Autore: admin

  • Quesito del COA Gorizia

    Il quesito (del COA Gorizia) è articolato in 9 punti, riguardanti
    1) la sussistenza di “condotta specchiatissima ed illibata” in capo a colui che richiede coscientemente di essere ammesso a sostenere gli esami di Stato presso la Corte d’Appello incompetente per territorio, e/o interrompa la pratica e svolga un semestre integrativo al fine di affrontare l’esame presso altro distretto;
    2) se possa ritenersi deontologicamente rilevante l’iscrizione nell’albo di un Ordine presso il quale non si svolge l’attività principale e l’avvio di uno studio legale nel circondario ove non si è iscritti senza previa comunicazione;
    3) se possa negarsi l’iscrizione a colui che presenti un certificato di superamento dell’esame di abilitazione sostenuto attraverso un secondo certificato di compiuta pratica, integrativo di altro già ottenuto e se ciò debba considerarsi illecito disciplinare.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “La Commissione rileva che le questioni riguardanti la sussistenza o meno di un illecito disciplinare rientrano nelle competenze del Consiglio dell’Ordine locale, il quale dovrà pertanto dar luogo a procedimenti disciplinari ove ravvisi delle violazioni di carattere deontologico.
    Quanto, invece, alle questioni relative alla condotta di coloro che ottengano un secondo certificato di compiuta pratica e riescano, per mezzo di questo, a sostenere con successo l’esame di abilitazione alla professione forense, si ritiene che ad una Pubblica Amministrazione sia inibita la disapplicazione di atti emessi da altra Amministrazione, salva la possibilità di attivare eventualmente i rimedi previsti dall’ordinamento in sede giurisdizionale e di autotutela, nel rispetto delle forme e dei termini di legge.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 41

  • Il quesito (del COA di Bergamo) riguarda la possibilità, per un avvocato, di detenere quote in una società di persone senza poteri di gestione.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La partecipazione del professionista a società di persone pare senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale fintantoché queste non prevedono, nell’oggetto sociale o nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale. In tal caso l’avvocato potrà anche assumere poteri gestori.
    Ove, per converso, il caso riguardi società di persona aventi ad oggetto attività commerciale, la Commissione ritiene di confermare l’orientamento generale già espresso in varie occasioni, ai sensi del quale si ritiene sussistere certamente causa di incompatibilità quando l’avvocato assuma su di sé incarichi di gestione ed amministrazione (v., da ultimo, par. 23 maggio 2002, n. 75 in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 54 e par. 25 giugno 2003, n. 130, ivi, p. 98).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 40

  • Il quesito (del COA di Verbania) riguarda il caso di un praticante avvocato che ha presentato domanda di iscrizione nel registro dei praticanti prima della scadenza del termine annuale rilevante ai fini del sostenimento dell’esame di abilitazione, ma per il quale la positiva deliberazione del Consiglio dell’Ordine sia intervenuta solo successivamente al decorso di detto termine.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “La data di decorrenza della pratica legale, che diviene poi termine di riferimento per il sostenimento dell’esame di abilitazione, è chiaramente indicata dalla lettera dell’art. 4, R.D. 37/1934, che la fissa alla data nella quale il Consiglio delibera in merito all’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Per tutelare gli aspiranti al tirocinio il Consiglio può opportunamente rendere noto quale sia la data dell’ultima sua riunione prima del decorso del termine, non può però ordinare iscrizioni retroattive.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 38

  • Il quesito (del COA di Napoli) concerne la possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di proseguire ulteriori procedimenti disciplinari nei confronti di un avvocato che abbia subito la sanzione disciplinare della cancellazione.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “L’esercizio della potestà disciplinare, sia istruttoria che sanzionatoria, consegue sempre alla presenza del soggetto incolpato tra gli iscritti all’albo, posto che questa è la indefettibile condizione per affermare la giurisdizione del Consiglio sul soggetto.
    Dal momento della cancellazione il sanzionato torna ad essere un estraneo rispetto alla categoria forense, e dunque non può esservi nei suoi confronti indagine né irrogazione di ulteriori sanzioni.
    Ove, tuttavia, al momento della cancellazione, risultino esservi procedimenti disciplinari aperti a carico dell’iscritto o consistenti elementi che avrebbero portato il Consiglio ad aprire un procedimento disciplinare ulteriore, essi possono essere senz’altro valutati in una fase successiva, ove il cancellato faccia istanza di re-iscrizione ai sensi dell’art. 47 del RDL 1578/1933.
    In questo caso, infatti, il Consiglio dovrà valutare, per procedere alla nuova iscrizione, se il richiedente sia di «condotta specchiatissima ed illibata»: l’avere scontato il periodo minimo di cancellazione non esclude affatto che il Consiglio valuti tutte le altre circostanze del caso, essendo quella dell’art. 47 una valutazione della domanda dell’istante effettuata ex novo e non un atto dovuto, ed essendo esplicitamente affermata l’applicabilità del procedimento previsto per la prima iscrizione all’albo di cui all’art. 24.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 37

  • Il quesito (del COA di Nola) verte sulla possibilità, per un dipendente- pubblico o privato- di essere iscritto nell’albo al solo fine di assumere il solo titolo di “avvocato” senza esercitare in concreto la professione, essendo distinti i profili di possesso del titolo e di esercizio in concreto della professione.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “La legge professionale collega, senza possibilità di equivoco, l’utilizzo del titolo di “avvocato”, non tanto all’astratta idoneità all’esercizio professionale, quanto all’effettiva iscrizione all’albo. L’unica deroga è rappresentata dalla possibilità di conservare il titolo per coloro i quali, cancellati per causa diversa dall’indegnità, siano stati effettivamente iscritti all’albo, e dunque abbiano avuto titolo per esercitare la professione in concreto, per un periodo di tempo breve o lungo.
    Pertanto deve chiaramente escludersi la possibilità di iscriversi all’albo in via fittizia al solo scopo di esibire il titolo di “avvocato”.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 36

  • Il quesito (del COA Piacenza) riguarda la possibilità, per un avvocato di realizzare un sito internet a carattere informativo (nel caso di specie sul tema della sicurezza alimentare), nel quale vengano indicati i dati e le qualifiche dell’iscritto e di un suo praticante e che offra servizi di informazione periodica agli iscritti ad un’apposita “mailing list”.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “In conformità alla precedente giurisprudenza di questo Consiglio e in coerenza con gli interventi apportati al codice deontologico per meglio inquadrare la fattispecie della realizzazione di siti internet da parte di professionisti iscritti, è opportuno distinguere chiaramente l’attività dell’avvocato in quanto tale da ogni altra sua personale iniziativa in quanto cultore o semplice appassionato di una determinata materia.
    Se questo secondo tipo di condotta deve essere libero e non vi è alcuna autorità del Consiglio dell’Ordine ad estendere la propria cognizione nel dominio della vita privata del professionista, deve essere però garantito che le iniziative di tipo scientifico, para-scientifico o informativo non nascondano un’elusione dei limiti alla pubblicità del professionista e, a fortiori, che non rappresentino una forma di accaparramento di clientela (artt. 17 e 19 cod. deont.).
    Ove l’iscritto dia luogo a forme di commistione tra scopi informativi o di studio e fini di promozione dell’attività forense, segnatamente accostando il nome o i recapiti dello studio legale a contenuti diversi ed eterogenei, tale contegno può verosimilmente rappresentare violazione dei doveri deontologici, e dunque essere passibile di azione disciplinare.
    Nel caso proposto il professionista dovrà optare chiaramente tra la propria veste di avvocato (realizzando, nel qual caso, un sito a carattere chiaramente illustrativo dell’attività dello studio legale) e quella di cultore della materia della sicurezza alimentare. Se intende interessarsi di tale secondo profilo, tuttavia, potrà elencare i propri titoli accademici o professionali ma dovrà rigorosamente omettere ogni informazione che possa rinviare all’esistenza o all’attività dello studio legale, tanto all’interno delle pagine del sito quanto nelle eventuali comunicazioni elettroniche con gli utenti del sito stesso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 35

  • Il quesito (del COA di Rovereto) riguarda la possibilità per un Consiglio, nel silenzio della normativa sulle elezioni dei Consigli dell’Ordine, di stabilire un termine perentorio per presentare candidature all’ufficio di Consigliere. Si chiede, ove si ammetta tale facoltà, se il voto dato a soggetto non presente tra le candidature presentate, possa considerarsi nullo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fra propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Si ribadisce la giurisprudenza di Questo Consiglio, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’Ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 30 maggio 1997 e par. 30 gennaio 1998, n. 13, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1998-2000), a cura di V. Panuccio, Milano 2001, p. 11).
    Ciò premesso, non può considerarsi legittima una forma di limitazione del diritto elettorale attivo o passivo nel silenzio della legge, dovendo perciò essere garantita la facoltà di esprimere il proprio voto per qualunque iscritto all’albo e quella di presentare la propria candidatura senza limiti perentori di tempo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 34

  • Il quesito (del COA di Melfi) verte, in tema di pratica forense, sulla possibilità di computare il periodo di pratica svolto precedentemente alla interruzione ultrasemestrale ad ulteriore periodo di completamento dei due anni previsti dalla legge, svolto dopo detta interruzione.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “In tema di pratica forense e di interruzione ultrasemestrale deve confermarsi quanto già affermato in precedenti pronunzie rese in sede consultiva (vedasi, tra l’altro, n. 106 del 1996, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1994-1997), a cura di V. Panuccio, Milano 1998, p. 115 ss.), ossia che l’interruzione ultrasemestrale importa la perdita di effetti del periodo di tirocinio già compiuto, cosicché l’aspirante avvocato dovrà reiscriversi nel registro dei praticanti.
    A diversa interpretazione osta la lettera dell’art. 4, comma 2, del R.D. 37/1934, che afferma: «Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto».”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 32

  • Quesito del COA di Lanciano

    Il quesito (del COA di Lanciano) comprende due diverse questioni:
    1) se il sessennio di abilitazione al patrocinio di un praticante avvocato decorra dalla data in cui il Consiglio ha deliberato l’ammissione al patrocinio stesso ovvero, invece ed in ogni caso, dall’anno successivo alla data della prima iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti;
    2) se la sanzione dell’avvertimento, comminata a seguito di rituale procedimento disciplinare sia ostativa all’iscrizione dell’avvocato negli elenchi dei difensori dei non abbienti con spese a carico dello Stato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Quanto al primo quesito si deve precisare che il sessennio dell’abilitazione decorre dalla data del giuramento prestato davanti al Presidente del Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, commi 2 e 3, R.D. 1578/1933 e dell’art. 4, comma primo, R.D. 37/1934.
    Quanto alla seconda questione, il legislatore è intervenuto recentemente in materia, con la l. 24 febbraio 2005, n. 25, anche al fine di affrontare dubbi interpretativi quali quelli esposti dal Consiglio dell’Ordine richiedente.
    In particolare, le nuove norme chiariscono il rapporto tra giudizio disciplinare ed iscrizione nel registro dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, precisando (art. 2) che può avvenire l’iscrizione del professionista solo in «assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda».
    I principali aspetti applicativi della nuova normativa sono stati affrontati nella circolare di Questo Consiglio n. 11-C/2005.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 31

  • Il quesito (del COA di Catanzaro) verte sulla possibilità di procedere alla cancellazione dall’elenco per il patrocinio a spese dello Stato di professionisti che abbiano subito le sanzioni disciplinari dell’avvertimento o della censura.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il legislatore è intervenuto recentemente in materia, con la l. 24 febbraio 2005, n. 25, anche al fine di affrontare dubbi interpretativi quali quelli esposti dal Consiglio dell’Ordine richiedente.
    In particolare, le nuove norme chiariscono il rapporto tra giudizio disciplinare ed iscrizione nel registro dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, precisando (art. 2) che può avvenire l’iscrizione del professionista solo in «assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda».
    I principali aspetti applicativi della nuova normativa sono stati affrontati nella circolare di Questo Consiglio n. 11-C/2005.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 30