Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: i casi di astensione e ricusazione sono tassativi

    Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme (artt. 36 e 37 c.p.p., a cui rinvia l’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014) in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge: essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 469 del 30 dicembre 2024

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 491 del 31 dicembre 2024

  • Illecito qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura la cui sola lettura fa rabbrividire‘

    Il diritto-dovere di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni gratuitamente offensive ed esorbitanti (perché non pertinenti né funzionali alla difesa), che in quanto tali si situano infatti ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui, con conseguente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi, giacché la libertà riconosciuta alla difesa non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. Conseguentemente, configura violazione degli artt. 52 e 53 cdf qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura‘ la cui sola lettura ‘fa rabbrividire’, definire una vendita esecutiva come ‘una pura violenza e prepotenza dell’ufficio e in particolare di chi lo occupa e lo gestisce come fosse ‘cosa sua’; espressioni utilizzate in modo non pertinente allo scontro dei contrapposti interessi nel processo ed anche ingiustificate da alcun passaggio argomentativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 141/2024, CNF n. 209/2022, CNF n. 134/2021, CNF n. 84/2021, CNF n. 72/2020, CNF n. 52/2019.

  • La libertà di espressione degli avvocati è cruciale per garantire il diritto di difesa e l’equità del processo

    La libertà di espressione e di critica degli avvocati è cruciale per garantire il diritto di difesa in tutte le sue svariate forme e quindi per assicurare l’equità del processo (art. 10 par. 2 Cedu), tanto che la protezione della loro manifestazione del pensiero è funzionale allo stesso buon andamento del sistema giudiziario. Tuttavia, tale libertà va esercitata senza compromettere l’affidamento della collettività, sicché il potere giudiziario -negli uffici che lo esprimono e nelle persone che vi operano- non è sottratto alla critica, ma questa incontra i limiti posti dalla dignità della professione, nonché dal rispetto verso gli organi giudiziari e dalla fiducia dell’opinione pubblica nei confronti degli avvocati per la funzione sociale che essi svolgono (art. 1 L. n. 247/2012), quali veri e propri co-protagonisti della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

  • Procedimento disciplinare: l’audizione dell’incolpato da parte del Consigliere istruttore non richiede la presenza del Segretario

    In tema di procedimento disciplinare, il Consigliere Istruttore è il solo titolare delle attività istruttorie preliminari (art. 58 L. n. 247/2012), sicché l’audizione dell’incolpato eventualmente convocato non richiede che il relativo verbale sia redatto da un segretario, la cui figura peraltro non è prevista in tale sede né dalla legge professionale né dal Reg. C.N.F. n. 2/2014, che anzi affidano al solo Consigliere istruttore le attività di espletamento dell’istruttoria senza la necessità di intervento di alcun segretario (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che la redazione del verbale della sua audizione da parte del Consigliere istruttore sarebbe avvenuta in maniera irregolare, non essendo stato presente il segretario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

  • Procedimento disciplinare: il Consigliere istruttore non partecipa alla fase decisoria del CDD

    Nel rispetto dei principi di terzietà ed imparzialità che hanno animato la riforma del procedimento disciplinare e imposto specifiche garanzie di incompatibilità per i consiglieri di disciplina, l’art. 58 L. n. 247/2012 conferisce al consigliere istruttore ogni accertamento di natura istruttoria, ma lo esclude da ogni attività decisionale, in conseguenza della netta distinzione dettata tra funzione istruttoria e funzione decisoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 140 del 22 aprile 2024, secondo cui “Tale principio ha portata generale e si applica, pertanto, sia alla fase decisoria del CDD (Titolo II, Capo VI Reg. CNF n. 2/2014) sia all’eventuale delibera di sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n. 2/2014), la quale ultima non è una decisione disciplinare ma è comunque adottata dal CDD all’esito di un procedimento di indubbia natura disciplinare.”

  • Procedimento disciplinare: la convocazione dell’incolpato da parte del Consigliere Istruttore

    In tema di procedimento disciplinare, il Consigliere Istruttore è l’unico “responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale […] e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria” (art. 58 L. n. 247/2012), quindi ha anche facoltà di convocare se necessario l’incolpato, che resta certamente libero di scegliere se presentarsi o meno. Peraltro, tale convocazione può costituire anche un’occasione utile per perseguire il risultato dell’archiviazione della notizia di illecito prima della fase dibattimentale per manifesta infondatezza dell’addebito, con valorizzazione della difesa dell’iscritto e con rispetto dei principi di buona amministrazione e ragionevole durata del procedimento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità della sua audizione da parte del Consigliere istruttore del CDD, in quanto “non prevista da alcuna norma, oltre che inutile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

  • Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

    Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 241/2023, CNF n. 206/2022, CNF n. 129/2022, CNF n. 213/2021, CNF n. 160/2021, CNF n. 218/2020, CNF n. 80/2020.

  • Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

    In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

  • [importante] La mancata citazione al dibattimento dell’esponente rende inutilizzabile l’esposto, ma non l’eventuale documentazione allegata allo stesso

    Ai sensi dell’art. 59 co. 6 lett. g L. n. 247/2012 sono utilizzabili per la decisione:
    1) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento (conformemente, art. 23, lett. a e b Reg. CNF n. 2/2014)
    2) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, purché la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento (conformemente, art. 23, lett. c Reg. CNF n. 2/2014).
    Si tratta di emergenze istruttorie differenti, che hanno un diverso trattamento ai fini della decisione: per espressa previsione normativa, quelle di cui al numero 2 sono utilizzabili soltanto se confermate in dibattimento ovvero se l’esponente sia stato ivi citato come teste(1), fermo restando che, in ogni caso, tali dichiarazioni devono comunque trovare conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti, giacché le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito(2); invece, poiché il procedimento disciplinare ha natura officiosa (artt. 50 co. 4 e 51 co. 3 L. n. 247/2012; art. 11 Reg. CNF 2/2014) e quindi la mancanza originaria o sopravvenuta dell’esposto non incide sullo stesso(3), quelle di cui al numero 1 sono sempre utilizzabili ai fini della decisione disciplinare, ancorché allegate all’esposto eventualmente dichiarato inutilizzabile per mancata convocazione dell’esponente(4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

    NOTE:
    (1) Cfr. CNF n. 133/2024, CNF n. 213/2022.
    (2) Per tutte, CNF n. 135/2024.
    (3) In senso conforme, da ultimo, CNF n. 28/2024.
    (4) In senso conforme, CNF n. 298/2024.

  • La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale

    Ai sensi dell’art. 23 Reg. CNF n. 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 L. n. 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento. Tuttavia, la mancata citazione dell’esponente come teste per il dibattimento rende sì inutilizzabile l’esposto medesimo – secondo il dato normativo ed il principio giurisprudenziale innanzi citati – ma non produce la stessa conseguenza per tutta la documentazione ad esso allegata, che legittimamente può essere utilizzata dal CDD ai fini del proprio convincimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 298 del 15 luglio 2024