È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento alle funzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale, per asserito contrasto con l’art. 24 e con l’art. 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 gennaio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 35 c.d.f. – Rapporto di natura economica – Illecito deontologico.
Nei doveri primari dell’avvocato rientra quello di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico. Tale divieto è diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, posto che solo l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi della parte patrocinata garantisce la difesa tecnica, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità.
Il divieto posto dall’art. 35 can. 2 c.d.f. mira a preservare due valori assoluti e portanti del ministero professionale, l’intuitus personae ed il dovere di evitare situazioni di conflitto di interessi, le quali, oltre a pregiudicare in re ipsa il rapporto professionale, si traducono in una più ampia e generale lesione della credibilità ed affidabilità etica della classe forense. Pone in essere, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri con il cliente un articolato rapporto di dare e di avere regolando il relativo rapporto economico su basi compensative. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 luglio 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Revoca del mandato.
Va esclusa la responsabilità disciplinare dell’avvocato che, ottenuta la conferma della revoca del mandato da parte del proprio cliente ed assicuratosi della presenza del nuovo difensore di fiducia all’udienza successiva, ometta di comparire né comunichi al Tribunale l’avvenuta revoca. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rinunzia al mandato – Dovere di presenziare all’udienza successiva – Insussistenza – Illecito deontologico – Esclusione.
Non viola alcun precetto deontologico, né tanto meno la norma posta dall’art. 47 c.d., il professionista che, avendo rinunziato al mandato il giorno prima dell’udienza, non sia presente nel corso di quest’ultima per assistere l’imputato cui venga nominato in quella sede un difensore d’ufficio, non derivando in conseguenza del censurato contegno alcun pregiudizio né al processo né all’imputato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 12 settembre 2007).
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario – Onorario per attività non realmente prestate o non dovuti – Mero errore di calcolo – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione -Misura.
L’avere un professionista di lunga esperienza esposto in parcella onorari per attività non realmente prestate ovvero non dovuti (come nel caso della redazione delle “repliche” e delle udienze di mero rinvio, ovvero previsti per la “materia stragiudiziale” pur risultando le attività prestate intrinsecamente “connesse all’attività giudiziale”) costituiscono non semplici errori di calcolo, ma condotte lesive sia degli interessi del cliente, poiché amplificano ingiustificatamente l’importo complessivo del compenso, sia dell’immagine della categoria, minandone la serietà e la fiducia verso i terzi. (Il CNF nella specie, pur condividendo il giudizio di disvalore complessivo della condotta posta in essere dal ricorrente compiuto dal C.O.A., ha tuttavia ritenuto di applicare la sanzione meno afflittiva dell’avvertimento in luogo di quella della censura, a motivo della problematicità delle questioni relative alla determinazione del valore e della complessità della controversia relativa ad un giudizio di divisione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 29 maggio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Imputazione penale – Pedissequa incolpazione – Sopravvenuta decisione penale che riqualifica condotta addebitata – Integrazione o modificazione contestazione disciplinare – Necessità.
Al fine di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio ed un giusto procedimento, il Consiglio territoriale, allorché apra il procedimento disciplinare per un’ipotesi criminosa riproducendo pedissequamente la imputazione penale, è tenuto alla integrazione o alla modifica della contestazione disciplinare sulla scorta della decisione penale nel frattempo intervenuta, qualora questa ricostruisca o anche qualifichi diversamente la condotta addebitata all’incolpato. (Nella specie, la originaria contestazione disciplinare del C.d.O. era rimasta ancorata alla richiesta di rinvio a giudizio dell’incolpato per il reato di calunnia, mentre dal successivo giudicato penale, era risultato che la condotta materiale del medesimo, integrata da talune espressioni della comparsa di costituzione, configurasse non il reato di calunnia ma il diverso reato di diffamazione, peraltro non perseguibile per l’esimente ex art. 598 c.p.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 16 novembre 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Gravità e reiterazione delle condotte illecite – Radiazione – Adeguatezza.
Va confermata la sanzione della radiazione che appaia congrua ed adeguata in relazione alla estrema gravità delle condotte contestate, alla loro reiterazione per un lungo periodo temporale nell’ambito di un persistente e sistematico disegno truffaldino e di falsificazione di atti e firme, nonché di false informazioni ai clienti ed ai terzi, trattandosi di comportamenti che, sia pure unitariamente considerati anche in rapporto alle parziali condotte riparatorie, non possono sfuggire alla massima sanzione disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Omessa lettura dispositivo in udienza – Nullità – Esclusione – Immediatezza camera di consiglio – Esclusione.
In difetto di espressa previsione, l’omessa lettura del dispositivo in udienza non determina la nullità né costituisce irritualità del procedimento, essendo le decisioni del C.d.O. pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria. L’art. 51 del R.D. n. 37/1934 si limita a prescrivere che, chiusa la discussione, il Consiglio deliberi fuori della presenza dell’incolpato e del difensore, senza pertanto richiedere l’immediatezza della camera di consiglio, la quale ben può essere tenuta anche in data successiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’Albo – Competenza del C.d.O. del luogo di consumazione dell’illecito – Criterio della prevenzione.
Deve essere rigettata poiché infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in relazione all’art. 8 del R.D.L. 1578/1933 per il fatto che al momento della consumazione degli illeciti l’incolpato fosse iscritto allo speciale registro dei praticanti tenuto da un C.d.O. distinto da quello che abbia aperto e deciso il procedimento disciplinare, atteso che, per costante insegnamento del CNF, la materia disciplinare a carico dei praticanti è disciplinata dall’art. 58 del R.D. n. 37/1934, che rinvia all’intero titolo IV della Legge professionale ed alle norme ivi previste, tra le quali l’art. 38 comma 2 che prevede la competenza concorrente secondo il principio della prevenzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Sussistenza – Cancellazione – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Contrarietà ai principi comunitari della libera concorrenza tra imprese e della libera circolazione degli avvocati nell’U.E. – Esclusione.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non dei diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano legittimamente iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09).
La disciplina posta dalla legge n. 339/03, che si occupa di un problema di regolamentazione del pubblico impiego, si riferisce propriamente alla Pubblica Amministrazione ed alle modalità di esercizio di funzioni pubbliche e non tratta affatto dell’ordinamento e dell’organizzazione della professione di avvocato, che rimane intatto nei suoi principi. Va pertanto esclusa la possibilità di disapplicare la suddetta normativa per asserita contrarietà della stessa con il Trattato istitutivo della Comunità Europea sotto il duplice profilo della disciplina della concorrenza tra imprese e del diritto di libera circolazione degli avvocati nell’Unione europea. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 14 marzo 2009).