Non vi è alcuna disposizione normativa in forza della quale sia imposta la cancellazione automatica dal Registro dei praticanti, ove l’iscritto abbia superato il periodo massimo di iscrizione al Registro stesso. Il venir meno del riconosciuto ius postulandi non comporta, infatti, anche il venir meno dello status stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale, ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso, con la conseguenza ulteriore che sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del COA. (Rigetta il ricorso avverso delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU, n. 12543/2006.
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La scadenza del termine sessenale di iscrizione nel Registro dei praticanti
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Procedimento disciplinare e convocazione del professionista davanti al COA locale
La mancata convocazione dell’interessato a chiarimenti prima dell’apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento stesso e del relativo provvedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell’attività del Consiglio anteriore all’apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedimentali previste per la fase successiva. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196 -
I limiti all’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare
La delibera con cui il COA apre il procedimento disciplinare a carico del professionista non statuisce, neppure implicitamente, sulla colpevolezza del professionista stesso, sicché essa non rientra, dal punto di vista letterale e sistematico, fra le “decisioni” suscettibili di gravame ex art. 50 RDL n. 1578/1933. Infatti, poiché il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa, detta delibera si inscrive nel sistema di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista, se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2011, n. 95
– Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 aprile 2011, n. 63 -
Il COA di Bari chiede di sapere se, ai fini del computo dei dodici anni di anzianità di esercizio professionale di cui all’art. 33 della Legge professionale (iscrizione all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori) possa e/o debba essere ricompreso il periodo di tirocinio.
La Commissione, esaminato il quesito, rende il parere richiesto nei termini seguenti.
L’art. 33 del R.D.L. n. 1578/33 (come mod. dall’art. 4, comma 1, della l. 27/1997) è molto chiaro nel prevedere che “gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’Albo speciale devono […] dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato dinanzi alle Corti d’Appello e ai Tribunali”.
Alla luce del dettato normativo, la risposta al quesito non può che essere negativa.Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 20 giugno 2012, n. 44
Quesito n. 167
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La dottoressa [omissis] chiede chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere un semestre di tirocinio durante il corso di studi universitari, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/12, conv. con l. n. 27/12.
Il quesito è inammissibile sia perché rivolto dall’interessato direttamente al CNF, sia perché riguarda questione attinente a soggetto nominativamente indicato.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 20 giugno 2012, n. 43
Quesito n. 165
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha richiesto, con nota del 29 maggio 2012, parere in ordine al seguente quesito: “se la carica di amministratore straordinario di Unità Sanitaria Locale, istituita con D.L. 6.2.1991 n. 35 convertito con modificazioni in L. 4.4.1991 n. 11, sia da ritenersi incompatibile con l’esercizio della professione forense”.
Osserva preliminarmente la Commissione che, ai fini del corretto inquadramento normativo della materia de qua, la normativa indicata nel quesito risulta abrogata ad effetto del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133) e che la disciplina legislativa di riferimento si individua nel Decreto Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il cui art. 3, comma 1 bis ha comportato la trasformazione della Unità Sanitaria Locale, originariamente organo della regione, in Azienda “con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale”. In considerazione di tale definizione, l’Azienda Sanitaria Locale viene comunemente inquadrata nella categoria degli enti pubblici economici.
L’amministratore straordinario (o, più propriamente, commissario straordinario) è l’organo apicale dell’ente che, sostituendo in virtù di provvedimento regionale il direttore generale, accentra i poteri di indirizzo e di gestione dell’ente stesso; si tratta, quindi, di una funzione di amministrazione attiva e di rappresentanza esterna dell’ente.
Il trattamento economico del commissario straordinario è espressamente previsto dalla legge e grava sul bilancio dell’ente pubblico.
La Commissione ritiene, pertanto, sussistere, sia per la natura dell’attività che per la sua remunerazione, i profili di incompatibilità all’esercizio della professione ed alla permanenza stessa nell’Albo, prescritti dall’art. 3, comma 2 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 20 giugno 2012, n. 42
Quesito n. 162
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L’Ufficio legale della Provincia di Padova chiede di sapere se un avvocato spagnolo stabilito, iscritto nell’apposita sezione speciale dell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Padova, possa svolgere l’attività forense d’intesa con un Avvocato dell’Ufficio legale della Provincia.
Premesso che la Commissione ritiene il quesito ammissibile, presupponendo che l’Ufficio legale della Provincia sia composto da più avvocati – e che dunque non sussista l’identificabilità della vicenda di cui al quesito – il parere è reso nei termini seguenti.
L’abogado stabilito può agire d’intesa con l’avvocato dell’Ufficio legale di Ente pubblico, nella misura in cui l’attività riguardi cause proprie dell’ente di appartenenza.Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 24 maggio 2012, n. 41
Quesito n. 161
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Il dr. [omissis] ha rivolto istanza direttamente al CNF per chiedere se la qualifica di coltivatore diretto, che sta per acquisire al fine di subentrare al padre nella condizione di terreni agricoli, è compatibile con la professione forense, alla quale intende avviarsi una volta superato il prescritto esame di abilitazione.
Il quesito è inammissibile sia perché rivolto dall’interessato direttamente al CNF, sia perché riguarda questione attinente a soggetto nominativamente indicato.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 24 maggio 2012, n. 39
Quesito n. 159
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La dottoressa [omissis], dottore commercialista in Civitavecchia chiede se un proprio cliente, regolarmente iscritto all’Albo forense di Civitavecchia, possa assumere la carica di Consigliere di Amministrazione con delega di poteri “tecnici”, che si sintetizzano nell’impegno del professionista nel tenere aggiornati gli organi esecutivi delle modifiche intervenute nel settore dei dispositivi medici ed integrativi alimentari e, conseguentemente, non di gestione dell’azienda; chiede, inoltre, se il proprio cliente possa parcellare i compensi previsti per la carica oppure trattare detti compensi quali redditi assimilabili a lavoro dipendente ovvero a collaborazione a progetto.
Il quesito, così come posto, presenta diversi evidenti profili d’inammissibilità, in primo luogo lo stesso risulta proposto da soggetto privo della legittimazione ad adire la Commissione. La stessa, infatti, può essere interpellata esclusivamente dai Consigli territoriali e da Enti statali, non da persone fisiche.
Inoltre, il quesito come proposto mancherebbe della astrattezza che deve necessariamente caratterizzare le richieste di parere rivolte alla Commissione. Dalla lettura della stessa, infatti, se bene non sia specificamente individuabile la parte interessata, è dato individuare una vicenda e una questione specifica, mentre la funzione impone alla Commissione la pronuncia su problematiche di carattere generale.
Il quesito è, pertanto, inammissibile.Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 24 maggio 2012, n. 37
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, con nota 24 aprile 2012 Prot. n. 2453, ha richiesto parere in merito al diritto di un avvocato domiciliatario di vedersi riconosciuto l’onorario a fronte della prestazione di attività ulteriore rispetto a quella di pura domiciliazione e , in specie, consistente nella redazione di una memoria difensiva, nella sottoscrizione degli atti predisposti dal collega dominus e nella partecipazione alle udienze di trattazione.
Osserva la Commissione che le prestazioni evidenziate nel quesito certamente esorbitano dagli adempimenti tipici del procuratore domiciliatario, presupponendo in effetti il coinvolgimento del professionista nel più ampio ambito delle attività di rappresentanza e difesa del cliente.
In tale prospettiva, all’avvocato domiciliatario compete senz’altro il compenso relativamente alla redazione di memorie difensive ed alla partecipazione alle udienze di trattazione, ancorché alle stesse abbia presenziato pure il collega dominus (in tal senso il parere 9 maggio 2007 n. 18 di questa Commissione); quanto alla sottoscrizione, la Commissione non ritiene che competano gli onorari salvo che non vi sia stata concreta partecipazione all’attività redazione dell’atto.
Nei termini predetti è il richiesto parere: la Commissione ritiene peraltro utile richiamare la previsione di cui all’art. 30 del Codice deontologico forense.Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 24 maggio 2012, n. 36
Quesito n. 155