Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.
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Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento
In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 425 del 18 novembre 2024
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Mancato invio del Modello 5: l’asserita “dimenticanza” del Consulente fiscale non basta ad escludere l’imputabilità dell’omissione dell’avvocato
Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione comunque imputabile dell’avvocato, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è irrogata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 409 del 6 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Angelini), sentenza n. 124 del 8 aprile 2024. -
La mancata informazione al cliente è un illecito deontologico permanente
L’omessa, inesatta o incompleta informazione al cliente (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) costituisce illecito deontologico di natura permanente, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione (art. 56 L. n. 247/2012) deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta permanente, ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 411 del 6 novembre 2024
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L’avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente
L’avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente, a cui è sufficiente che dia idonea informativa sulle conseguenze di tale omissione contributiva; conseguentemente, non costituisce illecito disciplinare l’iscrizione a ruolo di una o più cause in mancanza del predetto versamento (integrale) all’Erario, in quanto il dovere di anticipare dette spese non può ricavarsi neppure dall’art. 13 co. 10 L. n. 247/2012, che infatti attribuisce all’avvocato il diritto al rimborso delle spese vive eventualmente anticipate e giammai l’obbligo di anticiparle quand’anche abbia assunto l’incarico professionale sapendo dell’impossibilità del cliente di far fronte alle spese del giudizio. Per converso, l’avvocato incorrerebbe in una responsabilità disciplinare se, per il fatto che non sia stato pagato (dal cliente) il contributo unificato, egli non promuova una causa o non provveda alla sua iscrizione a ruolo, atteso che, così facendo, l’avvocato verrebbe meno alla funzione sociale della professione forense, in violazione delle disposizioni del Codice Deontologico Forense (nonché del Codice Civile) che gli impongono di dare esecuzione al mandato ricevuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 410 del 6 novembre 2024
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La rilevanza (anche) disciplinare del danneggiamento volontario di beni altrui
Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che si renda responsabile del reato di danneggiamento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva frantumato con un martello tutti i finestrini anteriori e posteriori nonché il parabrezza ed il lunotto posteriore della vettura della moglie).
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L’omessa restituzione di atti e documenti a cliente e parte assistita
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →, ometta di restituire e consegnare tempestivamente a cliente e parte assistita gli atti ed i documenti concernenti il mandato professionale, ad eccezione della corrispondenza riservata ex art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024
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Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 422 del 15 novembre 2024
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La pendenza di altri procedimenti disciplinari non rileva ai fini della dosimetria della sanzione
La pendenza di altro procedimento disciplinare di per sé non può determinare una presunzione di colpevolezza sino a quando non sia intervenuta una sentenza definitiva, sicché non giustifica l’aggravamento della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Consales), sentenza n. 435 del 23 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 122/2023, CNF n. 221/2020. -
Il legittimo esercizio del diritto di difesa non può comportare un aggravamento della sanzione disciplinare
La contestazione della propria responsabilità, che non si traduca in un atteggiamento defatigatorio ed ostruzionistico, non giustifica di per sè l’applicazione della sanzione disciplinare in misura aggravata ex art. 22 co. lett. b) cdf.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Consales), sentenza n. 435 del 23 novembre 2024
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 427 del 23 novembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 53 dell’11 giugno 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024.
Per le diverse ipotesi di “comportamento processuale” rilevante, cfr.:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019, in tema di aggravamento della sanzione disciplinare per comportamento ostruzionistico dell’incolpato;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019, in tema di attenuazione della sanzione disciplinare per comportamento collaborativo dell’incolpato.