Va annullata la decisione del C.O.A. e prosciolto il ricorrente dall’addebito disciplinare contestato, qualora la decisione del Consiglio territoriale, adottata all’esito di una insufficiente istruttoria, si sia basata in via esclusiva sul contenuto dell’esposto, non ulteriormente specificato e chiarito nel corso dell’iter procedurale; specie in presenza di una diversa ed attendibile versione dei fatti fornita dall’incolpato successivamente confermata da dichiarazione scritta della stessa esponente, che, pur non avendo efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati in quanto proveniente da terzo, è rimessa alla libera valutazione del giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 maggio 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico
L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.
Ai sensi dell’art. 20 c.d.f., la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica posta nella prima parte del medesimo articolo.
(Nella specie, il CNF ha ritenuto che, nel contesto della strategia difensiva scelta dagli incolpati per resistere alla domanda di modifica delle condizioni di separazione, apparisse non essenziale, oltre che soggettivamente sgradevole, il termine “amante” riferito in senso dispregiativo alla compagna del professionista ricorrente, anch’essa avvocato, al fine di mettere in luce un quadro di vita in contrasto con le giustificazioni poste a fondamento della richiesta riduzione dell’assegno di mantenimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 16 marzo 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 167
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Totale assenza di notizie – Violazione – Mancata prova di richieste di informazioni da parte del cliente – Irrilevanza
Pur in difetto della prova di richieste di informazioni indirizzate dal cliente al proprio avvocato, viola il precetto deontologico di cui all’art. 40 can. I c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → la totale assenza di notizie del professionista verso il proprio assistito durante un lungo arco di tempo (circa 14 mesi), entro al quale si siano svolte ben quattro udienze. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 12 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti – Fase preliminare al procedimento disciplinare – Illecito deontologico – Esclusione – Art. 24 c.d.f. – Interpretrazione
Non costituisce l’illecito deontologico sanzionato dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, secondo capoverso, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare – anche in virtù della lettera dell’art. 47 del r.d. 37/34 e dell’art. 38, co. II, L.P. – non è prevista dalla legge e l’istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l’avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 12 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difensore d’ufficio – Doveri di correttezza e fedeltà – Osservanza – Necessaria conferma del mandato – Esclusione – Richiesta di archiviazione formulata dal P.m. – Opposizione del difensore – Richiesta di imputazione coatta al G.i.p. – Atto contrario all’interesse del cliente – Illecito deontologico
Ai fini del pieno espletamento dei relativi effetti, il mandato di difensore d’ufficio non abbisogna di alcuna conferma, peraltro insita nella mancata trasformazione dell’incarico in fiduciario, ovvero nella mancata comunicazione di nomina di altro difensore di fiducia. In mancanza di tali atti, pertanto, il difensore è comunque soggetto a tutti gli obblighi gravanti su di esso in ragione della sua funzione, ivi compreso quello di lealtà e correttezza e fedeltà al mandato e, in particolare, di comunicare al cliente le iniziative difensive maturate, specie quando queste, contrastando con un interesse immediato del cliente, seppure per lui più garantiste, potrebbero, in linea teorica, contenere un potenziale elemento di danno da individuarsi anche in un prolungamento dei tempi di definizione.
Il difensore – sia esso d’ufficio o di fiducia – laddove abbia cognizione della responsabilità del proprio cliente e, pertanto, si renda conto della infondatezza delle richieste “assolutorie” provenienti dall’accusa, non è tenuto, se tanto sia di nocumento al proprio cliente, ad opporsi a queste, e, qualora non si senta in condizione di avallare una richiesta infondata, non ha altra alternativa che rinunziare al mandato, astenendosi invece dal compiere attività contrarie all’interesse del proprio cliente. (Nella specie il P.M. aveva richiesto l’emissione di un provvedimento di archiviazione, a cui la difesa, nell’interesse del proprio assistito, avrebbe dovuto fare acquiescenza e non certamente, come accaduto, sollecitare poteri riservati al G.i.p. per una “imposizione coatta” in contrasto con l’interesse immediato del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 10 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 165
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Titolarità esclusiva attivazione procedimento disciplinare – C.d.O
È inammissibile il ricorso proposto al CNF avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare. Nell’attuale assetto ordinamentale, infatti, i Consigli territoriali non costituiscono entità gerarchicamente o funzionalmente sottordinate al CNF ma si caratterizzano per la più ampia discrezionalità in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali, dovendo pertanto individuarsi nel Consiglio territoriale, non nel CNF, il soggetto depositario del potere di iniziativa disciplinare (art. 14, co. 1 lett. a), R.D.L. 1578/1933 L.P.) e assegnatario della relativa competenza (art. 38, co. 1, 2 e 3, R.D.L. cit.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 164
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Ricorso al CNF – Presentazione del ricorso a mezzo fax non seguito da deposito dell’originale – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso pervenuto al C.N.F. esclusivamente a mezzo fax e non seguito da ulteriore invio di originale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 164
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Ricorso al CNF – Sottoscrizione del ricorso da difensore privo di mandato speciale – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal difensore dell’incolpato privo di valida procura alla presentazione dell’atto di impugnazione, a nulla rilevando che la procura sia stata rilasciata nel procedimento dinanzi al C.d.O. La nomina alla difesa dell’incolpato dinanzi al C.O.A., infatti, non può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F., poiché per essa è necessario il conferimento di apposita e specifica procura speciale conferita ad avvocato abilitato all’esercizio innanzi alle magistrature superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 luglio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 163
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Regime dei vizi – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità – Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione
Il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici ed il C.d.O., nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione. Ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all’art. 111 Cost. con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella di cui all’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Con il rilievo che non risponde certo a siffatte esigenze il sindacato sulle iniziative disciplinari dei C.d.O. esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, prestandosi per tal via a favorire non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare – se non di impedire – l’esercizio della funzione disciplinare.
Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, l’impugnativa delle delibere di apertura del procedimento disciplinare è da ritenersi rimedio idoneo ad alterare il sistema dell’impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 12 luglio 2010)Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 162
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare. Attesa, infatti, la collocazione della norma di cui all’art. 50 L.P., posta al termine del capitolo IV intitolato alla disciplina degli avvocati dopo le norme che stabiliscono la competenza, indicano le sanzioni disciplinari applicabili e stabiliscono le modalità di svolgimento dell’istruttoria, non pare dubbio che il legislatore, con il termine “decisione”, abbia inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche – secondo la non condivisibile lettura costituzionalmente orientata proposta dalla Suprema corte con la sentenza n. 29294/08 – gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, atti rispetto ai quali l’ordinamento professionale prevede unicamente che sia data comunicazione all’incolpato dell’enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 12 luglio 2010)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 162