così rimodulando nella più mite censura la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal CdO). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 25 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 22 aprile 2008, n. 14
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione ricorso direttamente al CNF – Inammissibilità
Conformemente al costante insegnamento del CNF, l’impugnazione si propone, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 37/1934, mediante ricorso da depositarsi, a pena di inammissibilità, presso la segreteria del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 2 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 13
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico
Il professionista, benché pienamente libero di esprimere il proprio pensiero manifestandolo con fermezza sia negli scritti sia negli interventi difensivi, non deve minimamente intaccare la dignità e la professionalità del collega di controparte. Pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che abbia sottoscritto un atto formato dal proprio cliente contenente l’accusa, nei confronti dei colleghi di controparte, di avere assunto un comportamento esplicitamente configurato come concorso in un presunto reato di falso, trattandosi di affermazioni che, non avendo alcuna relazione con l’esercizio del diritto di difesa, integrano l’illecito che la norma deontologica (art.20) configura allorquando, come nella specie, viene fatto uso di espressioni sconvenienti o offensive, in sintonia con quanto previsto dall’art. 88 c.p.c. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 25 maggio 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 15 aprile 2008, n. 12
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità
Il provvedimento con cui il Consiglio territoriale disponga l’archiviazione dell’esposto presentato da un professionista avverso un collega è insuscettibile di impugnazione, per non essere conclusivo di un procedimento disciplinare e, quindi, adottato all’esito ed in seguito all’esercizio dell’azione disciplinare. Invero, il provvedimento con il quale il CdO deliberi di non esercitare l’azione disciplinare e, dunque, di non celebrare il relativo procedimento, è privo del carattere della definitività e tollera, per tanto, sia un successivo esercizio dell’azione da parte del Consiglio, sia l’attivazione del procedimento disciplinare ad opera degli altri soggetti legittimati, che sono l’interessato, autore della fattispecie di sospetta rilevanza disciplinare, ed il Procuratore Generale, i quali sono gli unici soggetti, poi, legittimati all’impugnazione della decisione disciplinare resa dal Consiglio territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 25 luglio 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Lanzara), sentenza del 15 aprile 2008, n. 11
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CdO – Impugnazione – Legittimazione al ricorso – Autore esposto – Esclusione
Avverso le decisioni disciplinari del Consiglio territoriale possono ricorrere soltanto il P.M. e l’incolpato, atteso che l’autore della segnalazione è portatore di un interesse non qualificato alla riforma delle decisioni disciplinari, che esauriscono la loro funzione nell’Ordinamento forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 25 luglio 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Lanzara), sentenza del 15 aprile 2008, n. 11
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita
Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante soltanto il professionista che intraprenda un’iniziativa giudiziaria sproporzionata ed inutilmente onerosa per la parte assistita, non anche quando quest’ultima non si sia mai resa disponibile ad una soluzione transattiva della controversia, così precludendo in qualsivoglia modo al legale – che invece correttamente agisca in esecuzione dei mandati conferitigli – di disattendere tale volontà o di farsi unilateralmente fautore di posizioni transattive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 9 aprile 2008, n. 10
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Insussistenza.
Non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nell proprie deduzioni difensive, asserisca che «(…) il legale avversario ignora poi completamente (o finge di ignorare) la legislazione vigente», trattandosi di una frase che corrisponde ad un modello retorico ricorrente, con cui si intende sottolineare non già l’ignoranza altrui, quanto l’evidente fallacia dell’argomento difensivo sorretto dall’omessa considerazione di un aspetto decisivo, la cui ignoranza non può altro che essere finta tanto esso è evidente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 13 giugno 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 5 aprile 2008, n. 9