Con riferimento al primo quesito, si osserva che – in assenza di una esplicita previsione al riguardo – non può ritenersi che sulla domanda di sospensione volontaria possa formarsi il silenzio assenso. Tale eventualità deve essere esclusa, nella materia della tenuta degli albi, anche alla luce di quanto previsto – ad esempio – dall’articolo 17, comma 7 che prevede che, nel caso in cui il COA non si pronunci entro trenta giorni sulla domanda di iscrizione, l’interessato possa ricorrere al Consiglio Nazionale Forense nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per provvedere. Peraltro, come ritenuto sin dal parere n. 53/2001 in relazione ai provvedimenti di tenuta degli albi, gli effetti della sospensione potranno retroagire alla data della domanda.
Con riferimento al secondo quesito, non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità (pareri 7/2024, 36/2022). Se ne ricava che si debba procedere con l’avvio del procedimento di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 16 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 16 Giugno 2025- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera (quesito)
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