Autore: admin

  • Il quesito (del COA di Ancona) concerne il caso di cittadina comunitaria (lettone) laureata in giurisprudenza secondo l’ordinamento di quel Paese, e che chiede l’iscrizione nel Registro dei Praticanti in Italia, presentando traduzione asseverata del diploma di laurea. Il Consiglio dell’Ordine domanda, in particolare, come debba essere valutata la richiesta alla luce della recente giurisprudenza comunitaria.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Il titolo di studi è considerato dal diritto comunitario sotto un duplice profilo: innanzitutto come attestato di un percorso formativo in sé, e in secondo luogo come titolo abilitante all’esercizio di determinate attività professionali regolamentate.
    Nel caso di specie il diploma di laurea in giurisprudenza acquisito all’estero può assumere rilievo accademico-formativo, e dunque essere riconosciuto ai fini della prosecuzione degli studi, a scopo concorsuale o ad altri fini, ovvero può essere considerato come il titolo presupposto per l’accesso (ed il successivo esercizio) alla professione forense.
    Nel primo caso, ossia ai fini della piena equiparazione della laurea lettone a quella italiana, la normativa applicabile è quella internazionale pattizia. Infatti Italia e Lettonia hanno entrambe sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto operativo nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002).
    La legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).
    La laureata in giurisprudenza potrà, ove intenda percorrere questa strada, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.
    Se, viceversa, la cittadina straniera intende valersi del proprio diploma di laurea al fine esclusivo e specifico di essere iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati, in tal caso spettano al Consiglio dell’Ordine competente per territorio le relative valutazioni.
    A tal proposito, la recente giurisprudenza comunitaria- ed in particolare la sent. 13 novembre 2003, nella causa C-313/01- ha precisato che il rifiuto dell’iscrizione non può essere dovuto per il solo fatto che il titolo proviene da istituzione accademica straniera.
    La sentenza non impone, peraltro, una forma di equipollenza automatica tra titoli di studio, ma piuttosto chiarisce che «uno Stato membro può tuttavia prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività. Nel caso della professione di avvocato, lo Stato membro ha pertanto il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati».
    Sarà, in conclusione, il Consiglio dell’Ordine che dovrà valutare la completezza del percorso formativo della richiedente ai fini del proficuo svolgimento del tirocinio professionale, considerando la documentazione da questa prodotta in relazione al sistema giudiziario ed accademico di provenienza ed al corso degli studi scelto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 25 maggio 2005, n. 49

  • Si chiede (da parte del COA di Busto Arsizio) di sapere se sia possibile l’iscrizione nel “Registro Praticanti Avvocati” di una cittadina extracomunitaria (romena), munita di laurea in giurisprudenza conferita da una Università degli Studi italiana (presso la quale è stato effettuato l’intero corso di studi), fornita di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione è dell’avviso che al quesito debba essere data risposta positiva posto che a norma dell’art. 47 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale da parte di “stranieri” in possesso di specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno che abbiano conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, e la conseguente loro iscrizione negli albi professionali sono formalità consentite “indipendentemente” dal possesso della cittadinanza italiana.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 25 maggio 2005, n. 48

  • Il quesito (del COA di Vigevano) riguarda, in materia disciplinare, la possibilità per gli autori di esposti di avere accesso ed estrarre copia della decisione che ha definito il susseguente procedimento.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La questione è stata oggetto di svariati pronunciamenti di questo Consiglio.
    La Commissione osserva in via generale che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241, si applica anche agli Ordini professionali, che, avendo natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti e autonome, sono soggetti a tale disciplina e devono dotarsi del regolamento dell’art. 24, comma 2, della legge medesima, per individuare le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne deriva che il diritto all’accesso è un vero e proprio diritto soggettivo e che le ipotesi di esclusione all’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 24, cui i regolamenti devono adeguarsi nell’indicazione dei documenti da sottrarre alla regola. Il diritto di accesso, peraltro, incontra dei limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridicamente rilevanti, a sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. St., sez. IV, 24.2.2000 n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento e non per i soggetti di cui all’art. 10.
    Parafrasando due recenti decisioni del Consiglio di Stato (Sez. IV, 29.4.2002 n. 2283 e 6.10.2001 n. 5291), va detto che, in ogni caso, il diritto di accesso non si configura come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’Amministrazione. Tale indirizzo trova sviluppo nella normazione secondaria attuativa dei principi di cui al citato art. 24.
    L’art. 2 D.P.R. 27.6.1992 n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all’art. 24, comma 2, della L. n. 241/1990) attribuisce il diritto di accesso a chiunque abbia “un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.
    A fronte del diritto di accesso, si pone, nel caso di specie, un altro diritto soggettivo pieno, il diritto alla riservatezza, dotato di copertura costituzionale (cfr. art. 2, e art. 14 Cost.)
    Già lo stesso art. 24 della legge 241/1990, al comma 2, prevede che il diritto di accesso incontri un limite nel diritto alla riservatezza, declinando peraltro il limite medesimo in termini relativi; se, infatti, altri limiti quali la sicurezza, la difesa nazionale, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico etc. etc. porterebbero alla negazione, nel caso concreto, del diritto di accesso, la lettera d) del citato comma 2 dispone che, in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi il diritto di accesso può essere escluso “….garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici”. Mera visione, dunque, e non diritto di estrarre copia degli atti.
    Il complesso quadro giuridico riferito va completato con la disamina dei più recenti esiti della giurisprudenza amministrativa in materia, la quale, nell’impossibilità di fissare in via generale ed astratta criteri di composizione di conflitti tra interessi tutti costituzionalmente fondati, ha sancito la necessita di una ponderazione concreta e specifica caso per caso, a cura dell’amministrazione interessata, e, nel caso, del giudice stesso.
    Con decisione n. 5873, resa in data 4 maggio – 7 settembre 2004, la sez. V del Consiglio di Stato “…rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall’amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 25 legge 241/1990….Tale soluzione comparativa può comportare che il diritto posto a base della istanza estensiva, pur se in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest’ultimo…”.
    La Commissione consultiva non può pertanto che fornire al Consiglio dell’ordine la propria ricostruzione dei termini giuridici della questione, così come descritti nel presente parere, senza peraltro sostituirsi nell’opera di prudente bilanciamento tra interessi concreti cui l’ordine, quale amministrazione competente, è chiamato nel caso di specie.
    Non può trascurarsi la circostanza che è intervenuta, assai recentemente, un’importante innovazione legislativa, ossia l’ampia riforma del procedimento amministrativo e del diritto d’accesso agli atti, introdotta con la l. 11 febbraio 2005, n. 15.
    La nuova normativa, che interviene novellando il testo della legge 241/1990, risponde alla necessità di dare maggiore specificazione precettiva ai principi generali che governano l’attività amministrativa.
    In tal senso si registra l’inclusione della “trasparenza” tra i principi generali: essa va ad affiancare economicità, efficacia e pubblicità (art. 1), dimostrando così un chiaro favore del legislatore per la conoscibilità dei procedimenti decisionali e del relativo iter logico e documentale.
    Tuttavia la legge di riforma interviene anche sulla disciplina specifica dell’accesso ai documenti, anche se le nuove norme non sono attualmente in vigore e diverranno operanti solo dopo l’emanazione di apposito regolamento (art. 23, l. 15/2005).
    È assai auspicabile che l’Esecutivo, nel disciplinare i casi di deroga al generalizzato diritto d’accesso tenga in debito conto le ragioni della tutela del decoro personale e professionale, valori assai delicati e che rischiano di essere danneggiati da una diffusione eccessivamente ampia degli atti del procedimento disciplinare. D’altronde la stessa legge prevede tra le ragioni di possibile deroga al diritto d’accesso, con formula più ampia rispetto al testo finora in vigore, proprio i casi in cui «i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari» (art. 24, l. 241/1990 novellato).
    In ogni caso, a diritto vigente, si ribadisce la centralità dell’Ordine nel considerare i contrapposti interessi in gioco, valutando sia le ragioni dell’accesso alla giustizia (di chi intende acquisire i documenti relativi al procedimento disciplinare) che quelle della riservatezza dell’incolpato; queste ultime divengono, nello spirito della normativa attuale e futura, sempre più invalicabili mano a mano che si avvicinano al nucleo privato della persona, come è dimostrato dal regime di tutela, particolarmente intenso, riservato ai cosiddetti “dati sensibili” (art. 60, d. lgs. 196/2003).
    In conclusione deve sottolinearsi l’opportunità che ciascun Consiglio dell’Ordine, nell’ambito dell’autonomia garantita dall’attuale ordinamento, provveda ad adottare un proprio regolamento in materia, avendo riguardo ai principi ed ai casi di esclusione dell’accesso formulati in maniera generale dalla l. 241/1990 e dai relativi regolamenti attuativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 25 maggio 2005, n. 47

  • Si chiede (da parte del COA di Arezzo) di sapere se in relazione al disposto dell’art. 17, 2° comma e 1° comma, R.D.L. 1578/1933, sia possibile l’iscrizione nel “Registro Praticanti Avvocati” di un cittadino extracomunitario (russo), munito di laurea in giurisprudenza conferita da una Università degli Studi italiana (presso la quale è stato effettuato l’intero corso di studi), fornito di regolare permesso di soggiorno (rinnovato anno dopo anno) per motivi di studio, che verrebbe rinnovato in caso di iscrizione nel “Registro Praticanti Avvocati”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione è dell’avviso che al quesito debba essere data risposta positiva posto che a norma dell’art. 47 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale da parte di “stranieri” in possesso di specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno che abbiano conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, e la conseguente loro iscrizione negli albi professionali sono formalità consentite “indipendentemente” dal possesso della cittadinanza italiana.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 25 maggio 2005, n. 46

  • Il quesito (del COA di Catanzaro) riguarda, in materia disciplinare, la possibilità per gli autori di esposti di avere accesso ed estrarre copia delle deduzioni difensive e dei relativi allegati prodotti all’interno del susseguente procedimento.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La questione è stata oggetto di svariati pronunciamenti di questo Consiglio.
    La Commissione osserva in via generale che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241, si applica anche agli Ordini professionali, che, avendo natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti e autonome, sono soggetti a tale disciplina e devono dotarsi del regolamento dell’art. 24, comma 2, della legge medesima, per individuare le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne deriva che il diritto all’accesso è un vero e proprio diritto soggettivo e che le ipotesi di esclusione all’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 24, cui i regolamenti devono adeguarsi nell’indicazione dei documenti da sottrarre alla regola. Il diritto di accesso, peraltro, incontra dei limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridicamente rilevanti, a sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. St., sez. IV, 24.2.2000 n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento e non per i soggetti di cui all’art. 10.
    Parafrasando due recenti decisioni del Consiglio di Stato (Sez. IV, 29.4.2002 n. 2283 e 6.10.2001 n. 5291), va detto che, in ogni caso, il diritto di accesso non si configura come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’Amministrazione. Tale indirizzo trova sviluppo nella normazione secondaria attuativa dei principi di cui al citato art. 24.
    L’art. 2 D.P.R. 27.6.1992 n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all’art. 24, comma 2, della L. n. 241/1990) attribuisce il diritto di accesso a chiunque abbia “un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.
    A fronte del diritto di accesso, si pone, nel caso di specie, un altro diritto soggettivo pieno, il diritto alla riservatezza, dotato di copertura costituzionale (cfr. art. 2, e art. 14 Cost.)
    Già lo stesso art. 24 della legge 241/1990, al comma 2, prevede che il diritto di accesso incontri un limite nel diritto alla riservatezza, declinando peraltro il limite medesimo in termini relativi; se, infatti, altri limiti quali la sicurezza, la difesa nazionale, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico etc. etc. porterebbero alla negazione, nel caso concreto, del diritto di accesso, la lettera d) del citato comma 2 dispone che, in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi il diritto di accesso può essere escluso “….garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici”. Mera visione, dunque, e non diritto di estrarre copia degli atti.
    Il complesso quadro giuridico riferito va completato con la disamina dei più recenti esiti della giurisprudenza amministrativa in materia, la quale, nell’impossibilità di fissare in via generale ed astratta criteri di composizione di conflitti tra interessi tutti costituzionalmente fondati, ha sancito la necessita di una ponderazione concreta e specifica caso per caso, a cura dell’amministrazione interessata, e, nel caso, del giudice stesso.
    Con decisione n. 5873, resa in data 4 maggio – 7 settembre 2004, la sez. V del Consiglio di Stato “…rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall’amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 25 legge 241/1990….Tale soluzione comparativa può comportare che il diritto posto a base della istanza estensiva, pur se in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest’ultimo…”.
    La Commissione consultiva non può pertanto che fornire al Consiglio dell’ordine la propria ricostruzione dei termini giuridici della questione, così come descritti nel presente parere, senza peraltro sostituirsi nell’opera di prudente bilanciamento tra interessi concreti cui l’ordine, quale amministrazione competente, è chiamato nel caso di specie.
    Non può trascurarsi la circostanza che è intervenuta, assai recentemente, un’importante innovazione legislativa, ossia l’ampia riforma del procedimento amministrativo e del diritto d’accesso agli atti, introdotta con la l. 11 febbraio 2005, n. 15.
    La nuova normativa, che interviene novellando il testo della legge 241/1990, risponde alla necessità di dare maggiore specificazione precettiva ai principi generali che governano l’attività amministrativa.
    In tal senso si registra l’inclusione della “trasparenza” tra i principi generali: essa va ad affiancare economicità, efficacia e pubblicità (art. 1), dimostrando così un chiaro favore del legislatore per la conoscibilità dei procedimenti decisionali e del relativo iter logico e documentale.
    Tuttavia la legge di riforma interviene anche sulla disciplina specifica dell’accesso ai documenti, anche se le nuove norme non sono attualmente in vigore e diverranno operanti solo dopo l’emanazione di apposito regolamento (art. 23, l. 15/2005).
    È assai auspicabile che l’Esecutivo, nel disciplinare i casi di deroga al generalizzato diritto d’accesso tenga in debito conto le ragioni della tutela del decoro personale e professionale, valori assai delicati e che rischiano di essere danneggiati da una diffusione eccessivamente ampia degli atti del procedimento disciplinare. D’altronde la stessa legge prevede tra le ragioni di possibile deroga al diritto d’accesso, con formula più ampia rispetto al testo finora in vigore, proprio i casi in cui «i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari» (art. 24, l. 241/1990 novellato).
    In ogni caso, a diritto vigente, si ribadisce la centralità dell’Ordine nel considerare i contrapposti interessi in gioco, valutando sia le ragioni dell’accesso alla giustizia (di chi intende acquisire i documenti relativi al procedimento disciplinare) che quelle della riservatezza dell’incolpato; queste ultime divengono, nello spirito della normativa attuale e futura, sempre più invalicabili mano a mano che si avvicinano al nucleo privato della persona, come è dimostrato dal regime di tutela, particolarmente intenso, riservato ai cosiddetti “dati sensibili” (art. 60, d. lgs. 196/2003).
    In conclusione deve sottolinearsi l’opportunità che ciascun Consiglio dell’Ordine, nell’ambito dell’autonomia garantita dall’attuale ordinamento, provveda ad adottare un proprio regolamento in materia, avendo riguardo ai principi ed ai casi di esclusione dell’accesso formulati in maniera generale dalla l. 241/1990 e dai relativi regolamenti attuativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 25 maggio 2005, n. 45

  • Il quesito (del COA di Livorno) verte sulla possibilità di iscrivere nell’Albo degli avvocati un richiedente che rivesta le qualifiche di Direttore Generale e Capo di Gabinetto presso un’Amministrazione provinciale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Il caso prospettato è legato alla tematica della compatibilità con l’esercizio della professione forense di quelle figure di nuova concezione che hanno affiancato i dirigenti di ruolo degli enti locali.
    In particolare si rileva che diversi Comuni e Province hanno conferito l’incarico di Direttore Generale, senza però che ciò abbia dato luogo ad una casistica uniforme, posto che in taluni casi si è in presenza di meri coordinatori strategici dell’azione amministrativa, alla stregua di consulenti esterni alla struttura istituzionale, mentre- in altre circostanze- si assiste ad una vera e propria integrazione di dette figure, che assumono deleghe operative o vengono posti a capo del personale dipendente, con conseguente incardinamento nell’organico dell’ente.
    Ne consegue che il Consiglio dell’Ordine è tenuto a verificare, nel caso concreto, il tipo di rapporto effettivamente instauratosi tra il soggetto e l’ente, con particolare riferimento a talune circostanze che possano assumere un rilievo decisivo, quali la titolarità o meno di deleghe operative o poteri di gestione, al fine di valutare se sia integrata una effettiva violazione del divieto di assumere impieghi retribuiti a carico di enti pubblici, enunciato dall’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
    Nella ipotesi del Capo di Gabinetto, di cui al quesito in oggetto, la sussistenza della causa di incompatibilità pare profilarsi al di là di ogni ragionevole dubbio, giacché il Gabinetto del Presidente è, nella generalità dei casi, un vero e proprio organo dell’ente, con proprie attribuzioni ed un proprio personale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 25 maggio 2005, n. 44

  • Il quesito (del COA di Massa) verte sulla possibilità di iscrivere fuori del termine annuale ulteriori nominativi nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, in particolare con riferimento a coloro che abbiano maturato il requisito alla luce delle recenti modifiche legislative.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Il tema della natura della revisione annuale dell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, di cui all’art. 81, D.P.R. 115/2002, è già stato affrontato in altra circostanza e si ritiene di ribadire l’indirizzo secondo cui detto termine ha carattere ordinatorio, al solo fine di assicurare un aggiornamento periodico dell’elenco.
    Con ciò non si è inteso limitare il diritto di chi abbia titolo ad essere ammesso nell’elenco, cosicché una volta intervenuta la positiva deliberazione del Consiglio il richiedente potrà essere senz’altro essere iscritto nell’elenco, anche a prescindere dalla data in cui ha maturato i requisiti per l’iscrizione.
    Detta iscrizione potrà avvenire, perciò, sia a beneficio di coloro che abbiano maturato i requisiti alla data di entrata in vigore delle nuova normativa, sia di coloro che vi siano pervenuti successivamente.
    Si rammenta, peraltro, che questi ed altri profili relativi alle nuove norme di legge in tema di patrocinio a spese dello Stato sono state affrontate nella circolare n. 11-C/2005”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 43

  • Il quesito (del COA di Siena) riguarda la possibilità, per il praticante avvocato, di permanere iscritto nel registro speciale annesso all’albo, anche successivamente alla conclusione della pratica biennale ovvero al decorso del sessennio di abilitazione al patrocinio, in mancanza di una normativa sulla cancellazione del praticante.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Si ritiene di confermare, in questa circostanza, l’orientamento già espresso in altre circostanze (v. i pareri 21 marzo 2002, nn. 70-71, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 50 ss.), secondo il quale l’iscrizione nel registro dei praticanti ha precisi limiti temporali, posto che mantiene un necessario collegamento con l’effettivo svolgimento dell’attività di tirocinio, cosicché:
    – i praticanti non abilitati al patrocinio possono legittimamente essere cancellati dal registro nonappena sia emesso certificato di compiuta pratica (prassi già adottata da diversi Consigli dell’Ordine);
    – i praticanti abilitati possono legittimamente essere cancellati al decorso del sessennio previsto dalla legge e decorrente dalla data del giuramento avanti al Presidente del Tribunale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 42

  • Quesito del COA Gorizia

    Il quesito (del COA Gorizia) è articolato in 9 punti, riguardanti
    1) la sussistenza di “condotta specchiatissima ed illibata” in capo a colui che richiede coscientemente di essere ammesso a sostenere gli esami di Stato presso la Corte d’Appello incompetente per territorio, e/o interrompa la pratica e svolga un semestre integrativo al fine di affrontare l’esame presso altro distretto;
    2) se possa ritenersi deontologicamente rilevante l’iscrizione nell’albo di un Ordine presso il quale non si svolge l’attività principale e l’avvio di uno studio legale nel circondario ove non si è iscritti senza previa comunicazione;
    3) se possa negarsi l’iscrizione a colui che presenti un certificato di superamento dell’esame di abilitazione sostenuto attraverso un secondo certificato di compiuta pratica, integrativo di altro già ottenuto e se ciò debba considerarsi illecito disciplinare.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “La Commissione rileva che le questioni riguardanti la sussistenza o meno di un illecito disciplinare rientrano nelle competenze del Consiglio dell’Ordine locale, il quale dovrà pertanto dar luogo a procedimenti disciplinari ove ravvisi delle violazioni di carattere deontologico.
    Quanto, invece, alle questioni relative alla condotta di coloro che ottengano un secondo certificato di compiuta pratica e riescano, per mezzo di questo, a sostenere con successo l’esame di abilitazione alla professione forense, si ritiene che ad una Pubblica Amministrazione sia inibita la disapplicazione di atti emessi da altra Amministrazione, salva la possibilità di attivare eventualmente i rimedi previsti dall’ordinamento in sede giurisdizionale e di autotutela, nel rispetto delle forme e dei termini di legge.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 41

  • Il quesito (del COA di Bergamo) riguarda la possibilità, per un avvocato, di detenere quote in una società di persone senza poteri di gestione.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La partecipazione del professionista a società di persone pare senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale fintantoché queste non prevedono, nell’oggetto sociale o nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale. In tal caso l’avvocato potrà anche assumere poteri gestori.
    Ove, per converso, il caso riguardi società di persona aventi ad oggetto attività commerciale, la Commissione ritiene di confermare l’orientamento generale già espresso in varie occasioni, ai sensi del quale si ritiene sussistere certamente causa di incompatibilità quando l’avvocato assuma su di sé incarichi di gestione ed amministrazione (v., da ultimo, par. 23 maggio 2002, n. 75 in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 54 e par. 25 giugno 2003, n. 130, ivi, p. 98).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 40