Il ricorrente decade dalla facoltà di proporre gravame avverso la decisione del C.d.O. per effetto dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50, co. 2, del R.D.L. n. 1578/1933, che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica del provvedimento del quale si chiede la riforma. L’accertata l’inosservanza dei termini per la proposizione del ricorso determina, pertanto, la relativa declaratoria di inammissibilità. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 giugno 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sopravvenuta revoca della delibera – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio
L’intervenuta revoca, da parte del C.d.O., dell’impugnata delibera di apertura del procedimento disciplinare determina l’estinzione del procedimento, essendo venuta meno la materia del contendere e con essa l’interesse al prosieguo del giudizio, con conseguente necessaria declaratoria della sua estinzione. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 70
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità
Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine territoriale non è atto impugnabile, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e legittimati a proporla sono unicamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50, L. n. 36/34). Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente dall’esponente avverso la decisione con cui il C.d.O. abbia disposto l’archiviazione del suo esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Impugnazione – Inammissibilità
Il decreto di citazione a giudizio disciplinare, con il quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine locale fissa l’udienza di trattazione del procedimento e cita l’incolpato a comparirvi personalmente, in quanto meramente esecutivo della precedente delibera di apertura del procedimento che esso presuppone, non può essere incluso – contrariamente da quest’ultima – nel novero degli atti impugnabili, sia pur alla luce della lettura estensiva della norma di cui all’art. 50 del d.p.r. n. 1578/33 fornita dalla Corte Suprema con la sentenza n. 29294 del 15 dicembre 2008. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con il quale si impugni il decreto di citazione e non invece la delibera di apertura del procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decreto di citazione a giudizio disciplinare C.d.O. di Rovigo, 21 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 settembre 2010, n. 68
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Violazione delle norme regolamentari integrative adottate dal C.O.A. – Impugnazione dinanzi al C.d.O
La violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa del procedimento disciplinare davanti al C.d.O., secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere, a pena di decadenza, solo nel corso del giudizio disciplinare davanti al medesimo Organo territoriale, sicché il motivo di ricorso inteso a far dichiarare dal C.N.F. l’inammissibilità e l’improcedibilità della delibera di apertura del procedimento disciplinare per violazione di norme regolamentari adottate dal C.O.A., per quanto astrattamente ammissibile, va rigettato. (Nella specie, la violazione prospettata con l’impugnativa aveva ad oggetto l’asserita mancata osservanza delle norme del regolamento interno adottato dal C.O.A. al fine di disciplinare gli adempimenti formali propedeutici alla delibera di apertura del procedimento disciplinare, e come tale idoneo ad integrare la disciplina legale, suscettibile pertanto, in caso di relativa inosservanza, di rendere inefficace la suddetta delibera). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Violazione del principio accusatorio – Motivi attinenti al merito – Inammissibilità
E’ inammissibile il motivo di ricorso avente ad oggetto l’asserito difetto, nella delibera di apertura del procedimento disciplinare adottata dal C.d.O., dei necessari riscontri oggettivi rispetto all’accusa formulata con conseguente violazione del principio accusatorio, costituendo tipico aspetto di merito il cui esame resta precluso al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Potere di iniziativa disciplinare – Attribuzione e competenza – Consigli dell’Ordine – Autonomia
Mediante l’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare, per il tramite della quale non possono essere dedotti a pena di inammissibilità motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, e quindi inerenti alla fondatezza dell’incolpazione, né tutti quelli che direttamente o indirettamente si colleghino a questo tema, possono essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera (e tra questi, in via esemplificativa, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), la cui riscontrata insussistenza, se per un verso conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce per altro la reiterazione (e quindi l’esercizio dell’attribuzione) nel rispetto dei presupposti di legge. Ne consegue che la questione di prescrizione dell’azione disciplinare, in quanto classico aspetto di merito, rende inammissibile l’impugnativa della delibera di apertura del procedimento con la quale si deduca la consumazione ratione temporis del potere disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti
Mediante l’impugnazione dell’apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, il potere del C.N.F. essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, coerentemente, peraltro, con l’autonomia e l’assoluta discrezionalità che l’attuale assetto ordinamentale riserva in via esclusiva ai consigli territoriali in ordine al se ed al quomodo dell’esercizio del potere di iniziativa disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Impugnazione – Inammissibilità
Il decreto di citazione a giudizio disciplinare, in quanto meramente esecutivo della precedente delibera di apertura del procedimento che esso presuppone, non può essere incluso – contrariamente da quest’ultima – nel novero degli atti impugnabili, sia pur alla luce della lettura estensiva della norma di cui all’art. 50 del d.p.r. n. 1578/33 fornita dalla Corte Suprema con la sentenza n. 29294 del 15 dicembre 2008. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con il quale si impugni il decreto di citazione e non invece la delibera di apertura del procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decreto di citazione a giudizio disciplinare C.d.O. di Rovigo, 26 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 settembre 2010, n. 66
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Confessione dell’esponente – Insussistenza del fatto disciplinarmente rilevante – Rilevanza
La confessione fornita dal denunciante, il quale dichiari per il tramite del proprio legale di voler ritrattare le accuse mosse per mera ritorsione nei confronti dell’incolpato, priva di ogni rilevanza probatoria le risultanze della perizia grafologica di parte assunta in assenza di contraddittorio intesa a dimostrare la falsità della firma apposta in calce ad una quietanza di pagamento e, con essa, la responsabilità disciplinare del professionista per indebito trattenimento di somme invece destinate al cliente esponente, con la conseguenza che l’impugnata decisione del C.O.A. deve essere integralmente riformata ed il ricorrente deve essere mandato assolto da tutte le incolpazioni per insussistenza del fatto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 dicembre 2007).