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  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 463 del 30 dicembre 2024

  • La sospensione cautelare non ha un minimo edittale

    A differenza della sospensione disciplinare (che va “da due mesi a cinque anni” ex art. 22 co. 1 lett. c cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →, art. 52 co. 1 lett. c L. n. 247/2012, art. 53 co. 3 L. n. 247/2012, art. 30 co. 3 Reg. CNF 2/2014, art. 29 co. 1 lett. c Reg. CNF 2/2014), per la sospensione cautelare (che non ha natura disciplinare) non è previsto un “minimo edittale”, giacché l’art. 60 co. 2 L. n. 247/2012 e l’art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 si limitano a prevedere che “la sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno”, senza stabilire alcuna durata minima.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)

    La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • Sospensione cautelare: la motivazione sullo strepitus fori

    La semplice esistenza di una pronuncia penale a carico di un avvocato, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il Consiglio territoriale deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web

    Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri.

    Sul punto, non può che ricordarsi che l’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 247/12, consente unicamente l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.
    Considerato che le cause di incompatibilità – e le relative eccezioni – sono tassative e di stretta interpretazione, al quesito deve essere data risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 16 giugno 2025

  • Il COA di Palermo formula quesito in merito in ordine alle possibili conseguenze della sospensione dall’albo di un Avvocato che sia socio di una STA. In particolare, chiede di sapere se, ad esito della sua sospensione, l’Avvocato socio di una STA debba essere escluso dalla società di cui è socio, in virtù di quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 5, L. 247/2012, ovvero, pur non potendo esercitare l’attività in forza della sospensione, possa mantenere la qualità di socio della medesima e, in tal caso, in che veste. Inoltre, chiede di sapere se il quesito abbia un diverso riscontro nella ipotesi di sospensione volontaria dell’Avvocato.

    Il quesito attiene agli effetti dell’esclusione del socio avvocato dalla STA di cui all’art. 4-bis, comma 5, L.P., a mente del quale “La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1”.
    In particolare, in ragione del tenore della norma, è necessario comprendere:
    (i) se la causa di esclusione indicata operi di diritto (cd. “esclusione automatica”) ovvero per volontà degli altri soci (causa di esclusione che giustifica una scelta degli altri soci di espellere dalla compagine il socio sospeso, cancellato o radiato); in quest’ultimo caso, ove non intervenisse la scelta degli altri soci, il socio-avvocato, pur non potendo esercitare la professione, potrebbe teoricamente rimanere in società quale socio di capitali;
    (ii) comunque, anche ove si trattasse di una causa di esclusione di diritto, se l’esclusione implichi l’espulsione del socio-avvocato ovvero solo l’esclusione dalla categoria dei soci professionisti, consentendogli di rimanere in società come socio di capitali.
    Le tesi meno rigide (esclusione volontaria ovvero esclusione di diritto dalla categoria dei soci professionisti) potrebbero trovare una sponda nel principio di libertà di iniziativa economica, giacché l’avvocato sospeso, cancellato o radiato non potrebbe esercitare la professione, il che gli impedirebbe di nuocere alla collettività; di conseguenza, la sua permanenza nella compagine sociale come socio di capitali gli lascerebbe la possibilità di remunerare il proprio investimento e null’altro. Peraltro, a margine la circostanza che alcuni modelli societari (come la s.p.a.) non prevedono l’istituto della esclusione, la conseguenza dell’esclusione sarebbe comunque quella di riconoscere al socio escluso la liquidazione della quota, con i rischi correlati alla riduzione del patrimonio sociale in forza della liquidazione dovuta al socio escluso.
    Una simile ratio, tuttavia, avalla la considerazione di una STA come strumento di impresa prima ancora che come mezzo organizzato di esercizio dell’attività di avvocato.
    La tesi più rigorosa, invece, si fonda proprio sulla prospettiva della STA come mezzo di esercizio dell’attività professionale, di talché il passaggio dalla categoria dei soci avvocati a quella dei soci finanziatori, oltre ad alterare le percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 4-bis (almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere appannaggio di soci professionisti e la maggioranza dei componenti dell’organo di gestione deve essere rappresentata da soci avvocati), impedisce di ricondurre il fenomeno nell’alveo della professione intellettuale, riducendo la valenza di fattispecie gravi quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione a meri “incidenti professionali” privi (in toto o parzialmente) di incidenza sul piano societario.
    Quest’ultima tesi va preferita.
    D’altronde, si pensi alla circostanza che, ammettendo una delle due posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l’acquisizione della posizione di socio finanziatore), l’avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque – magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA – essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche (addirittura) amministratore.
    Ebbene, la fattispecie STA travalica l’ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un’ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l’altro, l’avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche – nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell’esercizio della professione – a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.
    Insomma, le tesi meno rigide sviliscono il ruolo dell’avvocato; d’altronde, l’avvocato attinto da una sanzione deontologica, dopo averla scontata ovvero dopo aver seguito l’iter previsto di volta in volta dalla L.P., potrebbe (ciò vale anche per l’avvocato radiato ai sensi dell’art. 62, comma 10, L.P.) esercitare nuovamente la professione in forma individuale, avendo ottenuto una remunerazione per l’investimento societario perso in ragione dell’esclusione automatica. Mi sembra, quindi, che la tesi qui sostenuta sia comunque equilibrata anche rispetto ai diritti del socio escluso.
    A ciò si aggiunga che la presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto innanzi, appare quanto meno incongruo.
    Ciò posto, dunque, rientrano nella fattispecie legittimante l’esclusione ex art. 4-bis, comma 5, anche alcune ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici, come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall’albo; anche queste ultime fattispecie precludono l’esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell’alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell’investimento. Il tutto, con l’effetto che si scioglie il singolo rapporto sociale del socio avvocato allorquando questi (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.
    In definitiva:
    (i) La STA è uno strumento di esercizio della professione, sicché l’utilizzo del modello societario rappresenta solo un mezzo per meglio esercitare la professione di avvocato, di modo che tale funzione travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale;
    (ii) Tale funzione giustifica la norma sulla esclusione dalla compagine sociale del socio che sia stato sospeso, cancellato o radiato dall’albo, siccome dettata a tutela della funzione sociale svolta dall’avvocato anche a mezzo di collettività organizzate, di modo che trattasi di una esclusione di diritto e automatica dalla compagine sociale;
    (iii) L’esclusione di diritto del socio avvocato sospeso, cancellato o radiato dall’albo, quindi, si applica – in ragione della funzione specifica di tali società – a prescindere dal modello di società prescelto, sicché, nell’ipotesi in cui il modello societario non preveda di per sé la possibilità di escludere un socio, l’esclusione di diritto del socio-avvocato ai sensi dell’art. 4-bis, comma 5, L.P. rappresenta una norma integrativa della fattispecie;
    (iv) La norma citata, quindi, si applica anche nelle ipotesi di sospensione volontaria dall’albo;
    (v) Il socio escluso avrà comunque diritto alla liquidazione della quota, il che rappresenta non solo un “lasciapassare” economico rispetto allo scioglimento del rapporto sociale, ma anche un fattore di equilibrio rispetto alla scelta rigida assunta dal legislatore.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 16 giugno 2025

  • Il successivo venir meno dei presupposti penali incide sulla sospensione cautelare medio tempore disposta in sede deontologica

    La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014, con la precisazione che, ove venga successivamente revocato o annullato in sede di gravame il presupposto penale della stessa, anche questa è destinata a venir meno (Nella specie, la misura cautelare penale era stata effettivamente inizialmente applicata a carico dell’iscritto ma, nelle more del procedimento cautelare dinanzi al CDD, la stessa veniva revocata, in considerazione della condotta collaborativa tenuta dall’indagato nel corso dell’interrogatorio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sospensione cautelare medio tempore irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 461 del 14 dicembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 44 del 9 maggio 2022.
    Per la previgente disciplina, invece, cfr. CNF n. 241/2018, CNF n. 130/2018, CNF n. 32/2005, secondo cui “La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal Consiglio territoriale, avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari”.

  • La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 461 del 14 dicembre 2024