Attesa la tassatività degli atti impugnabili dinanzi al C.N.F. – che riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei C.d.O. ed i conflitti di competenza -, deve ritenersi inammissibile, in difetto di una apposita previsione normativa, il ricorso proposto avverso il deliberato di archiviazione dell’esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 11 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82