Sussiste la responsabilità deontologica dell’avvocato che ometta di informare i clienti in merito al mandato attribuitogli (art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →), “non ottemperi alla consegna dei documenti più volte richiesti dai clienti e che non risponda alle richieste del C.d.O. in merito agli esposti presentati contro lo stesso (art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →), chieda compensi manifestamente sproporzionati dell’attività svolta o comunque eccessivi (art. 43 c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →), trattenga somme dovute alla Curatela dell’eredità giacente (art. 41 c.d.f.), ed infine violi i doveri fiscali omettendo di fatturare i compensi percepiti, comportamento che, in ragione del rapporto tra reddito professionale dichiarato e contribuzione previdenziale, lede altresì e direttamente i singoli avvocati quali iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 18 aprile 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 120
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 14 Ottobre 2008 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 18 Aprile 2007