Allorquando, in sede di scrutinio del rapporto di colleganza professionale, si tratti di applicare una norma dal contenuto necessariamente ampio quale l’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, il fatto deve essere valutato in tutti i suoi aspetti e sfaccettature, senza limitarsi al mero dato formalistico documentale, posto che un comportamento pur teoricamente ineccepibile dal mero esame documentale può prestarsi a censura quando denoti nella sostanza (per le modalità con cui è avvenuto, le circostanze che lo hanno accompagnato, gli atteggiamenti concretamente tenuti dalle parti) profili non conformi alla correttezza e alla lealtà, i quali, peraltro, non possono per loro stessa natura esser valutati in via meramente astratta e formale.
L’art. 22 c.d.f. pone una regola di carattere generale, indicando poi specifiche norme comportamentali destinate a regolare, in modo non tassativo ed esaustivo, casi singoli e assolutamente comuni. Il fatto che il comportamento tenuto dall’incolpato non rientri in uno dei tre canoni esemplificativi contenuti nella seconda parte dell’art. 22 non preclude pertanto la valutazione di disvalore del comportamento medesimo per violazione della generale norma che gli impone di ispirarsi a correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi.
Viola l’art. 22. c.d.f. l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, né può costituire di per sé causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 26 giugno 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza – Art. 22 c.d.f. – Contenuto – Fattispecie – Collega associato nella difesa – Iniziativa autonoma ai fini della riscossione della parcella – Illecito deontologico.
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Ricorso mirante alla “revisione” del processo – Inammissiblità – Applicabilità norme codice procedura penale – Esclusione.
Il ricorso mirante alla “revisione” del processo è inammissibile, atteso che l’istituto della revisione è previsto non quale strumento di impugnazione delle sentenze del C.N.F. in materia disciplinare, ma dal solo codice di procedura penale avverso le decisioni in materia penale, codice le cui norme devono ritenersi inapplicabili alla materia disciplinare, ove, per quanto non previsto dalla legge professionale forense, deve invece farsi ricorso alle norme del codice di procedura civile. (Nella specie, peraltro, il CNF ha escluso che il ricorso potesse essere considerato ammissibile quale impugnazione sub specie di revocazione, invece consentita quale mezzo di gravame avverso le sentenze del C.N.F. Forense in quanto previsto dal codice di rito civile, dal momento che la revocazione è mezzo di impugnazione “limitato” o “a critica vincolata”, a carattere eccezionale, prevista solo per un numero limitato di motivi tassativamente elencati dall’art. 395 c.p.c. nessuno dei quali indicato nella domanda del ricorrente). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la revisione della decisione C.d.O. di Lucca, 11 aprile 2003).
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Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità – Cancellazione – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Annullamento.
Atteso che, coerentemente con la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37 e dell’art. 45 L.P., la cancellazione amministrativa non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il professionista deve essere previamente messo in condizione di conoscere le specifiche ragioni e finalità del procedimento che lo riguarda e gli deve essere assegnato un termine per approntare e pre-sentare le proprie difese, che deve poter svolgere anche oralmente, nel rispetto dei minimi principi nell’ambito dei procedimenti tipicamente disciplinari. Va pertanto annullato il provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, restando tuttavia impregiudicato l’esercizio dei poteri connessi alla tenuta degli albi affidati dalla legge professionale al Consiglio dell’ordine locale, qualora il ricorrente, pur avendone fatto richiesta e-splicita, non abbia avuto notizia della seduta destinata all’esame della sua posizione senza che gli fosse asse-gnato un termine per l’esposizione di osservazioni e difese in ordine alla propria situazione soggettiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 12 aprile 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento – Impugnabilità – Sindacato – Limiti – Legittimità avvio del procedimento – Ammissibilità – Valutazioni di merito – Esclusione.
Il giudizio di impugnazione della delibera di apertura del procedimento, che conformemente all’orientamento espresso dalle SS.UU. della Cassazione consente di riallineare il sistema mediante un più veloce intervento di un giudice terzo ed imparziale, deve essere limitato al mero controllo di legittimità dell’avvio del procedimento onde poter arrestarne subito la prosecuzione in caso di mancanza dei necessari presupposti, con ciò escludendosi qualsiasi valutazione di merito che finirebbe per risolversi in un’indebita anticipazione del giudizio che ancora deve essere celebrato e per introdurre inammissibilmente nello stesso un ulteriore non previsto grado di giurisdizione. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso tal provvedimento allorquando, lungi dal censurare i profili di stretta legittimità dell’avvio del procedimento o metterne in discussione gli astratti necessari presupposti, miri invece a sollecitare, anticipandole, valutazioni di merito sulle quali non si è ancora pronunciato e dovrà invece pronunciarsi l’organo disciplinare che ha promosso il procedimento e che possono al più tornare all’esame del C.N.F. nella sede dell’eventuale appello. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 marzo 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente o continuato – Decorrenza – Compimento dell’ultimo atto.
I singoli comportamenti del professionista tra loro funzionalmente coordinati al perseguimento del censurabile obiettivo di precostituire una situazione contenziosa al solo fine di generare la lievitazione indebita dell’onorario professionale, poi richiesto alla parte assistita, in quanto momenti attuativi di un medesimo disegno disciplinarmente censurabile, integrano un illecito a carattere continuativo e con effetto permanente i cui riflessi pregiudizievoli sono destinati a permanere nel tempo fino al compimento dell’ultimo atto della vicenda (nella specie, la conclusione, con esito negativo, del giudizio). È pertanto da tale momento che comincia a decorrere il termine prescrizionale dell’azione disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Procedimento davanti al C.d.O. – Capo di incolpazione – Formulazione.
La formulazione del capo di incolpazione determina la nullità del procedimento disciplinare e del decreto di citazione a giudizio solo quando implichi assoluta incertezza in ordine ai fatti contestati, tali da non consentire al professionista il pieno svolgimento delle proprie difese. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Procedimento davanti al C.d.O. – Principio di imparzialità – Art. 38 L.P. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
Deve ritenersi manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 24, comma 2, 101 comma 2, 108 comma 2 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del R.D. n. 1578/1933. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Violazione doveri dignità, probità e decoro – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico – Sanzione – Misura – Adeguatezza.
La sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici va ritenuta giustificata e proporzionata alla gravità dell’illecito comportamento deontologico posto in essere dal professionista che, ottenuto un prestito da un amica e cliente soggetta a grave infermità, non restituisca la somma ad onta delle ripetute richieste della creditrice, poi deceduta, mancando altresì di assolvere in modo reiterato agli obblighi professionali assunti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 22 luglio 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 -Illegittimità costituzionale e comunitaria – Eccezione – Manifesta infondatezza – Questione pregiudiziale ex art. 234 CE – Richiesta sospensione giudizio innanzi al CNF – Rigetto.
E’ infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale e comunitaria della legge 25 novembre 2003 n. 339 (e, conseguentemente, dell’impugnato provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati), per contrasto con i principi, di carattere sia interno sia comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità, sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti.
Va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio innanzi al CNF per essere state prospettate alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 234 C.E., talune questioni relative alla compatibilità della legge del 2003 con i principi che regolano il diritto comunitario, atteso che tali questioni, sollevate con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati, possono eventualmente assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche a quelli esercenti in regime di part time. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 marzo 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 259
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Violazione artt. 3, 4, 35 E 41 Cost. – Illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, per asserito contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 gennaio 2007).