La confessione fornita dal denunciante, il quale dichiari per il tramite del proprio legale di voler ritrattare le accuse mosse per mera ritorsione nei confronti dell’incolpato, priva di ogni rilevanza probatoria le risultanze della perizia grafologica di parte assunta in assenza di contraddittorio intesa a dimostrare la falsità della firma apposta in calce ad una quietanza di pagamento e, con essa, la responsabilità disciplinare del professionista per indebito trattenimento di somme invece destinate al cliente esponente, con la conseguenza che l’impugnata decisione del C.O.A. deve essere integralmente riformata ed il ricorrente deve essere mandato assolto da tutte le incolpazioni per insussistenza del fatto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 dicembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – Efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. – Rilevanza
Qualora i fatti posti a base dell’incolpazione siano stati definitivamente accertati nella separata sede penale, la sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ha, nella sede disciplinare, efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p., quanto alla loro materiale sussistenza, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, benché di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 novembre 2008) .
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Omessa indicazione modalità e tempi per la presentazione dell’impugnazione – Nullità – Esclusione
L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal C.d.O., delle modalità e della tempistica per la presentazione dell’impugnazione non ne determina la nullità, atteso che, in linea di principio, la mancata apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante l’autorità e del termine per impugnare il provvedimento stesso non implicano l’annullabilità dell’atto, ma al più, in caso di eventuale ritardo dell’impugnazione, la concessione – ove ne ricorrano i presupposti – dell’errore scusabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 novembre 2008) .
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Omessa indicazione Consigliere relatore ed estensore – Mancata sottoscrizione – Nullità – Esclusione
Va esclusa la nullità della decisione del C.d.O. nella quale difetti l’indicazione del nome del relatore e dell’estensore con la relativa sottoscrizione, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 51 co. 3 del r.d. n. 37/34, che la decisione sia sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 novembre 2008) .
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Violazione doveri dignità, probità e decoro – Plurime e reiterate violazioni disciplinari – Sanzione – Misura – Adeguatezza
Deve ritenersi congrua, in difetto di obiettive e documentate ragioni e ad onta del pur incondizionato riconoscimento della sussistenza degli addebiti da parte dell’incolpato, la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno, allorquando la condotta del ricorrente, in virtù delle numerose, non episodiche e prolungate violazioni disciplinari commesse, della gravità di taluni episodi (quale, nella specie, la omessa trasmissione di assegni) e dell’assenza di qualsiasi adeguata giustificazione di siffatti contegni, imponga la scelta di una sanzione che risulti adeguata ad un comportamento che, ponendosi in ripetuto aperto contrasto con i canoni di correttezza, diligenza, lealtà e probità – oltre che con precise norme positive – denoti un modo di concepire la professione forense al di fuori e comunque nel totale dispregio delle più elementari regole di cautela che devono presiedere all’esercizio dell’avvocatura. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 13 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BONZO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 63
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancata formulazione dei capi di incolpazione – Nullità della decisione – Rilevabilità d’ufficio
È affetta da nullità rilevabile d’ufficio la decisione del C.d.O. che risulti priva della formulazione dei capi d’incolpazione, in consonanza con la natura tipicamente amministrativa di tale provvedimento, traducendosi tale carenza, non surrogabile con altro rimedio, nel difetto dell’essenziale requisito oggettivo dell’identificazione degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto dell’avviata azione disciplinare e dell’irrogata sanzione. (Dichiara d’ufficio la nullità della decisione C.d.O. di Rieti, 21 novembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Corrispondenza tra contestazione e pronunzia disciplinare – Limiti
Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. (Il C.N.F., nella specie, ha escluso la nullità della decisione poiché l’incolpato, attraverso l’iter processuale e gli atti contenuti nel fascicolo, aveva avuto piena conoscenza dei fatti addebitati ed era stato pertanto posto in condizione di approntare in modo efficace la propria difesa). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 12 giugno 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Violazione doveri dignità, probità e decoro – Mancato espletamento del mandato – Illecito deontologico – Sanzione – Adeguatezza – Fattispecie
Va connotato in termini di sicura e grave illiceità disciplinare il comportamento dell’avvocato che, assunto un incarico e percepito un acconto, non ne inizi neppure l’espletamento, mentendo al cliente con plurime assicurazioni della pendenza della lite mai introdotta, con la indicazione di inesistenti udienze e trattative, con la promessa di relazioni su attività non svolta e con l’impegno di restituzione di inesistenti incarti processuali. (Nella specie il CNF ha ridotto la pur ritenuta congrua sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due, irrogata dal COA, in quella più mite della censura, attesa la giovane età del professionista e, in particolare, la gratuita ed inspiegabile gravità della mancanza). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 29 settembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 15 settembre 2010, n. 60
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, lealtà e correttezza – Richiesta di compenso in aggiunta al compenso già percepito dalla controparte – Principio di proporzionalità – Violazione – Illecito disciplinare – Sussistenza
L’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente anche in ordine ai costi delle prestazioni ed è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi pretesi, come risulta dagli artt. 40 e 43 del cod. deontologico forense, oltre ai doveri di probità, lealtà e correttezza stabiliti in linea generale dagli articoli 5 e 6 dello stesso codice. Pone pertanto in essere una condotta disciplinarmente rilevante il professionista che richieda ed ottenga dal proprio cliente il pagamento di un compenso per l’attività svolta in sede di transazione con la Compagnia assicuratrice, nonostante quest’ultima abbia già corrisposto al medesimo legale e per lo stesso titolo un compenso adeguato, in tal modo procedendo ad una duplicazione della richiesta di compenso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 10 novembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità
L’art. 60 del r.d. n. 37/34 consente innanzi al C.N.F. la difesa personale ma, nel caso di difesa affidata ad altro professionista, prescrive che questi sia abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori. Dalla difesa personale è tuttavia escluso il praticante, per essere il C.N.F. un Giudice collegiale, laddove l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica di questo, in virtù dell’art. 7 co. 1, l. n.479/99. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto esclusivamente dal praticante, in quanto soggetto privo di jus postulandi innanzi al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 giugno 2008).