In tema di reclamo elettorale, deve ritenersi non censurabile la decisione con cui la Commissione di scrutinio ritenga di non tenere conto di aggiunte non previste dal regolamento, quali crocesegni o altre espressioni, e di attribuire le preferenze a tutti i candidati della lista ancorché l’elettore abbia apposto il crocesegno soltanto in corrispondenza di alcuni nominativi, considerato, altresì, che l’elevato numero di schede votate esclude ogni ipotesi di riconoscibilità del voto. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di S. Maria Capua Vetere, biennio 2010-2011).
Autore: admin
-
Avvocato – Elezioni Forensi – Quorum deliberativo – Determinazione – Voti validi e/o validamente espressi – Necessità – Computo dei voti nulli e delle schede bianche – Esclusione
Ai fini del computo delle maggioranze necessarie all’elezione ai Consigli, gli artt. 2 e 5 del D.Lg.LT. n. 382/44 fanno esplicito riferimento ai voti, e non ai votanti, con la conseguenza che, in sede di determinazione del quorum funzionale per l’elezione a componente del C.O.A., non devono essere considerate le schede bianche e le schede nulle, ma soltanto i voti validi e/o validamente espressi. Tale opzione interpretativa deve ritenersi tanto più corretta quando, come nel caso di specie, il C.d.O. espressamente preveda con una propria ed incontestata delibera – il cui sindacato non rientra peraltro nella giurisdizione del C.N.F. – di determinare il quorum con esclusione dei voti nulli e delle schede bianche. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di S. Maria Capua Vetere, biennio 2010-2011).
-
Avvocato – Elezioni Forensi – Omesso riscontro a verbale schede non votate – Rilevanza ai fini della validità delle operazioni elettorali – Esclusione
Il riscontro a verbale delle schede non votate è operazione non prevista in via categorica da specifica disposizione normativa, sicché l’eventuale omissione, sia iniziale che finale, non rileva ai fini della validità delle operazioni elettorali. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di S. Maria Capua Vetere, biennio 2010-2011).
-
Avvocato – Elezioni Forensi – Commissione di scrutinio – Crocesegni ed altre espressioni non previste dal regolamento in corrispondenza di alcuni nominativi – Decisione di attribuire preferenze a tutti i candidati della lista – Non censurabilità
In tema di reclamo elettorale, deve ritenersi non censurabile la decisione con cui la Commissione di scrutinio ritenga di non tenere conto di aggiunte non previste dal regolamento, quali crocesegni o altre espressioni, e di attribuire le preferenze a tutti i candidati della lista ancorché l’elettore abbia apposto il crocesegno soltanto in corrispondenza di alcuni nominativi, considerato, altresì, che l’elevato numero di schede votate esclude ogni ipotesi di riconoscibilità del voto. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di S. Maria Capua Vetere, biennio 2010-2011).
-
Avvocato – Elezioni Forensi – Quorum deliberativo – Determinazione – Voti validi e/o validamente espressi – Necessità – Computo dei voti nulli e delle schede bianche – Esclusione
Ai fini del computo delle maggioranze necessarie all’elezione ai Consigli, gli artt. 2 e 5 del D.Lg.LT. n. 382/44 fanno esplicito riferimento ai voti, e non ai votanti, con la conseguenza che, in sede di determinazione del quorum funzionale per l’elezione a componente del C.O.A., non devono essere considerate le schede bianche e le schede nulle, ma soltanto i voti validi e/o validamente espressi. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di S. Maria Capua Vetere, biennio 2010-2011).
-
Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo – Proposizione anteriore alla conclusione delle operazioni di voto e scrutinio – Inammissibilità – Art. 6 D.Lg.LT. n. 382/44 – Interpretazione
L’art. 6 del D.Lg.LT. n. 382/44, nel disporre che avverso i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo alla Commissione centrale (oggi Consiglio Nazionale Forense, n.d.r.) entro dieci giorni dalla proclamazione, definisce chiaramente i limiti, sostanziali e temporali, della giurisdizione domestica del C.N.F., il quale potrà essere adito nelle controversie promosse contro i risultati elettorali dopo la proclamazione, ma non oltre dieci giorni da essa. Pertanto, benché la condivisa interpretazione estensiva della suddetta norma consenta lo scrutinio del merito delle censure proposte anche avverso la fase di convocazione dell’assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni ed il concreto svolgimento delle operazioni, tuttavia siffatta tutela impugnatoria è accordata, per espressa previsione normativa e per univoco indirizzo interpretativo, soltanto dopo lo la proclamazione dei risultati elettorali. Va pertanto ritenuto inammissibile il reclamo proposto prima della conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio e della proclamazione dei risultati, in palese violazione di quanto disposto dall’art. 6 del D.Lg. LT. N. 382/1944. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento C.d.O. di S. Maria Capua Vetere, 5 gennaio 2010, per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il biennio 2010-2011, l’intero procedimento elettorale, le operazioni di voto e gli esiti dei relativi scrutini).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Istanza di revoca – Rigetto – Impugnazione – Mancata allegazione copia del provvedimento impugnato – Inammissibilità del ricorso
L’art. 59 co. 1 del R.D n. 37/34 pone a carico del ricorrente l’onere di allegare copia del provvedimento impugnato, sicché in difetto di tale allegazione il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 30 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 27 settembre 2010, n. 74
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Istanza di revoca – Decisione di rigetto – Irritualità della notifica – Conseguenze – Nullità della decisione – Esclusione – Valutazione della comunicazione ai fini del rispetto del termine ex art. 50 R.d.l. n. 1578/33 – Irrilevanza
La notifica e la comunicazione sono atti autonomi dotati di effetti proprî rispetto al provvedimento da notificare o comunicare, sicché le relative patologie – in termini di nullità, irritualità o incompletezza – possono eventualmente incidere sulla sola efficacia ed operatività del provvedimento, ma giammai sulla esistenza e validità in senso stretto dello stesso. Conseguentemente, dalla nullità della comunicazione dell’impugnato provvedimento di diniego della revoca della misura cautelare della sospensione dall’esercizio della professione può conseguire la sola ulteriore affermazione di tempestività del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al C.N.F., non potendosi considerare la comunicazione affetta da invalidità ai fini del rispetto del termine di venti giorni ex art. 50 R.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 30 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 27 settembre 2010, n. 74
-
Avvocato – Tenuta albi – Registro dei Praticanti Avvocati – Cancellazione per interruzione della pratica superiore al semestre – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità
L’art. 60 del r.d. n. 37/34 consente la difesa personale innanzi al C.N.F. e, nel caso in cui essa venga affidata ad altro professionista, prevede che quest’ultimo sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Dalla difesa personale è tuttavia escluso il praticante pur abilitato al patrocinio, per essere il C.N.F. un Giudice Collegiale, laddove l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica del giudice ai sensi dell’art. 7 comma 1, L. n. 479/99. Va pertanto ritenuto inammissibile, in quanto presentato da persona priva di jus postulandi innanzi al C.N.F., il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato avverso la delibera con cui il C.d.O. abbia disposto la sua cancellazione dal Registro dei Praticanti avvocati ai sensi degli artt. 17, n. 5 R.D.L. n. 1578/33 e 4 R.D.L. n. 37/34, per interruzione della pratica superiore al semestre. (L’inammissibilità del gravame, nella specie, conseguiva anche dalle modalità di presentazione del ricorso, il quale veniva presentato direttamente al C.N.F. invece di essere depositato presso il C.d.O. che aveva pronunciato la delibera di cancellazione, ai sensi dell’art. 59, R.D. n. 37/34). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 12 dicembre 2008).
-
Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati – Rigetto – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità
L’art. 60 del r.d. n. 37/34 consente la difesa personale innanzi al C.N.F. e, nel caso in cui essa venga affidata ad altro professionista, prevede che quest’ultimo sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Dalla difesa personale è tuttavia escluso il praticante pur abilitato al patrocinio, per essere il C.N.F. un Giudice Collegiale, laddove l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica del giudice ai sensi dell’art. 7 comma 1, L. n. 479/99. Va pertanto ritenuto inammissibile per difetto di jus postulandi innanzi al C.N.F. il ricorso proposto a proprio ministero dal praticante avvocato avverso la delibera con cui il C.d.O. abbia respinto la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati. (Nella specie, peraltro, il ricorso era stato depositato intempestivamente oltre il termine di venti giorni ex art. 50, co. 2, n. 1578/33, nonché presentato direttamente al C.N.F., anziché depositato presso il C.d.O. che aveva pronunciato il provvedimento di rigetto, secondo il disposto dell’art. 59, R.D. n. 37/34). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Barcellona Pozzo di Gotto, 10 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 72