Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Totale assenza di notizie – Violazione – Mancata prova di richieste di informazioni da parte del cliente – Irrilevanza

Pur in difetto della prova di richieste di informazioni indirizzate dal cliente al proprio avvocato, viola il precetto deontologico di cui all’art. 40 can. I c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → la totale assenza di notizie del professionista verso il proprio assistito durante un lungo arco di tempo (circa 14 mesi), entro al quale si siano svolte ben quattro udienze. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 12 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 18 Ottobre 2011 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 12 Novembre 2009 (sospensione)