Dalla difesa personale innanzi al C.N.F. è escluso il praticante, per essere il Consiglio Nazionale Forense un Giudice collegiale, mentre l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica del giudice, in virtù dell’art. 7 co. 1 della legge n. 479/99. Va pertanto ritenuto inammissibile il ricorso sottoscritto da soggetto privo di jus postulandi innanzi al Consiglio Nazionale Forense. (Nella specie, il ricorso avverso i provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio del patrocinio era stato sottoscritto personalmente dal ricorrente praticante procuratore, con riserva della nomina di un difensore poi eseguita e revocata con atto pervenuto a mezzo posta). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 maggio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Composizione collegio giudicante – Art. 38 R.D.L. n. 1578/33 – Difetto di imparzialità – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 104 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 ss. R.D.L. n. 1578/33 (dal che conseguirebbe l’illiceità del procedimento sanzionatorio), nella parte in cui è prevista assoluta identità di organo e di sua composizione per deliberare la promozione del procedimento disciplinare e per deliberare in ordine al merito del giudizio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, atteso che il Consiglio dell’Ordine locale in sede disciplinare svolge attività di natura amministrativa e non giurisdizionale, per cui non possono ad essa applicarsi né l’art. 111 Cost., relativo alla giurisdizione (ed in particolare al cd. giusto processo), né l’art. 104 Cost., in tema di magistratura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 28 novembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento -Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti.
L’impugnativa della delibera di apertura del procedimento disciplinare dinanzi al C.N.F. è necessariamente limitata e ristretta alla richiesta di verifica della sussistenza o meno dei necessari presupposti di mera legittimità della delibera stessa, avente natura non decisoria, con esclusione di ogni esame di merito. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso avverso il suddetto provvedimento che unitamente a censure di merito, eccepisca l’incompetenza per territorio e la prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 51 del R.D.L. n. 1578/33, trattandosi di valutazione necessariamente implicante un’analisi nel merito della vicenda. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 28 novembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Potere di iniziativa disciplinare – Attribuzione e competenza – Consigli dell’Ordine – Autonomia.
Nell’attuale assetto ordinamentale, i Consigli territoriali, che non sono entità gerarchicamente e funzionalmente sottordinate al C.N.F. e che si caratterizzano per la più ampia discrezionalità in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali, sono i soggetti depositari del potere di iniziativa disciplinare (art. 14, co. 1, lett. a), R.D.L. 1578/1933) ed assegnatari della relativa competenza (art. 38, R.D.L. cit.), mentre al C.N.F. non spetta nemmeno la competenza (e men che mai l’iniziativa disciplinare) nei confronti dei membri dei Consigli territoriali che ne risultassero interessati, né alcun potere surrogatorio nei confronti di un Consiglio territoriale che ometta di esercitare l’azione disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 febbraio 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti.
Mediante l’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, essendo il potere del C.N.F. limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento. Mentre pertanto non possono essere dedotti a pena di inammissibilità del ricorso motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, possono invece essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera (e tra questi, esemplificativamente, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), la cui riscontrata insussistenza, se conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce la reiterazione (e quindi l’esercizio dell’attribuzione) nel rispetto dei presupposti di legge. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 febbraio 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale.
Va rigettato il ricorso proposto avverso la decisione del C.d.O. che, con motivazione convincente ed esente da vizi logici, abbia ritenuto di essere vincolato all’accertamento dei fatti contestati all’incolpato contenuto nella sentenza penale passata in giudicato, conformemente all’attuale formulazione dell’art. 653 c.p.p. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 21 ottobre 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione d’ufficio – Incompatibilità sopravvenuta – Applicabilità.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria, e, per altro verso, per la prospettiva di travolgere situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09).
La legge n. 393/03 non si pone in contrasto con gli artt. 10 e 81 del Trattato CE, i quali vietano agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore provvedimenti idonei ad eliminare l’effetto utile della libera concorrenza, atteso che la libera concorrenza va tutelata a parità di condizioni fra i soggetti interessati, e dunque tra gli avvocati che esercitano la professione pleno jure, mentre non può trovare applicazione laddove sussistano elementi distortivi della concorrenza stessa quale la possibilità, esistente nel nostro ordinamento nazionale fra il 1996 ed il 2006, di esercitare la libera professione di avvocato godendo nel contempo della copertura retributiva assicurata dal pubblico impiego, sia pure part time. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 5 febbraio 2007). -
Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Rilevanza – Esclusione.
L’art. 16 del R.D.L. n. 1578/1933, che disciplina da parte del C.d.O. istituito presso ogni tribunale civile e penale la tenuta dell’albo degli avvocati, non si riferisce ai fini della cancellazione d’ufficio esclusivamente a coloro che abbiano ottenuto l’iscrizione in base a titoli e requisiti inesistenti al momento dell’iscrizione, non escludendo affatto che il locale Consiglio possa provvedere alla cancellazione anche degli iscritti per i quali sia intervenuta, successivamente all’iscrizione, una causa d’incompatibilità. L’art. 16 del R.D.L. n. 1578/33 è una norma con forza di legge, che in quanto tale ben può essere integrata da norme successive di pari rango nella gerarchia delle fonti, quale la legge n. 339 del 2003. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 5 febbraio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Prescrizione – Rilevabilità d’ufficio – Anteriori attività istruttorie informali – Effetto interruttivo – Esclusione – Condotte omissive – Mancata costituzione nel giudizio di appello – Dies a quo – Udienza collegiale.
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, qualora l’incolpazione concerna la mancata costituzione nel giudizio d’appello e l’omessa comunicazione al cliente di tale possibilità, entrambe le condotte omissive rilevano a partire dal momento in cui la costituzione nel giudizio d’appello non è più consentita dalle norme processuali, segnato dalla data dell’udienza collegiale, giacchè è in tale momento che possono dirsi consumate le omissioni, sia quella processuale sia quella dell’informativa al cliente.
Sono ininfluenti, quali potenziali eventi interruttivi della prescrizione dell’azione disciplinare, le anteriori attività istruttorie informali, in quanto non univocamente espressive della potestà punitiva affidata dall’ordinamento al Consiglio territoriale dell’ordine. L’art. 51 L.P. sottopone, infatti, alla prescrizione estintiva specificamente l’esercizio dell’azione disciplinare, il cui tipico atto propulsivo d’avvio è costituito esclusivamente dalla comunicazione di cui all’art. 47 del Regolamento approvato con R.d. 22 gennaio 1934, n. 37. (Dichiara estinto per prescrizione dell’azione disciplinare il procedimento su ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 30 ottobre 2008). -
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Nozione – Comunicazione indirizzata a colleghi professionisti – Illecito deontologico – Esclusione.
Il disvalore deontologico dell’attività di acquisizione della clientela, di per sé lecita e tanto più nell’attuale contesto in cui l’ordinamento comunitario e l’interpretazione di svariate sue norme pongono in evidenza l’aspetto organizzativo, economico e concorrenziale dell’attività professionale, risiede negli strumenti usati ai fini dell’accaparramento, i quali non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo →, non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possono esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”.
Deve ritenersi inidonea ad integrare la illecita condotta dell’accaparramento di clientela la comunicazione che abbia carattere sostanzialmente informativo e sia indirizzata verso un ben determinato gruppo di soggetti qualificati (professionisti) in grado di svolgere sulla stessa un completo e pertinente esame critico e che, sia pur indirettamente sollecitatoria di possibili rapporti clientelari, delinei un ambito di professionale disponibilità senza l’utilizzo di mezzi illeciti ma al contrario aperti e trasparenti, non contrastanti con i parametri di correttezza e decoro che sempre devono connotare l’attività dell’avvocato. (Nella specie, la comunicazione era rivolta non a terzi potenziali clienti ma a colleghi professionisti potenziali concorrenti, ai quali si proponeva soltanto un servizio per superare la difficoltà di trovare nell’ambito del distretto avvocati iscritti all’albo del Foro ecclesiastico regionale, ragion per cui il CNF ha escluso che la stessa fosse idonea ad alterare il fisiologico rapporto concorrenziale nel quale si sostanzia il concetto di accaparramento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 1 febbraio 2008).