La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.
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Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione del CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 446 del 9 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 447 del 9 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 449 del 9 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 450 del 9 dicembre 2024
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La rilevanza anche deontologica dell’utilizzo di prove false
Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →, utilizzi -fuori o dentro il processo- un documento che sappia essere falso, in violazione dei principi di dignità e decoro propri della classe forense e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso (Nel caso di specie, trattavasi di documento consegnato dal Cliente all’Avvocato e da questo fatto valere nelle trattative stragiudiziali con l’assicurazione al fine di ottenere il risarcimento del danno ancorché conscio che non riguardasse il sinistro).
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Il divieto di utilizzare documentazione falsa non riguarda soltanto il processo in senso stretto
Il divieto di introdurre o utilizzare prove false (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →) non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse.
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Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo
Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →, che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.
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La tipizzazione dell’illecito deontologico è solo “tendenziale”
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
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La corrispondenza tra incolpazione e pronuncia disciplinare
Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.
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Il COA di Milano chiede di sapere “se, coloro che hanno conseguito il titolo di avvocato specialista sulla base di un dottorato di ricerca o in quanto professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, possano ritenersi esclusi dalla richiamata disciplina in materia di mantenimento del titolo di avvocato specialista”.
Il decreto ministeriale in materia di specializzazioni forensi (d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm.) disciplina il mantenimento del titolo di avvocato specialista agli artt. 9, 10 ed 11. L’ambito di applicazione soggettivo è contenuto nell’art. 9, comma 1, il quale si riferisce genericamente all’avvocato specialista inserito nell’elenco di cui all’art. 5 del medesimo decreto.
Coloro i quali hanno conseguito il titolo di avvocato specialista e sono inseriti nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’albo cui sono iscritti, possono mantenere il titolo o dimostrando di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione (comma 2 dell’art. 9 cit.) oppure dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato (comma 1 dell’art. 10 del d.m. cit.).
La disciplina di cui innanzi, di certo, non consente di escludere dal novero degli avvocati specialisti soggetti alla disciplina del mantenimento del titolo coloro i quali hanno conseguito il titolo di specialista sulla base di un dottorato di ricerca. Essi, al pari di tutti gli altri professionisti debbono procedere a mantenere il titolo accedendo ad una delle modalità, tra esse alternative, di cui al citato comma 2 dell’art. 9 o di cui al citato comma 1 dell’art. 10.
Per ciò che concerne i professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, come noto, la relativa possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista discende dall’interpretazione che il Giudice amministrativo ha fornito con sentenza del 1° agosto 2022 n. 10834. I professori universitario ordinari, anche collocati a riposo, dunque, possono ottenere il riconoscimento del titolo senza formalità da cui discende, come corollario, che ad essi non può essere applicata la disciplina relativa al mantenimento del titolo di avvocato specialista.Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 23 maggio 2025
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Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 307 del 23 luglio 2024. -
La possibile rilevanza disciplinare della sentenza penale di prescrizione del reato
Ancorché alla sentenza penale (irrevocabile) che dichiari di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non possa essere riconosciuta, in sede disciplinare, l’efficacia di cui all’art. 653 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, il giudice della deontologia può comunque tener conto delle prove acquisite in sede penale, nonché delle motivazioni della sentenza penale stessa, specie allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato.