Autore: admin

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma) concerne la sussistenza o meno di un obbligo in capo al difensore di rendere testimonianza sul contenuto di proposte transattive di cui si è avuto conoscenza nel corso di un giudizio.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
    – L’art. 28 del codice deontologico forense impone all’avvocato il divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
    Tale divieto deve ragionevolmente intendersi esteso ad ogni forma di corrispondenza con i colleghi (anche orale, telefonica o telematica) e non solo alla corrispondenza scritta; deve ritenersi del tutto inderogabile quando il dialogo fra colleghi sia stato espressamente o implicitamente qualificato come riservato. Conseguentemente, il contenuto di conversazioni riservate tenute da avvocati anche su proposte transattive deve essere qualificato oggetto di conoscenza “per ragione del proprio ministero, ufficio o professione”, e quindi oggetto di segreto professionale ai sensi dell’art. 200 c.p.p.; tale qualificazione comporta la facoltà di astensione dal deporre come testimone, prevista dall’art. 249 c.p.c., per il richiamo contenuto in tale norma.
    La facoltà di astensione accordata dal legislatore di rito, correlata con la prescrizione deontologica innanzi richiamata, comporta per l’avvocato l’esclusione dell’obbligo di rendere testimonianza sulle proposte transattive trasmesse dal difensore della controparte; né sul doveroso esercizio della facoltà di astensione può incidere la volontà della parte assistita, trattandosi di regole stabilite nell’interesse generale al corretto esercizio della professione d’avvocato, e quindi di interessi estranei al legittimo suo potere di disposizione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 61

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata) concerne la posizione del praticante avvocato che frequenti un corso di diritto tributario a tempo pieno (circa otto ore al giorno, con frequenza obbligatoria) rispetto agli adempimenti di cui alla pratica forense, ed in particolare se tale frequenza possa considerarsi sostitutiva di un anno di pratica.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
    – ai sensi del regolamento sulla pratica forense, gli unici corsi di formazione che possono essere considerati sostitutivi di un anno di pratica forense, ma solo relativamente alla frequenza di uno studio legale, e non anche all’obbligo di assistenza alle udienze, sono quelli di cui all’art. 1, comma 3, del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. Non sembra che nel caso di specie, data la monotematicità del corso, si versi in un caso del genere.
    La risposta al quesito non può pertanto che essere negativa.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 60

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Voghera) concerne la compatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati per il soggetto che assuma l’incarico di presidente di azienda municipalizzata.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
    – la Commissione ritiene di poter confermare la propria consolidata giurisprudenza, in forza della quale l’avvocato che eserciti regolarmente la professione forense può assumere cariche nell’ambito di una azienda municipalizzata sempre che svolga compiti meramente amministrativi e non gestori.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 59

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese) concerne un provvedimento istruttorio di un giudice di Tribunale, che, nell’ambito di un procedimento civile, ha chiesto al Consiglio dell’ordine di esprimere il parere ex art. 2233 c.c. in ordine alle parcelle di un avvocato.

    Dopo ampia discussione, e acquisito il parere della Commissione tariffe, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
    – Il Consiglio dell’Ordine non è legittimato a valutare l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 2233 cod. civ., che il Giudice ha formulato nell’ambito di un processo civile, cui il Consiglio è estraneo.
    Saranno le parti del e nel processo a discutere la legittimità del provvedimento (anche con eventuale impugnazione del medesimo), cui il Consiglio territoriale deve dare risposta, che pare inserirsi processualmente nell’ambito dell’art. 213 cod. proc. civ..

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 58

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto) concerne la compatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati, l’attività di commissionario alle vendite di beni mobili e l’attività di patrocinatore.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – considerato che il commissionario è soggetto di un rapporto contrattuale che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente ed in nome proprio (art. 1731 c.c.), che esso è qualificabile come imprenditore ausiliario (art. 2195, n. 5, c.c.) in quanto si obbliga direttamente verso coloro con cui tratta, che pertanto deve ritenersi commerciante professionale, deve ritenersi che l’esercizio di tale attività determini incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati in quanto ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, RDL n. 1578/1933 (esercizio del commercio in nome proprio o altrui).
    La causa di incompatibilità si estende ai praticanti avvocati ammessi al patrocinio ai sensi dell’art. 8, comma 2, della medesima legge, poiché essi svolgono, sia pure in ambito limitato conformemente all’art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, funzioni di avvocato e l’esercizio di tali funzioni è riservato agli iscritti all’Albo: cosicché le limitazioni per l’iscrizione all’albo devono applicarsi a tutti coloro che esercitano le funzioni difensive.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 57

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce) concerne la compatibilità con il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati per soggetto che svolga l’attività di direttore generale USL (e che rilasci fatture sub specie attività di consulenza) e per chi riveste l’incarico di assessore comunale, o provinciale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Il problema dell’esercizio di attività di consulenza da parte di Avvocato investito della funzione di Direttore Generale di una Azienda sanitaria locale deve risolversi positivamente, quale che sia la soluzione in ordine all’ammissibilità della sua iscrizione nell’Albo professionale, in quanto: a) ove venga ritenuta tale ammissibilità, non sussistendo la situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 3 della legge professionale, la relativa attività deve ritenersi consentita; b) ove, invece, ritenuta l’incompatibilità sia disposta la cancellazione dall’Albo professionale, l’attività di consulenza gli sarà consentita quale semplice cittadino non sussistendo in proposito alcuna riserva professionale. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento agli Assessori comunali e provinciali con l’ulteriore precisazione che, essendo essi titolari di una semplice indennità a carico dell’Ente territoriale, sussistono fondati motivi per ritenere non sussistente la causa di incompatibilità.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 56

  • Il quesito (del Comune della Città di Sarzana Servizio territorio e tutela ambientale) concerne gli effetti della sentenza della Cassazione penale n. 11287 del 2000 sulle competenze dei geometri.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene di non potersi esprimere, giacché la questione è di competenza di altri ordini professionali e non dell’ordine degli avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 55

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo) concerne le attività consentite all’avvocato sospeso, con particolare riguardo alla consulenza legale, e la possibilità per il professionista di mantenere le insegne dello studio per tutto il periodo della sospensione.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – all’avvocato sospeso sono inibite le prestazioni tipiche della professione forense, e cioè l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio. Quanto all’attività stragiudiziale, purché non legata a procedimenti giudiziari promossi o da promuovere, essa è allo stato ritenuta libera, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale. Per ciò che concerne le insegne dello studio, si ritiene che esse possano mantenersi, non equiparandosi la sospensione alla dismissione definitiva dell’attività.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 54

  • Il quesito (della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense Servizio iscrizioni e contributi) concerne la decorrenza degli effetti dei provvedimenti di cancellazione dall’albo, e la conseguente sorte degli obblighi previdenziali che discendono dalla iscrizione all’albo.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Gli effetti del provvedimento di cancellazione operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell’ordine, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva in ogni caso diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento (cfr. A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XIII ed., Napoli, 1982, 637, e, più recentemente, R. Villata, L’atto amministrativo – sez. III-efficacia e validità-, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Diritto amministrativo, I, Bologna, 1993, 1452).
    Il principio descritto può essere applicato al caso della cancellazione dall’Albo degli avvocati, con la conseguenza che l’efficacia della cancellazione decorre dall’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine competente; è però necessario operare la seguente precisazione che tiene conto della distinzione tra provvedimenti favorevoli e provvedimenti negativi.
    Il principio della decorrenza ex nunc degli effetti dell’atto può assistere l’interprete allorquando si tratti di definire la decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione in tutti i casi in cui la cancellazione medesima si ponga come provvedimento negativo rispetto all’iscritto (es.: cancellazione per causa di incompatibilità), provvedimento nei confronti del quale la situazione giuridica soggettiva dell’interessato si atteggi in termini oppositivi; non così con riguardo alla cancellazione che consegua ad un’istanza dell’iscritto, laddove si consideri che rispetto ad essa la posizione giuridica soggettiva dell’istante assume carattere pretensivo. Se nel primo caso la delibera di cancellazione, incidendo negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari, non può assumere efficacia retroattiva (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 settembre 1991, n. 705, in Cons. Stato 1991, I, 1301), nel secondo caso, derivando dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale, ben può l’amministrazione disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione: “l’amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in Cons. Stato 1993, I, 1471).
    E’ peraltro evidente che nel caso di specie il potere discrezionale dell’organo competente debba essere esercitato con particolare prudenza; l’efficacia retroattiva del provvedimento di cancellazione deve essere disposta secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Sarebbe pertanto viziato da eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta irragionevolezza un provvedimento che, anche accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con conseguenze negative evidenti in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto. Per altro verso sarebbe anche incongruo che una richiesta di cancellazione magari esaminata con ritardo dal Consiglio dell’ordine competente venisse accolta con decorrenza successiva a quella della data della presentazione della domanda, con conseguente indebito protrarsi dell’assoggettamento del professionista agli obblighi inerenti l’iscrizione.
    A titolo orientativo, senza peraltro limitare in alcun modo la sfera di discrezionalità (e di responsabilità) del Consiglio dell’ordine, può essere ritenuto un criterio coerente con la disciplina normativa dell’istituto della cancellazione e con l’esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti nella fattispecie quello di fare riferimento alla manifestazione di volontà dell’iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta in tal senso dell’iscritto.
    Ciò che qui conta in ogni caso sottolineare è che la delibera di cancellazione con effetti retroattivi è comunque efficace fino all’eventuale declaratoria di illegittimità a seguito dell’esperimento delle vie giudiziarie, e che pertanto i relativi presunti vizi non possono che essere fatti valere da chi ne abbia interesse attivando la cognizione e la prudente valutazione caso per caso del giudice competente.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53

  • Il quesito (dell’Ordine degli Avvocati di Roma) concerne la regolarità e la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 del codice deontologico di un sito internet di uno studio legale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene di non potersi esprimere sul caso specifico di cui alla richiesta di parere, giacché la questione potrebbe costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare. La Commissione rileva altresì che non risulta a priori preclusa all’avvocato l’apertura di un sito internet, purché si rimanga nei limiti della cd. “pubblicità informativa”; osserva inoltre che la Commissione deontologica del Consiglio nazionale forense sta in queste settimane predisponendo una proposta di modifica del vigente codice deontologico forense, proprio allo scopo di offrire criteri e parametri più precisi idonei a regolamentare fattispecie come quella di cui al quesito in oggetto.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 52