La mancata audizione dei testi indicati dal ricorrente con la memoria depositata poco tempo prima della udienza fissata per la discussione e decisione del procedimento, e quindi tardivamente e dopo l’audizione dei testi indicati dall’Ordine, non determina la nullità della decisione disciplinare, allorquando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il Collegio pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede istruttoria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 20 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità – Omissione – Inammissibilità.
In virtù del pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza, deve essere dichiarato inammissibile, l’atto di impugnazione con il quale il ricorrente manchi di esporre con specifici motivi le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale. Ai sensi dell’art. 342 c.p.c., invero, la specificazione dei motivi di appello da effettuarsi nel ricorso al CNF ai fini dell’ammissibilità del ricorso richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze ed anche delle mere eccezioni, tali da consentire l’identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al riesame del giudice. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 20 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.
È inammissibile poiché tardivo il ricorso avverso la delibera del C.d.O. in materia disciplinare proposto oltre il termine perentorio di venti giorni ex art. 50, co. 2, del R.D.L. n. 1578/33 decorrenti dalla data di notifica della decisione impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 244
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Albo avvocati – Decisione di rigetto – Mancata audizione richiedente – Nullità assoluta.
Ai sensi dell’art. 31 co. 3, R.D.L., n. 1578/33, che sancisce espressamente l’obbligatorietà della partecipazione della istante al procedimento di valutazione della domanda di iscrizione all’Albo Forense, va annullata la delibera con la quale il C.O.A. respinga la domanda di iscrizione della ricorrente nell’Albo degli Avvocati senza procedere preventivamente alla convocazione, e quindi alla audizione della stessa, ed alla concessione del termine, ove richiesto, per il deposito di deduzioni scritte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 21 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Istanza di revoca – Rigetto – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.
È inammissibile poiché tardivo il ricorso avverso la delibera del C.d.O. in materia disciplinare proposto oltre il termine perentorio di venti giorni ex art. 50, co. 2, del R.D.L. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 11 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 242
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà, correttezza e diligenza – Mancato adempimento del mandato – Irreperibilità del cliente – Irrilevanza.
Attesa la più volte affermata rilevanza deontologica, per violazione dei generali doveri di correttezza, lealtà e diligenza, del comportamento dell’avvocato che ometta di compiere gli atti inerenti all’esercizio del mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa senza che diversamente rilevi il fatto che il professionista non abbia ricevuto un fondo spese, va affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpata che non abbia fatto precedere l’abbandono dell’attività professionale, indotto nella specie dal timore di non essere retribuito a motivo dell’irreperibilità del cliente, da una rinuncia al mandato ritualmente comunicata nelle forme del terzo comma dell’art. 47 c.d.f.Art. 47 cod. prev. – Rinuncia al mandato.L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. I. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necess…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 giugno 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Registro speciale dei Praticanti Avvocati – Istanza di iscrizione – Rigetto – Impugnazione – Ricorso al C.N.F. sottoscritto da difensore non iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio innanzi alle Magistrature superiori – Inammissibilità.
Costituisce incontroverso principio di diritto che le funzioni di rappresentanza e difesa davanti a qualsiasi giurisdizione speciale – qual è quella esercitata dal CNF nella materia de qua – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo speciale (artt. 7 e 33 del r.d.l. n. 1578/1933), salvo che norme di legge particolari non dispongano diversamente (come, ad esempio, accade, in materia di procedimento disciplinare, laddove eccezionalmente si consente al professionista non iscritto nell’albo speciale l’esercizio personale dello ius postulandi, a condizione che egli risulti comunque iscritto nell’albo ordinario). Va pertanto dichiarato inammissibile, restando così precluso l’esame dei motivi proposti, il ricorso sottoscritto soltanto dal difensore che, al momento della redazione e notifica dell’atto, non risulti iscritto nell’Albo speciale degli avvocati abilitati alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BAFFA), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 240
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Problematico contesto familiare – Rilevanza – Sanzione – Adeguatezza.
Tenuto conto delle ragioni esposte dall’incolpato e della documentazione dallo stesso prodotta, considerati i fatti nella loro oggettività e collocazione temporale nonché del profilo e del rilievo disciplinare ad esso attribuibile, appare adeguata e proporzionata la sanzione della sospensione dall’albo per anni uno in luogo della radiazione disposta dal C.d.O., allorquando il ricorrente, senza negare gli addebiti, si limiti ad evidenziare il particolare contesto di problemi familiari in cui sono maturati gli eventi disciplinarmente rilevanti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 novembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento.
Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 febbraio 2009).
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Avvocato – Tenuta albi – Albo Avvocati – Cancellazione – Ricorso – Sopravvenuta richiesta di cancellazione da parte della ricorrente – Cessata materia del contendere.
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione del ricorso concernente la validità ed efficacia della deliberazione di cancellazione assunta d’ufficio dal C.d.O. qualora, dopo l’impugnazione di tale decisione, lo stesso ricorrente proponga domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati. (Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta mancanza d’interesse al ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 18 dicembre 2008).