Autore: admin

  • Il quesito (del COA di Reggio Calabria) si riferisce alla costituzione di una società di persone tra avvocati ed altri soggetti, alcuni iscritti in altri albi (ragionieri e dottori commercialisti), altri esercenti attività non ordinistiche (quali interpreti o periti in materie tecniche). Il Consiglio chiede se una siffatta organizzazione, dotata di autonoma partita IVA, debba essere iscritta nell’albo insieme agli avvocati che ne fanno parte, e ciò poiché la normativa di cui all’art. 2, comma 1, lett. c, del decreto-legge 223/06 prevede la possibilità di partecipare in una sola società tra professionisti di tipo interdisciplinare.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito dell’Ordine reggino ripropone alcuni dei delicati nodi interpretativi della lacunosa normativa di cui al cosiddetto “decreto Bersani”, che il Consiglio ha affrontato nell’ampia circolare C-22/2006 del 4 settembre u.s.
    In questa sede non si può che confermare quanto si è già ivi considerato quanto alle conseguenze sistematiche delle norme, a carattere abrogativo di principio, contenute nell’art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (così come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248).
    In particolare si evidenzia quanto segue.
    Escludendo che l’attività multidisciplinare possa essere esercitata, in assenza di espressa previsione di legge, tramite la forma della società di capitali, deve considerarsi il caso di professionisti intenzionati ad unirsi con lo strumento della società di persone.
    Per vero il divieto di costituire società professionali multidisciplinari, contenuto nella l. 1815/1939, è già stata abrogato dall’art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Quest’ultimo atto normativo, peraltro, prevedeva – ai fini della propria concreta attuazione – l’emanazione di un decreto ministeriale che fissasse i requisiti per l’esercizio delle attività professionali associate (contemplate dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815), decreto mai adottato.
    Il “decreto Bersani” non muta i termini della questione, avendo avuto carattere meramente abrogativo e lasciando inalterata, perciò, la necessità di una normativa attuativa.
    Nel silenzio della legge sulla concreta possibilità di costituire società multidisciplinari e sulle specifiche attività che tali società possano svolgere, deve ritenersi ammissibile, per l’avvocato, la partecipazione alle società di persone previste dal codice civile, salva la necessità che, però, l’incarico professionale venga conferito ad un singolo professionista, a tutela del rapporto fiduciario che si va ad instaurare con il cliente.
    Il decreto legge 223 del 2006, poi, non dispone l’abrogazione della legislazione sulle S.T.P., cosicché deve ritenersi che l’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio sia ancora riservata a questo tipo sociale in via esclusiva (come previsto dall’art. 16 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96).
    Sarebbero, perciò, assoggettate all’esercizio in forma societaria multidisciplinare le sole attività di consulenza stragiudiziale.
    Quanto alla necessità che la società di persone (che avrà evidentemente la propria partita IVA e cui potranno eventualmente essere imputati i compensi dovuti per l’attività svolta) sia iscritta nell’albo degli avvocati in via autonoma, in aggiunta ai nominativi dei legali che vi partecipano, ciò non è imposto dalla recente normativa.
    D’altra parte il Consiglio dell’Ordine dovrà sicuramente vigilare affinché l’iscritto non entri a far parte di più società a carattere multidisciplinare, violando la legge e mancando eventualmente anche ai propri doveri deontologici di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 17 gennaio 2007, n. 3

  • Il quesito (del COA di Teramo) verte sulla legittimità di alcune dichiarazioni, rese da avvocati dipendenti pubblici, già beneficiarî della normativa sul tempo parziale, di voler permanere iscritti nell’albo nonostante il disposto della l. 25 novembre 2003, n. 339 che ha determinato l’insorgere di incompatibilità a partire dal 2 dicembre 2006.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito dell’Ordine di Teramo annuncia l’intenzione di allegare le dichiarazioni di due iscritti, intenzionati a conservare il proprio status di avvocati-dipendenti pubblici a tempo parziale, nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Fortunatamente gli allegati non sono pervenuti al Consiglio, circostanza che avrebbe determinato l’inammissibilità del quesito, poiché privo dei caratteri di generalità ed astrattezza e, invece, attinente ad una vicenda specifica, nella quale – peraltro – sussiste giurisdizione d’appello del C.N.F.
    Vi è, perciò, la possibilità di fornire risposta al quesito formulato, ossia se possa considerarsi legittima l’aspirazione dell’avvocato che, avendo beneficiato della possibilità di svolgere la professione forense a tempo parziale così come prevista dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, intenda conservare entrambe le posizioni senza esercitare l’opzione per una delle due.
    A questo proposito la Commissione si richiama in toto a quanto esposto nella recente circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricorda l’importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all’opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell’attività libero professionale esclusiva.
    Perciò, nel dare piena adesione alle motivazioni esposte nella circolare, si ritiene di fare cosa utile inviandone il testo al Consiglio richiedente il parere.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 2

  • Una singola professionista rivolge un quesito in tema di patrocinio a spese dello Stato nel caso di procedure tributarie stragiudiziali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo interessato. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, e non anche su vicende specifiche.
    Nel caso di specie sia l’Ufficio preposto presso il Tribunale sia il Consiglio dell’Ordine hanno negato che nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione possa disporsi il pagamento da parte dello Stato delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale. Se l’interessata ritiene siano state violate delle norme di legge (e segnatamente che la vicenda nella quale ha prestato la propria opera rientri nell’ambito applicativo della normativa sul patrocinio a spese dell’Erario di cui all’art. 75 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) dovrà impugnare i provvedimenti di diniego nelle sedi competenti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 1

  • Il Ministero della Giustizia inoltra l’istanza di un professionista che è tenuto a versare alcune somme allo Stato e non ne conosce le modalità.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile perché non riguarda la materia dell’ordinamento forense. Fornire i chiarimenti richiesti è, semmai, competenza del Ministero mittente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 84

  • Il quesito (del COA di Chieti) verte sulla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti avvocati un maresciallo dei Carabinieri postosi in aspettativa ai sensi dell’art. 15 della l. 599/1954.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Si ritiene di confermare il consolidato orientamento in base al quale si esclude la compatibilità tra la condizione di praticante avvocato e l’appartenenza a forze dell’ordine e corpi militari, a ragione del regime di subordinazione gerarchica e di disciplina che caratterizza questi ultimi, in evidente contrasto con i doveri di indipendenza e di segreto professionale che gravano sull’avvocato come sul praticante (v., sul punto, parere 14 dicembre 2005, n. 93 e 13 luglio 2006, n. 45).

    Quanto al collocamento in aspettativa, si deve considerare che esso rappresenta solo una sospensione temporanea delle obbligazioni lavorative e non fa venire meno il vincolo di dipendenza del pubblico impiegato.

    Si reputa quindi legittimo il diniego dell’iscrizione di un soggetto nella condizione descritta”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 83

  • Il quesito (del COA di Cuneo) riguarda una praticante, di cui si forniscono le generalità, e che intende iscriversi ad altro ordine pur essendo già in possesso di certificato di compiuta pratica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile nella formulazione proposta, poiché contiene le generalità del richiedente l’iscrizione nel registro dei praticanti. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, specialmente in quei casi – come quello in oggetto – ove il Consiglio nazionale forense potrebbe fungere da giudice dell’impugnazione in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione eventualmente disposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale.

    Ritenendo, comunque, di fare cosa utile, si evidenzia che la problematica del “doppio certificato di compiuta pratica” è stata più volte esaminata e che la Commissione ha espresso costante orientamento nel senso di ritenere che il certificato di compiuta pratica, che determina anche il radicamento territoriale ai fini del sostenimento dell’esame di Stato, è uno ed uno solo (cfr. parere 31 luglio 2002, n. 86, in I pareri del Consiglio nazionale forense (2001-2003), Milano 2005, p. 62 e parere 27 novembre 2003, n. 180, ivi, p. 132).

    Da ultimo si ricorda che l’orientamento di Questa Commissione è stato condiviso, tra l’altro, dal Consiglio di Stato, con sentenza 28 novembre 2005, n. 6692 (in Rass. forense, n. 1/2006, p. 478 ss.) e da ultimo confermato con le sent. 26 aprile 2006, n. 2331 e 20 settembre 2006, n. 5512.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 novembre 2006, n. 82

  • Il Consiglio richiedente (Lucca) intende conoscere l’orientamento della Commissione sulla questione seguente: l’avvocato, indipendentemente dal luogo in cui stabilisce la residenza, deve avere un domicilio presso il quale essere sempre reperibile? Quali le conseguenze?

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “In base alla normativa vigente, come noto, il domicilio professionale è stato parificato alla residenza (per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 17, comma 1, n. 7 del R.D. 1578/1933 e ad ogni altro fine ai sensi dell’art. 16, l. 21 dicembre 1999, n. 526). Ove l’iscritto ometta di comunicare con diligenza le variazioni dei proprî recapiti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza compierà una violazione dell’obbligo deontologico sancito dall’art. 24, can. IV del codice deontologico.

    Cionondimeno deve considerarsi che l’obbligo sussistente per l’avvocato di eleggere e mantenere domicilio nell’ambito della circoscrizione nel cui albo è iscritto produce tutti gli effetti civili (perfezionamento delle comunicazioni al domicilio eletto etc.) ma non comprende uno specifico obbligo di reperibilità.

    Esso è, invece, previsto nell’ambito della normativa sui difensori d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, secondo comma, c.p.p. e dell’art. 29, settimo comma, disp. att. c.p.p..”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 novembre 2006, n. 80

  • L’Ordine richiedente (Paola) dubita della possibilità di iscrivere una laureata in “giurisprudenza per l’economia e l’impresa” presso l’Università della Calabria di Rende, di cui sono fornite le generalità.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché contiene le generalità del richiedente l’iscrizione nel registro dei praticanti. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, specialmente in quei casi -come quello in oggetto – ove il Consiglio nazionale forense potrebbe fungere da giudice dell’impugnazione in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione eventualmente disposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale.

    Si ritiene, comunque, di inviare all’ordine richiedente copia del parere 22 novembre 2006, n. 76, espresso su identica questione, quale orientamento per le determinazioni di competenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 79

  • Il richiedente ha chiesto parere ad un Consiglio dell’Ordine circa la sussistenza delle condizioni per ottenere la propria iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso enti pubblici. L’Ordine circondariale si è espresso in termini negativi rispetto a tale facoltà.

    L’interessato chiede parere sulla condizione di ingiustizia determinata dal diverso contegno adottato nei confronti di situazioni analoghe da parte di altri Ordini circondariali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo interessato. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, specialmente in quei casi – come quello in oggetto – ove il Consiglio nazionale forense potrebbe fungere da giudice dell’impugnazione in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione eventualmente disposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale.

    Tuttavia è opportuno precisare che contro la lamentata potenziale situazione di ingiustizia è dato rimedio da parte dell’ordinamento forense. Ove, infatti, l’interessato provveda a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale e questa sia rifiutata, questi potrà proporre ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 31, comma 5 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2006, n. 78

  • Il Consiglio dell’Ordine cosentino chiede se si possa ammettere alla pratica forense un soggetto in possesso di laurea specialistica in giurisprudenza all’interno di una facoltà la quale attribuisca un credito formativo (e quindi un carico didattico) limitato ad alcune materie fondamentali, tra cui le procedure civile e penale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Nonostante alcune scelte adottate nell’ambito dell’autonomia universitaria possano legittimamente apparire poco consone agli obiettivi di formazione degli aspiranti alla carriera forense, la questione non può essere affrontata sindacando tali scelte se adottate in conformità dell’attuale normativa accademica.

    In particolare il Consiglio dell’Ordine deve limitarsi ad accertare il possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l’iscrizione nel registro dei praticanti.

    Innanzitutto deve precisarsi che la nuova laurea specialistica in giurisprudenza (classe 22/S) corrisponde a tutti gli effetti alla precedente omonima laurea quadriennale, ancorché non vi sia un provvedimento ministeriale di formale equiparazione ai fini dell’ammissione al tirocinio, bensì ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi (D.M. M.I.U.R. 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196).

    Deve perciò confermarsi l’orientamento già espresso da Questa Commissione (cfr. pareri 22 novembre 2005, nn. 78 e 79), in base al quale devono considerarsi del tutto equiparati l’attuale titolo di “dottore magistrale”, conseguito al termine di un corso di laurea specialistico, ed il precedente titolo di “dottore in giurisprudenza”, previsto dal vecchio ordinamento universitario.

    Quanto, poi, alla possibilità di discriminare tra soggetti che abbiano seguito un corsi di laurea orientati a sbocchi professionali diversi, ma rientranti nella medesima classe di lauree, ciò è impedito esplicitamente dall’attuale normativa regolamentare, che impone al contrario di considerare in modo omogeneo tutte le lauree rientranti in un’unica classe (cfr. DM M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 4, in G.U. 12 novembre 2004, n. 266). La stessa norme che prevede che «Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» è rivolta a garantire il dispiegarsi dell’autonomia didattica degli atenei, e non anche a consentire un sindacato esterno sull’orientamento dei corsi o sulla distribuzione dei crediti nell’ambito dei diversi corsi.

    Per mera completezza si deve aggiungere che il corso di laurea citato nella richiesta di parere, quello in “giurisprudenza per l’economia e l’impresa” istituito presso l’Università della Calabria di Rende costituisce un’eccezione al divieto di istituire corsi di laurea in giurisprudenza presso facoltà diverse da quelle di giurisprudenza (insieme con l’Università “Bocconi” di Milano e l’Università del Sannio di Benevento), deroga che deriva direttamente da un provvedimento normativo, il D.M. 21 dicembre 2005 (in G.U. 16 marzo 2006, n. 63), di talché deve ritenersi che l’Autorità ministeriale abbia inteso espressamente accordare a questo corso di laurea la possibilità di formare giuristi a tutti gli effetti, senza particolari limitazioni quanto agli sbocchi professionali.

    Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che il titolo di studio indicato dall’Ordine richiedente sia valido ai fini del registro dei praticanti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 novembre 2006, n. 77