Autore: admin

  • Il Consiglio remittente (Forlì-Cesena) inoltra la comunicazione di un pubblico dipendente, che ha compiuto la pratica forense ed ottenuto la relativa certificazione nel 1982, e che chiede se il periodo di pratica svolto all’epoca costituisca ad oggi valido titolo per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    Il richiedente rivolge la propria richiesta, atta a conoscere il valore di un certificato di compiuta pratica risalente al 1982, «al Consiglio nazionale forense tramite l’Ordine forense di Forlì-Cesena». Posto che la Commissione consultiva può esprimere il proprio parere solo su quesiti anonimi e provenienti dagli Ordini professionali, è opportuno che l’Ordine provveda di regola a trasmettere quesiti, su cui voglia acquisire il parere del Consiglio nazionale forense, sotto forma di domande astratte ed assumendosi la paternità della richiesta.

    Ciò premesso, si conferma  il precedente orientamento della Commissione, da ultimo ribadito nel parere 22 novembre 2005, n. 84, secondo cui per sostenere l’esame di abilitazione professionale e per ottenere il conseguente diritto all’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. In particolare è necessario avere riguardo al testo della norma come attualmente vigente, posto che non è il certificato di compiuta pratica in sé stesso a costituire requisito ai fini dell’iscrizione, quanto il suo contenuto, ossia il decorso del periodo di pratica legale prescritto, oggi inevitabilmente biennale.

    La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, peraltro, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.

    Quanto alla possibilità di computare l’anno di pratica già compiuto come assolvimento dell’obbligo di tirocinio almeno parziale, deve parimenti darsi risposta negativa. La norma di legge è, infatti, categorica nell’imporre che i due anni di pratica siano consecutivi e non subiscano interruzioni, senza prevedere alcuna eccezione.

    L’interessato, dunque, dovrà svolgere l’ordinario biennio di pratica, senza peraltro poter chiedere l’abilitazione al patrocinio, incompatibile con la condizione di pubblico dipendente”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 13 luglio 2006, n. 46

  • Il quesito (del COA di Voghera) verte sulla sussistenza di una incompatibilità tra lo status di praticante avvocato e l’impiego come cancelliere di Tribunale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Ai sensi dell’attuale normativa il regime di incompatibilità previsto per gli avvocati non è estensibile ai praticanti, in ossequio al principio generale per cui le cause di incompatibilità, traducendosi in sostanziali limitazioni al godimento di diritti individuali, sono da considerarsi insuscettibili di estensione analogica.

    È peraltro necessario distinguere tra la pratica in quanto tale e l’abilitazione al patrocinio, la quale non può essere concessa a soggetti che si trovino in posizioni per le quali è prevista un’incompatibilità con l’esercizio della professione forense (cfr. pareri 14 aprile 2000, n. 124 e 14 dicembre 2005, n. 93), come è nel caso di specie, essendo il pubblico impiego incompatibile con l’attività di avvocato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del R.D. 1578/1933.

    L’Ordine richiedente richiama l’orientamento di questa Commissione, che ha ritenuto incompatibile la pratica forense con la condizione di membro delle forze dell’ordine o di corpi militari (da ultimo confermato con il già citato parere 14 dicembre 2005, n. 93). Tale riferimento non è, ad avviso della Commissione, conferente, atteso che le motivazioni che hanno portato a ravvisare un’incompatibilità tra la pratica forense e l’appartenenza a tali corpi si fondano sul regime di subordinazione e sulla disciplina militare che caratterizza i relativi ordinamenti, oltre che, nel caso di appartenenti alle forze di polizia, nell’incomponibile conflitto tra segreto professionale e dovere di ufficio”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 13 luglio 2006, n. 45

  • Il quesito (del COA di Sciacca) si riferisce ad una vicenda nella quale il Consiglio dell’Ordine si è opposto alla richiesta di accesso agli atti da parte di un avvocato di altro foro, il quale aveva prodotto un esposto a fini disciplinari, esposto da cui era scaturito un procedimento disciplinare, poi conclusosi con la sanzione della censura. A fronte del rifiuto l’esponente si è rivolto al T.A.R., ottenendo l’accoglimento del ricorso e la condanna del Consiglio dell’Ordine alle spese.

    Il Consiglio locale chiede,  in considerazione della possibilità che si consolidi una giurisprudenza sfavorevole, l’orientamento del Consiglio nazionale circa l’opportunità di appellare la decisione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione non può intervenire nell’ambito di una vicenda giudiziaria specifica, di talché è nella piena disponibilità del Consiglio dell’Ordine valutare l’opportunità di un appello contro la sentenza di primo grado.

    Tuttavia si ritiene di fare cosa utile sottoponendo l’orientamento della Commissione relativamente alla complessa tematica dell’accesso agli atti dei procedimenti disciplinari da parte di terzi.

    Nei recenti pareri 25 maggio 2005, nn. 45 e 47 e 13 luglio 2005, n. 63, la Commissione consultiva ha richiamato l’attenzione degli Ordini sulla necessità di considerare, per ciascuna richiesta di accesso agli atti, le ragioni ed i diritti sottostanti alle diverse posizioni coinvolte.

    In particolare, in tali casi, emergono esigenze spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.

    A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendosi a tutte le richieste che configurino un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, e – invece – considerando in modo generalmente positivo le richieste mirate al soddisfacimento di un interesse tutelato dall’ordinamento, sia che vi siano procedimenti giudiziarî pendenti, sia che l’interesse sia in altro modo documentato.

    In relazione a quanto esposto la Commissione, lungi dall’entrare nel merito della vicenda sottoposta o di altre specifiche controversie, ritiene che, in luogo di un’opposizione sistematica alle richieste di accesso agli atti, sia maggiormente conforme alla lettera ed allo spirito dell’attuale normativa in materia di accesso agli atti amministrativi un contegno differenziato per ciascun caso, che deve avere la propria espressione in una congrua motivazione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle istanze di accesso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 13 luglio 2006, n. 44

  • Il Consiglio (di Verona) inoltra la segnalazione di un iscritto circa l’inopportunità del trasferimento di un magistrato avvenuta nel foro di Verona, chiedendo il parere del Consiglio nazionale anche sul fenomeno dei magistrati che rimangono presso il medesimo ufficio per un numero elevato di anni.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Si rileva innanzitutto che la Commissione non può esprimersi nel caso di specie illustrato dall’avvocato segnalante, e la cui documentazione è inoltrata dal Consiglio dell’Ordine. È evidente, infatti, che il Consiglio nazionale forense non può interferire con le nomine ed i trasferimenti di magistrati in ciascuna sede giudiziaria.

    Quanto alla più generale problematica della permanenza di magistrati presso un medesimo ufficio per un numero assai elevato di anni, è chiaro che un simile fenomeno rischia di comportare forme di condizionamento e disfunzioni nel corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Cionondimeno l’interessato ed il Consiglio dell’Ordine devono avanzare le proprie istanze ed argomentazioni al Consiglio superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia, organi competenti in materia di nomine e trasferimenti di magistrati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 13 luglio 2006, n. 43

  • Il quesito (del COA di Pavia) verte sulla spettanza a decidere in merito ad un esposto presentato da un privato contro un avvocato appartenente ad un Ordine, Ordine il quale – a sua volta – ha intrapreso iniziative a carattere penale contro l’esponente. Nel caso di specie il Consiglio dell’Ordine interessato ha trasmesso l’esposto al Consiglio territorialmente più vicino, ritenendolo competente a decidere.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La questione sottoposta non riguarda un conflitto di competenza tra Consigli dell’Ordine (la cui soluzione spetterebbe al Consiglio nazionale in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 49 del r.d.l. 1578/1933) bensì un’ipotesi di astensione volontaria dei membri del Consiglio, i quali riconoscono l’esistenza di elementi ostativi all’esercizio di una funzione giudicante nella fattispecie concreta.

    In tal senso deve applicarsi il disposto dell’art. 2 del d.lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, il quale prevede che, nei casi di ricusazione ed in quelli – assimilati – di astensione, in luogo del Consiglio dell’Ordine circondariale decida il Consiglio distrettuale, anche nel merito.

    Perciò, nell’ipotesi in esame il Consiglio dell’Ordine che intendeva astenersi dall’esame dell’esposto del cliente, avrebbe dovuto inviarlo, con la relativa documentazione, non all’Ordine viciniore bensì a quello insediato presso la sede della Corte d’Appello.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2006, n. 42

  • Il quesito (del COA di Paola) concerne la cancellazione d’ufficio dell’avvocato divenuto pubblico dipendente, ed in particolare se essa debba essere disposta immediatamente oppure su richiesta dell’iscritto.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La cancellazione di colui che si trovi in condizioni di incompatibilità, potendo avvenire d’ufficio ai sensi dell’art. 37, R.D.L. 1578/1933, non è ovviamente subordinata ad alcuna comunicazione da parte dell’iscritto.

    Il Consiglio dell’Ordine provvede non appena ha notizia della sussistenza della condizione di incompatibilità o, al più tardi, in sede di revisione annuale degli albi, prevista dall’art. 16 del medesimo regio decreto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 13 luglio 2006, n. 41

  • Il quesito (dell’Università degli Studi di Camerino) verte sulla equipollenza tra diploma conseguito presso la scuola di specializzazione in diritto civile istituita presso l’Università di Camerino (della quale è allegato approfondito profilo scientifico) e lo svolgimento di un anno di pratica forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione, pur valutando in termini estremamente positivi gli sforzi compiuti dall’Ateneo di Camerino per istituire un centro didattico d’eccellenza, rileva che – allo stato – l’equipollenza del diploma di specializzazione ad un anno di pratica forense può essere riconosciuta nel solo caso delle scuole di specializzazione istituite ex art. 16, d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, poiché trattasi di norma eccezionale non estensibile analogicamente, ancorché possano senz’altro esservi corsi ed istituti che impartiscono una formazione post-laurea migliore o di maggior durata, come evidenziato dal quesito.

    Allo stato vi è la possibilità, per i corsi universitarî post-laurea, di ottenere il beneficio di cui all’art. 1, comma 3, del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, consistente nell’esonero, per il praticante avvocato, dalla frequenza di uno studio legale, con perdurante obbligo di presenza al numero minimo di udienze previste dalla legge e dalla regolamentazione di ciascun Ordine. Tale possibilità è subordinata alla conformità dei programmi didattici alle specifiche di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 101/90, nonché all’approvazione degli stessi da parte del Consiglio nazionale forense, com’è ivi altresì previsto. Tale procedimento può essere pertanto promosso dall’istituto universitario camerte, ma va al riguardo segnalato che la disposizione appena citata prevede che i programmi dei corsi contemplino “un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame (…) e consistenti anche nello studio, analisi e trattazione (…) di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 39

  • Il quesito (del COA di Vigevano) verte sulla possibilità di esentare da un anno di pratica forense un soggetto che abbia conseguito il diploma di specializzazione presso una scuola di specializzazione biennale per le professioni legali durante il secondo anno di pratica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Affinché il praticante avvocato possa ottenere la sostituzione di un anno di pratica con la frequenza ad una scuola di specializzazione occorre che questa sia tra quelle istituite presso le università ad opera dell’art. 16, d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398. In tal caso, per espressa disposizione del D.M. Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, il praticante ha diritto al riconoscimento in parola.

    Detto beneficio non è invece invocabile con attestati di frequenza a corsi di diverso tipo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 37

  • Il quesito (del COA di Ferrara) verte sulla possibilità di accettare la proposta di un magistrato del locale Tribunale, il quale ha offerto di accogliere presso il suo ufficio praticanti avvocati; si chiede inoltre se tale esperienza possa considerarsi sostitutiva di un anno di pratica ove unita alla frequenza della scuola di applicazione forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito si presenta composito, e deve essere perciò analizzato sotto un duplice punto di vista.

    Innanzitutto deve chiarirsi che la pratica forense deve svolgersi, a norma di legge, sempre presso uno studio legale, sotto la supervisione di un avvocato iscritto all’albo. Il magistrato, perciò, non potrà mai surrogarsi nella qualità di dominus del praticante, ancorché la frequenza degli ufficî giudiziarî rappresenti senz’altro un’esperienza interessante e possegga un carattere formativo.

    La frequenza contemporanea di uno studio legale e dell’ufficio di un magistrato pone, d’altro canto, quei problemi di conflitto d’interesse o di eventuale contiguità che il Consiglio rimettente correttamente evidenzia.

    Altro e diverso aspetto riguarda la possibilità che la frequenza della scuola di applicazione forense valga a sostituire un anno di pratica legale di tipo “tradizionale”. In questo campo, come noto, deve aversi riguardo ai soli casi specificamente previsti dalla legge, trattandosi di una deroga alla regola generale sulla durata biennale della pratica presso un avvocato. Attualmente l’equiparazione tra frequenza ai corsi e svolgimento di un anno di pratica vale solo per le scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma del D.M. Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, attuativo dell’art. 16, d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

    Nell’ambito della scuola di applicazione forense potranno svolgersi senz’altro visite e brevi esperienze a carattere di stage presso ufficî giudiziarî, come già oggi peraltro diffusamente avviene per le scuole di specializzazione, in attuazione del secondo comma dell’art 16, cit. d.lgs., ma ciò non muta i termini della valenza della scuola quale sostituto, anche solo parziale, della pratica.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 36

  • Il Consiglio rimettente (Campobasso) chiede se un praticante, il quale abbia già terminato il periodo di pratica e conseguito la relativa certificazione, possa ottenere una nuova iscrizione nel registro speciale dei praticanti al solo fine di ottenere il patrocinio provvisorio, non goduto nel precedente periodo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La reiscrizione del praticante che abbia già compiuto il prescritto periodo di pratica non è esplicitamente vietata dalla legge (come hanno affermato le recenti sentenze Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2005, nn. 6685 e da 6689 a 6694) però concreta un atto che va oltre lo scopo al quale la pratica forense è preordinata, e l’orientamento di questa Commissione è pertanto nel senso che la cancellazione dal registro nel giorno di consegna del certificato di compiuta pratica sia una prassi più che legittima.

    Il fatto che il praticante non abbia chiesto l’abilitazione al patrocinio nel periodo a sua disposizione dipende da una libera scelta dello stesso e non pare sussistere una ragione meritevole per conferire tale beneficio dopo il termine del percorso formativo legislativamente previsto. In quest’ottica deve aversi anche riguardo alla circostanza che l’abilitazione provvisoria concreta una deroga rispetto alle ordinarie regole in tema di esercizio della professione, deroga che deve quindi avere un preciso riscontro nell’effettiva sussistenza di un percorso formativo in capo al praticante avvocato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 24 maggio 2006, n. 35