Viola gli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → l’avvocato che, con una comunicazione circolare, offra la disponibilità ad intraprendere coi destinatari una collaborazione professionale futura e prossima, con iniziale provvisorietà (a titolo di prova), nonché ad operare al domicilio dei clienti, assicurando serietà, professionalità e disponibilità anche nei costi, dovendo ravvisarsi l’illiceità del contegno dell’incolpato non nel fatto di avere diffuso notizie circa il complesso delle attività riferibili all’organizzazione del proprio studio, ma nel modo in cui l’attenzione dei destinatari del messaggio è stata catturata, sollecitata con prospettazioni captatorie, ritenuto di per sé lesivo del decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 3 dicembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Modalità.
Viola gli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → l’avvocato che, con una comunicazione circolare, offra la disponibilità ad intraprendere coi destinatari una collaborazione professionale futura e prossima, con iniziale provvisorietà (a titolo di prova), nonché ad operare al domicilio dei clienti, assicurando serietà, professionalità e disponibilità anche nei costi, dovendo ravvisarsi l’illiceità del contegno dell’incolpato non nel fatto di avere diffuso notizie circa il complesso delle attività riferibili all’organizzazione del proprio studio, ma nel modo in cui l’attenzione dei destinatari del messaggio è stata catturata, sollecitata con prospettazioni captatorie, ritenuto di per sé lesivo del decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 3 dicembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Limiti.
I superiori principi della dignità, del decoro e della lealtà, ai quali la professione legale deve ispirarsi anche nella comunicazione informativa lecita, costituiscono principi comportamentali che, nello specifico ambito della disciplina della concorrenza e della pubblicità, sono volti a garantire la tutela della collettività in un ambito caratterizzato dalle asimmetrie informative e nel quale risalta la primaria esigenza di contemperare l’interesse al libero dispiegamento delle dinamiche concorrenziali con l’interesse dalla protezione della fede pubblica e dei diritti fondamentali dei cittadini, quale è principalmente il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto e garantito e, prima ancora come suo postulato, l’acquisizione della conoscenza e coscienza dei diritti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 3 dicembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza e correttezza – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, pur avendone il diritto sul piano strettamente giuridico, esperisca nei confronti di un collega azioni giudiziarie che si rivelino eccessive sul diverso e peculiare piano deontologico, così violando i canoni della correttezza, probità e, del rispetto della colleganza per aver creato dispettose difficoltà al collega stesso e situazioni di plateali esteriorizzazioni del conflitto (nella specie, tuttavia, il CNF ha ritenuta eccessiva la sanzione interdittiva di mesi due irrogata dal COA, ritenendo giusta ed equa la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Perugia, 16 dicembre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebita appropriazione di somme – Illecito – Sussistenza.
L’appropriazione di somme appartenenti al cliente costituisce violazione dei primari doveri di probità, dignità e decoro contemplati nell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, compromettendo gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere al fine di assicurare la sua funzione sociale con responsabilità nei confronti della collettività (nella specie il CNF, pur in difetto di espressa impugnazione sul punto, ha ritenuto adeguata la sanzione della radiazione, considerata la gravità dei fatti così come accertati dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Treviso, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 266
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Richiesta chiarimenti da parte del C.d.O. – Mancata risposta – Violazione deontologica – Autonoma rilevanza – Esclusione.
Benché, nella risalente giurisprudenza, il mancato riscontro alle richieste di chiarimenti e di deduzioni rivolte all’avvocato dal CdO costituisca autonoma violazione deontologica, l’art. 24, 2° co. c.d., nella vigente formulazione, non attribuisce più a tale condotta autonoma rilevanza quale illecito disciplinare, potendo soltanto essere valutata nell’ambito del procedimento disciplinare ai fini della formazione del libero convincimento in ordine all’illecito oggetto del procedimento, in quanto manifestazione del disinteresse a difendersi e, come tale, valutabile. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 23 gennaio 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Proposizione oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 50 RDL 27.11.33 n. 1578 – Inammissibilità.
Il termine di venti giorni di cui all’art. 50 R.D.L. 1578/1933 ha natura perentoria, sicché l’impugnazione proposta dopo la relativa scadenza è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Arezzo, 29 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 264
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Avvocato – Norme deontologiche – Pluralità violazioni – Sanzione – Misura.
Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato, al quale va irrogata una unica sanzione, la maggiore assorbendo la minore, ancorché vari siano gli addebiti; invero, la misura affittiva non costituisce la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, bensì la valutazione unitaria della condotta complessiva dell’incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Taranto, 17 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 263
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Avvocato – Norme deontologiche – Testimonianza dell’avvocato.
Ai sensi dell’art. 58 c.d.f.Art. 58 cod. prev. – La testimonianza dell’avvocato.Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I. L’avvocato non…Leggi il testo completo →, l’avvocato, qualora intenda deporre quale testimone, deve dimettere il mandato senza poi poterlo riassumere, al fine di impedire quella immedesimazione nella lite che inevitabilmente si configurerebbe laddove l’avvocato difensore fosse anche teste e poi riassumesse la qualità di difensore, così confondendo un ruolo soggettivo di difesa con una funzione oggettiva di testimonianza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Taranto, 17 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 263
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Mancata sottoscrizione – Inesistenza.
Anche nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, la mancata sottoscrizione dell’atto di impugnazione del provvedimento di irrogazione della sanzione è causa di inesistenza dell’atto stesso, per difetto di un requisito indispensabile ai fini della configurazione di un collegamento con la volontà di un soggetto determinato di dare ingresso alla fase giurisdizionale del detto procedimento, vizio che, pertanto, deve ritenersi insuscettibile di sanatoria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Lecce, 3 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 262