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  • Il COA di Roma chiede di sapere “se sia consentita l’iscrizione per trasferimento di avvocato proveniente da altro foro qualora risulti – da parte del foro di provenienza – l’attestazione relativa alla pendenza di procedimenti disciplinari”.

    Il Consiglio Nazionale Forense ha sin qui ritenuto che ostasse – all’iscrizione per trasferimento – il divieto di cancellazione per pendenza di procedimento disciplinare di cui all’articolo 57 della legge n. 247/12.
    Orbene, come noto, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 70/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione, precisando altresì che per effetto della cancellazione – e fino a quando il legislatore non rinverrà un diverso punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco – il procedimento disciplinare non potrà che estinguersi atteso il venir meno della potestà disciplinare nei confronti del soggetto non più iscritto all’ordine professionale.
    Occorre dunque valutare se, e in che termini, a seguito della richiamata pronuncia, possa procedersi all’iscrizione per trasferimento anche in caso di pendenza di procedimento disciplinare, a ciò non ostando più il divieto, ormai dichiarato costituzionalmente illegittimo.
    Nel procedimento di iscrizione per trasferimento, la cancellazione si pone quale momento intermedio e funzionale alla successiva nuova iscrizione nell’albo. Nell’interesse dell’iscritto, peraltro, gli effetti della cancellazione non possono che prodursi dal momento della successiva iscrizione nell’ordine prescelto, per assicurare la piena continuità nell’iscrizione sia al fine di non provocare fratture nel legittimo esercizio dell’attività professionale, sia per assicurare piena continuità nel computo dell’anzianità.
    A ciò consegue che, a differenza della cancellazione ordinaria, in questo caso – ponendosi la cancellazione quale adempimento funzionale al trasferimento presso altro ordine – essa non provochi l’estinzione del procedimento disciplinare determinandosi una continuativa e mai interrotta permanenza nell’albo dell’iscritto. Pertanto, potrà procedersi all’iscrizione per trasferimento senza che ciò dispieghi alcun effetto sull’esistenza del procedimento disciplinare, che rimarrà radicato presso il CDD procedente nel rispetto, peraltro, dei criteri di competenza recato dall’art. 51 c. 2 della l. n. 247 che individua alternativamente come competenti il «consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare», fermo restando il criterio di prevenzione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 20 giugno 2025

  • Il dovere di difesa impone all’avvocato di rilevare, nel rispetto della verità e della legge, le violazioni commesse dalla controparte e dal suo difensore

    Tra i doveri fondamentali dell’avvocato, che ne determinano la rilevanza costituzionale e sociale, rientra prioritariamente quello di garantire il diritto di difesa dell’assistito, utilizzando tutti gli strumenti predisposti dall’ordinamento, nel rispetto della verità e della legge. In conformità a tale principio, l’avvocato non può esimersi dal rilevare in giudizio le violazioni commesse dalla controparte e dal suo difensore, soprattutto se l’illiceità e la contrarietà alla legge delle condotte del collega avversario siano rilevanti ai fini della tutela degli interessi e dei diritti dell’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 465 del 30 dicembre 2024

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’uso di un linguaggio “forte” non è di per sè deontologicamente rilevante

    Il conflitto tra il dovere di difesa, da un lato, e il dovere di non utilizzare espressioni che possano offendere il contraddittore, dall’altro lato, va risolto dando prevalenza al diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose. Conseguentemente, non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 465 del 30 dicembre 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 465 del 30 dicembre 2024

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 465 del 30 dicembre 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria. Da ciò discende che non è possibile sostenere l’esistenza di un diritto alla ammissione della prova pieno ed incondizionato in capo all’incolpato stante che nell’ambito del procedimento disciplinare la valutazione sulla ammissibilità delle prove richieste va operata attraverso un giudizio di effettiva utilità delle stesse in relazione alle altre prove ed elementi di prova di cui l’organo disciplinare già dispone ed alla pertinenza e rilevanza delle circostanze, o almeno dei temi di prova, su cui i testi dovrebbero deporre.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024

  • La corrispondenza (rectius, correlazione) tra addebito contestato e decisione disciplinare

    Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024

  • Il COA di Isernia chiede di sapere se un addetto all’UPP, non iscritto al Registro Praticanti Avvocati al momento dell’assunzione e che si iscrive soltanto ora al predetto Registro, debba svolgere 18 mesi di pratica forense presso uno studio professionale o possa avvalersi del ricongiungimento del periodo svolto presso l’UPP con la pratica forense e, quindi, svolgere soltanto 6 mesi di pratica.

    Con il proprio parere del 29 aprile 2022, inviato ai COA con lettera circolare del 10 maggio 2022 (https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022- ), il CNF ha chiarito che:

    non è possibile ritenere che l’assunzione presso l’ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante. Tale conclusione è peraltro coerente, in primo luogo, con la circostanza che l’ordinamento forense non prevede possibilità alcuna di sospensione del tirocinio (il quale viceversa può essere interrotto fino a sei mesi ovvero, per un periodo ultrasemestrale ma solo in presenza di giusta causa). In secondo luogo, essa è in linea con l’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. L’insussistenza di una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato, in particolare, consentirà al praticante di continuare a svolgere il tirocinio, salvo restando – da un lato – il potere del Consiglio dell’Ordine di verificare, in concreto, l’effettivo svolgimento del tirocinio e, dall’altro, la salvaguardia recata dall’ultimo periodo del comma 2-bis che – in ogni caso – prevede che il praticante possa ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze dell’ufficio del processo con il periodo di tirocinio per l’accesso alla professione. Tale disposizione potrà applicarsi senz’altro all’ipotesi in cui il praticante decida di interrompere il tirocinio ovvero addirittura di cancellarsi volontariamente dal registro, ma potrà trovare applicazione anche nel caso di eventuali valutazioni negative da parte del COA con riferimento a singoli semestri le quali, in altri termini, non potranno inficiare il diritto al ricongiungimento, sancito dalla disposizione in parola.

    L’articolo 11, comma 2-bis, ultimo periodo del d.l. n. 80/2011 dispone in particolare che: “Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, anche nel caso in cui l’ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell’ordine presso il quale risulti iscritto”.
    La disposizione richiamata ha riguardo, con ogni evidenza, alla situazione del praticante già iscritto nel Registro al momento dell’assunzione presso l’ufficio del processo. Essa si pone l’obiettivo di garantire che l’assunzione alle dipendenze dell’ufficio del processo non possa aver l’effetto di interrompere il tirocinio, che tuttavia deve essere svolto per intero. Essa, pertanto, non può avere l’effetto di esonerare il praticante dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie di cui al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 16 giugno 2025

  • Il COA di Velletri chiede di sapere se, in relazione alla domanda di sospensione volontaria presentata da un iscritto ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale n. 247/2012, in difetto di una deliberazione del Consiglio dell’Ordine nei trenta giorni successivi dalla data di presentazione della domanda di sospensione si possa formare il silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 241/1990. Con un secondo quesito, chiede altresì di sapere se la domanda di sospensione volontaria possa essere accolta in costanza di titolarità di un incarico professionale comportante la temporanea e provvisoria assegnazione ad un incarico con compiti gestionali in sostituzione di altro dipendente dell’ente, oppure si debba procedere con l’avvio del procedimento di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel citato elenco speciale.

    Con riferimento al primo quesito, si osserva che – in assenza di una esplicita previsione al riguardo – non può ritenersi che sulla domanda di sospensione volontaria possa formarsi il silenzio assenso. Tale eventualità deve essere esclusa, nella materia della tenuta degli albi, anche alla luce di quanto previsto – ad esempio – dall’articolo 17, comma 7 che prevede che, nel caso in cui il COA non si pronunci entro trenta giorni sulla domanda di iscrizione, l’interessato possa ricorrere al Consiglio Nazionale Forense nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per provvedere. Peraltro, come ritenuto sin dal parere n. 53/2001 in relazione ai provvedimenti di tenuta degli albi, gli effetti della sospensione potranno retroagire alla data della domanda.
    Con riferimento al secondo quesito, non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità (pareri 7/2024, 36/2022). Se ne ricava che si debba procedere con l’avvio del procedimento di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 16 giugno 2025