Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.
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Il COA di Milano chiede di sapere “se, coloro che hanno conseguito il titolo di avvocato specialista sulla base di un dottorato di ricerca o in quanto professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, possano ritenersi esclusi dalla richiamata disciplina in materia di mantenimento del titolo di avvocato specialista”.
Il decreto ministeriale in materia di specializzazioni forensi (d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm.) disciplina il mantenimento del titolo di avvocato specialista agli artt. 9, 10 ed 11. L’ambito di applicazione soggettivo è contenuto nell’art. 9, comma 1, il quale si riferisce genericamente all’avvocato specialista inserito nell’elenco di cui all’art. 5 del medesimo decreto.
Coloro i quali hanno conseguito il titolo di avvocato specialista e sono inseriti nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’albo cui sono iscritti, possono mantenere il titolo o dimostrando di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione (comma 2 dell’art. 9 cit.) oppure dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato (comma 1 dell’art. 10 del d.m. cit.).
La disciplina di cui innanzi, di certo, non consente di escludere dal novero degli avvocati specialisti soggetti alla disciplina del mantenimento del titolo coloro i quali hanno conseguito il titolo di specialista sulla base di un dottorato di ricerca. Essi, al pari di tutti gli altri professionisti debbono procedere a mantenere il titolo accedendo ad una delle modalità, tra esse alternative, di cui al citato comma 2 dell’art. 9 o di cui al citato comma 1 dell’art. 10.
Per ciò che concerne i professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, come noto, la relativa possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista discende dall’interpretazione che il Giudice amministrativo ha fornito con sentenza del 1° agosto 2022 n. 10834. I professori universitario ordinari, anche collocati a riposo, dunque, possono ottenere il riconoscimento del titolo senza formalità da cui discende, come corollario, che ad essi non può essere applicata la disciplina relativa al mantenimento del titolo di avvocato specialista.Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 23 maggio 2025
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Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 307 del 23 luglio 2024. -
La possibile rilevanza disciplinare della sentenza penale di prescrizione del reato
Ancorché alla sentenza penale (irrevocabile) che dichiari di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non possa essere riconosciuta, in sede disciplinare, l’efficacia di cui all’art. 653 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, il giudice della deontologia può comunque tener conto delle prove acquisite in sede penale, nonché delle motivazioni della sentenza penale stessa, specie allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato.
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Procedimento disciplinare: l’omesso avviso del COA all’iscritto non è causa di nullità
Acquisita una notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il COA ne dà notizia all’iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto al CDD, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, l’omesso avviso all’iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento giacché giacché il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024. -
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024
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Procedimento disciplinare: la mancata convocazione dell’incolpato determina la nullità della decisione disciplinare
Nella fase dell’istruttoria pre-procedimentale non sussiste l’obbligo del CDD di convocare l’iscritto attinto da notizia di illecito disciplinare, ma una volta instaurato il procedimento disciplinare, con l’approvazione e comunicazione del capo di incolpazione, la convocazione diviene obbligatoria (art. 59 L. n. 247/2012, art. 17 Reg. CNF n. 2/2014) in mancanza della quale il procedimento dovrà ritenersi affetto da nullità per violazione di fondamentali prescrizioni di legge (ancor più, quando l’incolpato abbia espressamente richiesto l’audizione al fine di integrare le proprie difese e tale richiesta sia stata disattesa), giacché la natura amministrativa del procedimento disciplinare forense non può comportare l’elusione delle norme e dei principi dettati nel nostro ordinamento a tutela del diritto di difesa, attesa la evidente caratterizzazione giustiziale del procedimento de quo che si conclude con una decisione destinata ad incidere sulla vita professionale dell’interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 464 del 30 dicembre 2024
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[IMPORTANTE] L’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno dall’originario dies a quo NON riduce a 5 anni il termine sessennale di prescrizione
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012), l’ordinario termine sessennale (comma 1) NON si contrae fino a cinque allorché il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga entro l’anno dall’originario dies a quo (comma 3). Infatti, l’istituto della interruzione ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario e non può pertanto abbreviarne la durata (da sei a cinque anni) sol perché il primo atto interruttivo intervenga nel primo anno, sicché in tale ipotesi l’atto interruttivo non modificherà l’originaria data della prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 464 del 30 dicembre 2024
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha espressamente aderito a CNF n. 370/2024 che, per prima, ha motivatamente dissentito da CNF n. 271/2022 (implicitamente avallata da Cass. n. 22463/2023 in sede di gravame), secondo cui invece l’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno ridurrebbe a 5 anni il nuovo termine di prescrizione ex art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, originariamente di 6 anni ex art. 56 co. 1 L. n. 247/2012. -
[IMPORTANTE] L’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno dall’originario dies a quo NON riduce a 5 anni il termine sessennale di prescrizione
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012), l’ordinario termine sessennale (comma 1) NON si contrae fino a cinque allorché il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga entro l’anno dall’originario dies a quo (comma 3). Infatti, l’istituto della interruzione ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario e non può pertanto abbreviarne la durata (da sei a cinque anni) sol perché il primo atto interruttivo intervenga nel primo anno, sicché in tale ipotesi l’atto interruttivo non modificherà l’originaria data della prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da CNF n. 271/2022 (implicitamente avallata da Cass. n. 22463/2023 in sede di gravame), secondo cui invece l’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno ridurrebbe a 5 anni il nuovo termine di prescrizione ex art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, originariamente di 6 anni ex art. 56 co. 1 L. n. 247/2012. -
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze chiede: 1) “una definizione chiara e univoca delle Scuole e dei Corsi di alta formazione la cui frequenza consente il mantenimento del titolo di specialista in modo da consentirne l’attivazione o, comunque, in modo da fornire agli avvocati che ne stanno facendo richiesta indicazioni corrette sul mantenimento del titolo”; 2) “se si possa considerare ai fini del mantenimento del titolo di specialista, nel corso del triennio, come alternativa – anno per anno – la partecipazione ai corsi di alta formazione (secondo le modalità che saranno definite) e la trattazione di incarichi professionali nella misura minima prevista.”; 3) “se possa considerarsi effettivamente necessario … richiedere l’espressa precisazione all’interno della autodichiarazione “di aver provveduto all’informativa scritta ai Clienti” in quanto tale dichiarazione parrebbe in contrasto con l’anonimizzazione dei dati richiesta e comporterebbe per l’avvocato dichiarante, una ulteriore complessa attività”.
Con riguardo al primo quesito, si ritiene che la definizione di scuole e corsi di alta formazione debba mutuare la medesima definizione accolta dalle Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati emanate dalla commissione permanente di cui all’art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, modificato dal decreto 1° ottobre 2020, n. 163 cui, dunque, si fa rinvio.
In particolare, al Capitolo IX “La formazione continua specialistica e la revoca del titolo”, al paragrafo 1.1. è stabilito che “Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto – attraverso idonea dichiarazione e documentazione da prodursi al consiglio dell’ordine di appartenenza – dimostrando dopo i primi tre anni decorrenti dal conseguimento del titolo stesso, e ogni triennio successivo decorrente dal primo: a) di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione o a convegni, seminari e incontri di studio per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno; (…)”; e con riguardo ai soggetti organizzatori, il paragrafo 1.4. è stabilito che “Le scuole o i corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione di cui alla richiamata lettera a) sono promossi e organizzati dal CNF e dai Consigli dell’Ordine, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 10 del Regolamento)”.
Con riguardo al secondo quesito, allo stato, la normativa di riferimento non consente una interpretazione diversa da quella semantica derivante dal testo delle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 144 del 2015 e ss. ii. e mm..
Con riguardo al terzo quesito si precisa che, fermo restando l’obbligo di anonimizzazione dei dati personali riferibili agli incarichi oggetto di illustrazione nella relazione, l’informativa sul trattamento dei dati personali rappresenta per l’avvocato, nei confronti del proprio cliente/assistito, un obbligo di legge (artt. 12-14 Regolamento UE n. 679/2916) deontologicamente rilevante che, peraltro, ove non assolto è disciplinarmente sanzionabile. Da ciò discende che la dichiarazione “di aver provveduto all’informativa scritta ai Clienti” non è altro che una logica conseguenza.Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 23 maggio 2025