Il termine previsto dall’articolo 6 d.l. n. 382/1944 ha natura perentoria e decorre dalla proclamazione degli eletti. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo elettorale depositato o presentato nella cancelleria del giudice della impugnazione oltre il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, a nulla rilevando l’eventualità che il reclamante non avesse […]