Autore: admin

  • Il quesito (del COA di Siena) riguarda il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni. Premesso che i dipendenti di tale banca hanno potuto conservare l’iscrizione nell’elenco speciale (ai sensi della l. 218/1990) si chiede se tale facoltà persista anche ove il dipendente venga “distaccato” presso società controllate dalla banca capogruppo e destinate allo svolgimento di specifiche attività definite “non strategiche”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La norma di cui all’art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti «rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza» costituisce una norma derogatoria alla disciplina ordinaria delle iscrizioni nell’albo degli avvocati.

    Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell’istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell’istituto stesso e fossero già iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. C.N.F., sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell’istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l’ente, e solo con quell’ente, poi trasformato in società di diritto privato.

    Sulla scorta di tali considerazioni deve negarsi la possibilità che i dipendenti dell’istituto bancario possano conservare l’iscrizione nell’elenco speciale anche ove trasferiti presso altre società, pur controllate dalla banca medesima. Quest’ordine di conclusioni è già espresso dalla sentenza del C.N.F. 8 luglio 1997, n. 83, la cui motivazione è pienamente condivisa dalla Commissione.

    Il quesito fa, poi, riferimento al caso del “distacco” del personale presso altre società appartenenti al gruppo bancario, con il mantenimento, dunque, della condizione di dipendenti della capogruppo. Anche tale diversa ipotesi pare preclusiva del protrarsi dell’iscrizione nell’elenco speciale: tale permanenza postula, infatti, la esclusiva adibizione del dipendente all’ufficio legale dell’ex istituto di diritto pubblico nonché il vincolo, per tale dipendente, a trattare i soli affari legali proprî dell’ente di appartenenza. Se il dipendente, invece, pur risultando impiegato dalla società capogruppo, si trova a prestare la propria attività a favore di una diversa società di diritto privato, ciò fa venir meno i presupposti di servizio esclusivo che sono sottesi all’iscrizione nell’elenco speciale.

    Il quesito proposto deve ricevere, pertanto, risposta di segno negativo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 9 maggio 2007, n. 12 bis

  • Il Comune richiedente intende sapere se sia possibile ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo di un proprio dipendente in servizio presso l’Ufficio del difensore civico, considerato che la legge attribuisce a tale ufficio compiti di tutela dei cittadini (in ispecie vi è la necessità di costituzione di parte civile a favore di un disabile vittima di reato) senza prevedere deroghe alle norme professionali in tema di incompatibilità. L’Ordine degli Avvocati di Milano, richiesto di effettuare l’iscrizione, ha espresso parere sfavorevole.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La questione sottoposta a Questa Commissione riguarda la materia delle iscrizioni e della tenuta degli albi, che la legge affida alla competenza dei Consigli dell’Ordine circondariale, sui quali – come noto – non insiste alcun potere sovraordinato del Consiglio nazionale forense.

    Perciò l’interessato ha correttamente sottoposto la richiesta di iscrizione nell’albo al Consiglio dell’Ordine competente.

    Il provvedimento di diniego di iscrizione può essere impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ex art. 31, quinto comma, R.D.L. 1578/1933. Per tale motivo non può esservi alcun pronunciamento della Commissione consultiva, che altrimenti interferirebbe gravemente con l’esercizio della funzione giurisdizionale esclusiva attribuita dalla legge al Consiglio nazionale forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 12

  • Il richiedente, un singolo iscritto, chiede delucidazioni circa la pubblicità informativa degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, in contrasto con il regolamento istitutivo della Commissione e con la prassi costante. Pertanto il quesito andrà sottoposto al Consiglio dell’Ordine competente, il quale, ove intendesse raccogliere l’avviso del Consiglio nazionale ai fini di una uniforme interpretazione, provvederà a sottoporre la questione in forma astratta e senza riferimenti nominativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 11

  • Il quesito (del COA di Sassari) verte sulla possibilità per un avvocato, alla luce della nuova normativa introdotta con il cosiddetto “decreto Bersani”, di far parte di un’associazione professionale tra avvocati e, al contempo, altresì di un’ulteriore associazione, con altri professionisti quali commercialisti o consulenti del lavoro.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Alcuni degli aspetti centrali nella disciplina delle forme associative per l’esercizio di attività professionale sono stati già affrontati dal Consiglio e resi noti a mezzo della circolare n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006.
    Per ciò che in questa sede interessa, si deve confermare che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (il cosiddetto “decreto Bersani”), ha apportato mutamenti solo marginali al quadro legislativo in tema di associazioni professionali, sia tra avvocati che tra professionisti iscritti in differenti albi.

    Per ciò che riguarda, in linea generale, l’ammissibilità di una contemporanea partecipazione del professionista in due associazioni professionali (l’una tra avvocati e l’una di tipo multidisciplinare) non vi sono ostacoli di sorta, rimanendo invece inibita la partecipazione a due diverse associazioni professionali di tipo interdisciplinare. Tuttavia va precisato che le due forme organizzative rimangono assoggettate a due discipline piuttosto differenti.

    Per l’attività dell’associazione professionale tra avvocati, il professionista è sottoposto alle previsioni della legge professionale forense.

    Diversa, invece, la situazione della associazione “interprofessionale”: essa è già consentita dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, così come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con la sola condizione che gli associati utilizzino «nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».

    Quindi l’aspetto di innovazione recato dal “decreto Bersani” pare essere quello di consentire l’esercizio professionale a carattere interdisciplinare attraverso la forma della società di persone, pur lasciando aperti alcuni problemi già sorti in precedenza quanto all’assenza di un regolamento attuativo che permetta, in concreto, la costituzione di dette società di persone.

    Nel quesito proposto, invece, si fa riferimento ad una “associazione” professionale tra avvocati ed altri soggetti esercenti professioni ordinistiche.

    A questo proposito va ricordato che il “decreto Bersani” non ha inciso sulla disciplina sulle società tra professionisti (le “s.t.p.”) nella parte in cui prevede che «l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati» (art. 16, comma 1, d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), di talché va precisato che l’avvocato partecipante alle due associazioni, come prefigurato dal quesito, potrà esercitare le attività riservate in ambito giudiziale solo ed esclusivamente nell’ambito dell’associazione tra avvocati e non anche nell’associazione interprofessionale, residuando per quest’ultima tutto l’ambito di attività afferente alla consulenza legale nelle sue diverse forme.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 10

  • Il Consiglio dell’Ordine (Biella) chiede parere sulla possibilità, per un avvocato che sia stato legale di fiducia di un cliente defunto, di deporre quale testimone circa la volontà e gli atti posti in essere dal de cuius nell’ambito di una controversia promossa da un erede che si assume pretermesso, ovvero sulla necessità di conservare il segreto professionale. Quanto all’assunzione della testimonianza vi è il consenso di solo alcune delle parti coinvolte nel giudizio, mentre altre vi si oppongono.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l’oggetto di un dovere giuridico dell’avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente (art. 622 c.p.), e l’oggetto di un diritto dell’avvocato medesimo, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero (art. 200 c.p.p.).

    Tale profilo riferibile all’avvocato non esaurisce il contenuto giuridico dell’istituto del segreto professionale. Lo stesso è infatti soprattutto l’oggetto di un diritto soggettivo del cittadino cliente che entra in relazione con l’avvocato. Esiste cioè un diritto del cittadino-cliente a che il professionista si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale. Ed è tale diritto che assume i connotati di un diritto fondamentale, nella specie del diritto fondamentale di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.

    Piuttosto che sul versante del “privilegio” dell’avvocato a non dover fornire, se richiesto, certe informazioni acquisite dal cliente, l’ancoraggio del segreto professionale all’art. 6 CEDU (diritto al giusto processo), e dunque all’art. 6 Tr. UE, che riconosce come principi fondamentali del diritto comunitario le tradizionali costituzionali comuni dei Paesi membri, conduce alla concettualizzazione di un diritto fondamentale al segreto professionale in capo al cittadino cliente, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto sussistere senza alcuna limitazione di ordine soggettivo (ad esempio con riferimento al detenuto) <RN f=’R’> (1) </RN>.

    In questo senso l’avvocato generale presso la Corte di giustizia, nel noto procedimento (ancora pendente) relativo alla seconda direttiva antiriciclaggio, si è di recente riferito al segreto professionale nei termini di un “valore fondamentale degli Stati di diritto che formano l’Unione europea” <RN f=’R’> (2) </RN>. Alla luce di queste considerazioni, dovrebbe essere considerata con particolare cautela la questione della eventuale rilevanza della volontà del cliente – o di chi gli succede nella titolarità delle relative posizioni giuridiche – ai fini della permanenza in capo all’avvocato del relativo obbligo di segretezza, dovendosi piuttosto concludere, in via generale, nel senso della non “disponibilità” del diritto al segreto professionale. Quale valore fondamentale dello Stato di diritto nell’Unione europea, il segreto professionale non dovrebbe insomma configurarsi come diritto disponibile dal cliente, bensì come istituto giuridico complesso, segnato da esigenze di protezione che trascendono le singole situazioni giuridiche soggettive di volta in volta coinvolte.

    In questa cornice si inscrivono le norme deontologiche direttamente rilevanti nel caso in esame: l’art. 58, in forza del quale, “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”, e ovviamente, l’art. 9, ai sensi del quale “È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”; è bene ricordare altresì che la cessazione del mandato non estingue il segreto, come è confermato dal primo canone dello stesso art. 9, per il quale “L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale”. La morte del cliente, dunque, come nel caso di specie, non comporta certo la cessazione del vincolo al segreto professionale.

    Così ricostruito l’istituito nella sua collocazione ordinamentale, nonché alla luce delle norme deontologiche rilevanti, resta pertanto da considerare l’oggetto del dovere di riserbo. Alla luce della ampia formulazione del citato articolo 9, che contempla le circostanze apprese nell’esercizio del mandato, pare potersi dire che l’avvocato sia tenuto al riserbo con riferimento certamente all’attività prestata (giudiziale o stragiudiziale che sia), ma anche alle informazioni eventualmente assunte dalla parte assistita, o comunque conosciute in ragione del mandato. Potrebbe pertanto ritenersi ammissibile, sotto il profilo deontologico, una testimonianza avente ad oggetto non elementi di fatto, obiettivamente apprezzabili, ma elementi soggettivi, relativi alle intenzioni e/o alla volontà manifestate dall’assistito, anche se, sotto il profilo processuale, forte sarebbe il rischio della inammissibilità di una testimonianza implicante un giudizio, Parimenti potrebbe considerarsi ammissibile sotto il profilo deontologico (ma con la medesima rischiosa conseguenza in ordine alla inammissibilità processuale) la deposizione dell’avvocato avente ad oggetto la propria soggettiva opinione circa la volontà dell’ex cliente, in quanto così facendo l’avvocato svelerebbe non un dato oggettivo del cliente o ex cliente, bensì un dato soggettivo relativo a sé stesso.

    Deve poi da ultimo rilevarsi come certamente prosegua in capo a ciascun erede disgiuntamente la titolarità della posizione giuridica attiva vantata dal cliente defunto ed avente ad oggetto la pretesa giuridicamente azionabile a che l’avvocato si attenga al segreto professionale.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 9 maggio 2007, n. 9

    (1) Corte europea dei diritto dell’uomo, 28 novembre 1991, S. c. Suisse, in Rev. Trim. droit de l’homme, 1993, 295 e 297.
    (2) Cfr. Conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro in causa C-305/05 (presentate il 14 dicembre 2006).

  • Il quesito (del COA di Torre Annunziata) attiene alla funzione del liquidatore, nominato dal giudice nell’ambito di una causa per lo scioglimento di una società di persone. Si chiede se l’avvocato, chiamato a rivestire tale incarico, possa compiere atti di amministrazione della società volti a preservare il patrimonio societario e l’avviamento commerciale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La risposta al quesito dev’essere di segno positivo.
    L’attività di colui che compia atti di amministrazione di una società quale esecutore di un mandato giudiziale non ricade tra quelle oggetto del divieto di cui all’art 3 della legge professionale. Se ne distingue, infatti, poiché mancano del tutto quelle caratteristiche che assimilerebbero l’avvocato al comune imprenditore, e, in particolare, l’assunzione di un rischio d’impresa, l’esistenza di uno scopo di lucro diretto e personale, l’utilizzo del proprio nome e patrimonio a fini di commercio.”

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 16 marzo 2007, n. 8

  • Il Consiglio dell’Ordine richiedente (Torino) intende sapere se sia possibile, per il praticante abilitato, procedere alla nomina di sostituti processuali avanti il Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 9 l.p.f.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La risposta deve essere di segno negativo, e ciò per una molteplicità di ragioni.
    Innanzitutto l’esensione della facoltà di nominare sostituti a titolo permanente si pone in contrasto con le finalità formative della pratica legale e dell’abilitazione provvisoria al patrocinio. Se, infatti, l’ammissione del praticante alla funzione difensiva, costituisce una deroga alla riserva di competenze spettante all’avvocato, essa è dettata ai fini dell’effettiva frequentazione delle aule giudiziarie da parte dell’aspirante avvocato, con gli effetti didattici e di qualificazione professionale che ciò comporta. Del tutto incomprensibile sarebbe la possibilità di delegare a terzi l’effettuazione di tale esperienza professionale.
    Dal punto di vista ermeneutico, poi, la facoltà di nomina del sostituto è affidata dalla legge professionale all’«avvocato», mentre è noto che il praticante abilitato può svolgere alcune delle funzioni spettanti all’avvocato, ma non ne acquisisce lo status, nemmeno temporaneamente, di talché è da escludersi la possibilità di estendere analogicamente il diritto di nominare sostituti rispetto ai soli avvocati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 17 gennaio 2007, n. 7

  • Il quesito proviene da un avvocato e riguarda i requisiti soggettivi necessari ai fini della costituzione di uno studio legale associato con avvocati provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile. Infatti, ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’Ordine degli Avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili a fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale.
    In particolare, nel caso in oggetto, l’interessato dovrà rivolgersi al proprio Ordine di appartenenza, ovvero presso l’Ordine dove si intenda costituire lo studio legale associato, il quale – ove avesse dubbi sull’applicazione della vigente normativa – potrà porre la questione, con le modalità di cui innanzi, alla Commissione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 6

  • Si chiede (da parte del COA di Genova) di sapere, nel caso di iscritto all’albo degli avvocati già magistrato ed ora pensionato, se lo stesso possa esercitare “fin da subito” le professione forense avanti la Corte di Cassazione, nonostante questi abbia ricoperto, fino a tempi recenti, la carica di presidente di sezione presso la Suprema Corte.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione, in ciò supportata da conforme decisione della Corte regolatrice (Cass., 21 aprile 2000, n. 5268) che il divieto di esercizio professionale davanti all’autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni giudiziarie, previsto dall’art. 26 della legge professionale a carico di coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, non possa in alcun modo essere eluso nel caso di specie. L’iscritto all’albo, proveniente dai ranghi della magistratura, ancorché iscritto all’albo degli avvocati abilitati avanti le giurisdizioni superiori, non può certamente esercitare, per il prescritto biennio, l’attività avanti la Corte di Cassazione, difettando egli del relativo ius postulandi, per aver fatto parte di tale Ufficio nell’ultimo triennio della sua attività giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 17 gennaio 2007, n. 5

  • Il quesito (del COA di Rovigo) riguarda la sussistenza, per l’avvocato dipendente pubblico iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo, dell’obbligo di denunciare alla Corte dei Conti episodi che abbiano causato danni all’Erario e dei quali sia a conoscenza a cagione del suo ufficio difensivo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Tra i doveri dell’impiegato pubblico (e quindi anche di coloro che risultino iscritti nell’elenco speciale degli avvocati esercenti presso enti pubblici in regime di dipendenza) vi è senz’altro quello di operare nell’interesse dell’Amministrazione “per il pubblico bene” (art. 13 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ancorché oggi derogato da disposizioni specifiche per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, ai sensi della tabella A, annessa al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
    Nell’adempimento dell’obbligo di denuncia di fatti dannosi per l’Erario di cui all’art. 20 del medesimo D.P.R. 3/1957 non si pone un conflitto di fedeltà, come nel caso dell’avvocato che denunci il proprio cliente, posto che l’avvocato non va a denunciare l’Amministrazione bensì l’impiegato che l’ha danneggiata (art. 18).
    Se, infatti, l’avvocato ha difeso l’Ufficio o l’ha assistito in attività stragiudiziali su indicazione di soggetti preposti ad uffici gerarchicamente sopraordinati al suo, l’azione è stata ordinata “in nome” della P.A. amministrazione ma, nondimeno, ha prodotto effetti contrari a quelli dell’Amministrazione stessa. Dunque destinatario della denuncia è un funzionario infedele, non l’Amministrazione rappresentata in giudizio.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 17 gennaio 2007, n. 4