Autore: admin

  • La questione sottoposta (dal COA di Treviso) attiene alla possibilità di iscrivere nel Registro dei praticanti una cittadina extracomunitaria, munita di regolare permesso di soggiorno, ed in possesso di laurea conseguita presso un’università italiana.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione è dell’avviso che al quesito debba essere data risposta positiva posto che a norma dell’art. 47 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale da parte di “stranieri” in possesso di specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno che abbiano conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, e la conseguente loro iscrizione negli albi professionali sono formalità consentite “indipendentemente” dal possesso della cittadinanza italiana.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 13 luglio 2005, n. 69

  • Il quesito (del COA Benevento) concerne l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati di un soggetto che rivesta la qualifica di direttore generale di un comune con rapporto di lavoro a tempo determinato.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene la richiesta di parere inammissibile, poiché contiene le generalità di un professionista specifico, mentre il regolamento istitutivo della Commissione impone di giudicare solo su fattispecie astratte.

    Tuttavia, in linea generale, si richiamano le proprie pregresse pronunce sul punto. In particolare nei casi già affrontati si è ritenuto incompatibile, ai sensi dell’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, l’incarico di direttore generale di un ente locale in tutti i casi in cui sussista un rapporto di subordinazione ovvero ove vengano attribuite deleghe operative o poteri gestori al professionista.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 13 luglio 2005, n. 68

  • Il quesito (del COA di Larino) riguarda la possibilità, apprezzati gravi motivi di salute, di concedere la continuazione della pratica legale anche dopo un’interruzione ultrasemestrale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione si rende chiaramente conto che possono esservi talune situazioni in cui risulta inadeguato il disposto del R.D. 37/1934, che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la interrompono per periodi superiori a sei mesi.

    Tuttavia la legge non è suscettibile di un’interpretazione derogatoria, non essendovi alcune elemento testuale che autorizzi siffatte eccezioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2005, n. 65

  • Il quesito (del COA di Savona) riguarda un’anticipazione di stampa, apparsa su un quotidiano della Liguria, la quale riferisce che il Comune di Savona avrebbe intenzione di procedere a convenzioni con avvocati per garantire prestazioni legali quale servizio sociale. Il COA chiede parere sulla legittimità di una simile iniziativa.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione premette che constata con sorpresa che il Presidente dell’Ordine si rivolge a Questo Consiglio con l’appellativo «codesta Associazione», e ricorda- al proposito- che il C.N.F. è un ente pubblico di rappresentanza istituzionale e non un’associazione.

    Nel merito non può esprimersi un’opinione su un’anticipazione giornalistica, senza peraltro avere piena cognizione del rapporto che il Comune intende instaurare con gli avvocati.

    Se esso si dovesse, ad esempio, limitare ad incarichi di consulenza, ciò rientra nella piena facoltà dell’ente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 13 luglio 2005, n. 64

  • Il quesito (del COA di Vigevano) riguarda la possibilità di fornire all’autore di un esposto, dal quale ha tratto origine un procedimento disciplinare, copia della decisione che ha definito il procedimento medesimo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La questione è stata oggetto di svariati pronunciamenti di questo Consiglio.
    La Commissione osserva in via generale che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241, si applica anche agli Ordini professionali, che, avendo natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti e autonome, sono soggetti a tale disciplina e devono dotarsi del regolamento dell’art. 24, comma 2, della legge medesima, per individuare le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne deriva che il diritto all’accesso è un vero e proprio diritto soggettivo e che le ipotesi di esclusione all’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 24, cui i regolamenti devono adeguarsi nell’indicazione dei documenti da sottrarre alla regola. Il diritto di accesso, peraltro, incontra dei limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridicamente rilevanti, a sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. St., sez. IV, 24.2.2000 n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento e non per i soggetti di cui all’art. 10.
    Parafrasando due recenti decisioni del Consiglio di Stato (Sez. IV, 29.4.2002 n. 2283 e 6.10.2001 n. 5291), va detto che, in ogni caso, il diritto di accesso non si configura come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’Amministrazione. Tale indirizzo trova sviluppo nella normazione secondaria attuativa dei principi di cui al citato art. 24.
    L’art. 2 D.P.R. 27.6.1992 n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all’art. 24, comma 2, della L. n. 241/1990) attribuisce il diritto di accesso a chiunque abbia “un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.
    A fronte del diritto di accesso, si pone, nel caso di specie, un altro diritto soggettivo pieno, il diritto alla riservatezza, dotato di copertura costituzionale (cfr. art. 2, e art. 14 Cost.).
    Già lo stesso art. 24 della legge 241/1990, al comma 2, prevede che il diritto di accesso incontri un limite nel diritto alla riservatezza, declinando peraltro il limite medesimo in termini relativi; se, infatti, altri limiti quali la sicurezza, la difesa nazionale, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico etc. etc. porterebbero alla negazione, nel caso concreto, del diritto di accesso, la lettera d) del citato comma 2 dispone che, in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi il diritto di accesso può essere escluso “….garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici”. Mera visione, dunque, e non diritto di estrarre copia degli atti.
    Il complesso quadro giuridico riferito va completato con la disamina dei più recenti esiti della giurisprudenza amministrativa in materia, la quale, nell’impossibilità di fissare in via generale ed astratta criteri di composizione di conflitti tra interessi tutti costituzionalmente fondati, ha sancito la necessita di una ponderazione concreta e specifica caso per caso, a cura dell’amministrazione interessata, e, nel caso, del giudice stesso.
    Con decisione n. 5873, resa in data 4 maggio – 7 settembre 2004, la sez. V del Consiglio di Stato “…rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall’amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 25 legge 241/1990….Tale soluzione comparativa può comportare che il diritto posto a base della istanza estensiva, pur se in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest’ultimo…”.
    La Commissione consultiva non può pertanto che fornire al Consiglio dell’ordine la propria ricostruzione dei termini giuridici della questione, così come descritti nel presente parere, senza peraltro sostituirsi nell’opera di prudente bilanciamento tra interessi concreti cui l’ordine, quale amministrazione competente, è chiamato nel caso di specie.
    Non può trascurarsi la circostanza che è intervenuta, assai recentemente, un’importante innovazione legislativa, ossia l’ampia riforma del procedimento amministrativo e del diritto d’accesso agli atti, introdotta con la l. 11 febbraio 2005, n. 15.
    La nuova normativa, che interviene novellando il testo della legge 241/1990, risponde alla necessità di dare maggiore specificazione precettiva ai principi generali che governano l’attività amministrativa.
    In tal senso si registra l’inclusione della “trasparenza” tra i principi generali: essa va ad affiancare economicità, efficacia e pubblicità (art. 1), dimostrando così un chiaro favore del legislatore per la conoscibilità dei procedimenti decisionali e del relativo iter logico e documentale.
    Tuttavia la legge di riforma interviene anche sulla disciplina specifica dell’accesso ai documenti, anche se le nuove norme non sono attualmente in vigore e diverranno operanti solo dopo l’emanazione di apposito regolamento (art. 23, l. 15/2005).
    È assai auspicabile che l’Esecutivo, nel disciplinare i casi di deroga al generalizzato diritto d’accesso tenga in debito conto le ragioni della tutela del decoro personale e professionale, valori assai delicati e che rischiano di essere danneggiati da una diffusione eccessivamente ampia degli atti del procedimento disciplinare. D’altronde la stessa legge prevede tra le ragioni di possibile deroga al diritto d’accesso, con formula più ampia rispetto al testo finora in vigore, proprio i casi in cui «i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari» (art. 24, l. 241/1990 novellato).
    In ogni caso, a diritto vigente, si ribadisce la centralità dell’Ordine nel considerare i contrapposti interessi in gioco, valutando sia le ragioni dell’accesso alla giustizia (di chi intende acquisire i documenti relativi al procedimento disciplinare) che quelle della riservatezza dell’incolpato; queste ultime divengono, nello spirito della normativa attuale e futura, sempre più invalicabili mano a mano che si avvicinano al nucleo privato della persona, come è dimostrato dal regime di tutela, particolarmente intenso, riservato ai cosiddetti “dati sensibili” (art. 60, d. lgs. 196/2003).
    Deve, da ultimo, notarsi che la comunicazione della sola decisione è assai meno suscettibile di ledere i diritti di riservatezza rispetto alla divulgazione dei documenti acquisiti nel corso del procedimento. In tal senso il Consiglio dell’Ordine potrà legittimamente rifiutare la consegna di copia della decisione solo ove sussistano gravi e comprovati elementi tali da far ritenere che la riservatezza ed il decoro dell’incolpato sarebbero gravamente pregiudicati dalla conoscenza del documento.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 13 luglio 2005, n. 63

  • Il quesito (del COA di Perugia) riguarda la possibilità, nel caso di impugnazione di un decreto di espulsione, di prestare patrocinio a spese dello Stato anche da parte di avvocati non iscritti nello speciale elenco di cui all’art. 81 del T.U. delle spese di giustizia.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Deve considerarsi in proposito il disposto del D.P.R. 286/1998 (così come modificato dal decreto-legge 241/2004 convertito nella l. 271/2004), il quale, all’art. 13, comma 8, prevede che «lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete». La disposizione intende senza ragionevole dubbio richiamare l’istituto del patrocinio a spese dello Stato nel suo complesso, anche se lo straniero vi è ammesso senza una preventiva valutazione delle sue condizioni reddituali.

    Il beneficio dell’assistenza legale a carico della collettività è accompagnato, nella sua attuale disciplina (artt. 80 ss., D.P.R. 115/2002), da una serie di garanzie di qualità e regolarità della prestazione del professionista. In particolare riveste tale funzione di garanzia l’obbligo di iscrizione in apposito registro, con preventivo vaglio dell’Ordine di appartenenza, dell’avvocato interessato a svolgere tale tipo di difese.

    Alla tassativa previsione in tal senso dell’art. 80, primo comma, del D.P.R. 115/2002, potrebbe derogarsi solo per espressa disposizione del legislatore in tal senso.

    L’ipotesi ricostruttiva avanzata dal Consiglio dell’Ordine di Perugia non può pertanto condividersi”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 13 luglio 2005, n. 61

  • Il quesito (del COA di Firenze) riguarda una serie di problematiche collegate al tema delle indagini difensive.

    In particolare si chiede:
    a) se sia consentito al difensore consegnare al proprio cliente il verbale delle indagini difensive prima che esso venga utilizzato nel procedimento penale;
    b) se la consegna sia possibile dopo l’utilizzo nel procedimento penale;
    c) se per “uso nel procedimento”, alla luce anche dell’art. 52 cod. deont., possa considerarsi anche il deposito agli atti del Pubblico Ministero;
    d) se il dovere di mantenere il segreto professionale possa estendersi alla non rivelazione del contenuto delle indagini difensive al cliente;
    e) se possa considerarsi “rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito” quella finalizzata all’utilizzo in giudizio civile connesso, ove il cliente sia parte.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Si deve premettere che la materia trattata presenta ancora profili di incertezza, come palesato dalla proposta di legge, tuttora pendente in Parlamento con il numero AC-5458, che si propone di dare un’interpretazione autentica alle norme sulle indagini difensive, nel senso di escludere in ogni caso la qualità di pubblico ufficiale in capo all’avvocato che realizzi tali indagini.
    Ciò premesso, si esprimono i seguenti indirizzi generali.
    Quanto ai quesiti sub a) e b) deve ritenersi, data la normativa vigente, che sia senz’altro possibile la consegna del verbale d’indagine al cliente successivamente all’utilizzo processuale; viceversa deve considerarsi non espressamente vietata ma poco opportuna la rivelazione allo stesso in fase anteriore.
    Rispetto all’atto che sia idoneo a determinare l’avvenuto utilizzo nel procedimento penale del verbale di indagini (punto c)), si ritiene che il deposito agli atti del P.M. possa essere sufficiente a configurare tale evento.
    Rispetto, da ultimo, ai problemi prospettati sub d) ed e), si evidenzia che il segreto deve valere in ogni caso nei confronti di terzi e che ne è esclusa, di per sé, la figura del cliente. Analogamente deve ritenersi che l’utilizzo in procedimenti giudiziari collegati nell’interesse dell’assistito configuri una giusta causa di rivelazione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 25 maggio 2005, n. 60

  • Viene posto il quesito (da parte del COA di Massa) se un avvocato iscritto ad altro Ordine possa richiedere di essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da Ordine diverso.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Osserva la Commissione – sulla scorta dei principi fissati nella circolare che il Consiglio Nazionale Forense ebbe a diramare il 17 luglio 2002 (in Guida al Diritto, 7, 2002, 160 e segg.) – che l’istituzione degli elenchi “degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato” compete esclusivamente, a mente dell’articolo 80 del TU approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115, ai Consigli dell’Ordine che hanno sede nel distretto di Corte d’Appello. Ciò non significa, tuttavia, che alla formazione di tali elenchi non debbano concorrere i Consigli dell’Ordine circondariali. Anzi. Questi ultimi, infatti, curando la tenuta degli albi ed essendo i titolari dell’esercizio dell’azione disciplinare sui loro iscritti, sono i soli in grado di concretamente valutare la sussistenza, o meno, dei requisiti necessari per l’inserimento nell’elenco degli avvocati iscritti negli albi da loro tenuti. Anche se sarà, poi, il Consiglio dell’Ordine che ha sede nel distretto di Corte d’Appello a istituire materialmente l’elenco.

    Da ultimo è intervenuta in materiale la legge 24 febbraio 2005, n. 25, che ha modificato le norme di cui al citato T.U. del 2002, permettendo la scelta di «difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto», facendo così venir meno qualsiasi interesse a chiedere l’iscrizione presso altro Ordine, che deve essere pertanto negata.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 25 maggio 2005, n. 56

  • Il quesito (del COA di Rovereto) riguarda un soggetto che riveste la qualifica di giudice onorario e che è stato iscritto nel registro dei Praticanti, in considerazione dell’equipollenza tra svolgimento di funzioni giurisdizionali e pratica forense disposto dal RDL 1578/1933. Si chiede se il soggetto possa essere altresì abilitato al patrocinio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene, confermando svariate precedenti decisioni, che la pratica legale deve sempre essere strumentale al superamento del successivo esame di abilitazione.
    L’equiparazione tra pratica legale e svolgimento di talune funzioni giurisdizionali per un periodo analogo, disposta dall’art. 18, RDL 1578/1933, ha la funzione di sostituire il periodo di tirocinio, non quello di garantire l’iscrizione nel Registro dei Praticanti.
    Nel caso di specie, il richiedente potrà direttamente sostenere l’esame di abilitazione ma non ha titolo per essere iscritto nel Registro dei Praticanti né per conseguire l’abilitazione al patrocinio.
    Sul più generale tema generale del permanere dell’iscrizione nel Registro si ritiene di confermare l’orientamento già espresso in altre circostanze (v. i pareri 21 marzo 2002, nn. 70-71, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 50 ss.), secondo il quale l’iscrizione nel Registro dei Praticanti ha precisi limiti temporali, posto che mantiene un necessario collegamento con l’effettivo svolgimento dell’attività di tirocinio, cosicché:
    – i praticanti non abilitati al patrocinio possono legittimamente essere cancellati dal registro nonappena sia emesso certificato di compiuta pratica (prassi già adottata da diversi Consigli dell’Ordine);
    – i praticanti abilitati possono legittimamente essere cancellati al decorso del sessennio previsto dalla legge e decorrente dalla data del giuramento avanti al Presidente del Tribunale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 25 maggio 2005, n. 55

  • Il quesito (del COA di Massa) riguarda il caso di un laureato in giurisprudenza, già abilitato al patrocinio e poi cancellato per decorso del termine di sei anni all’uopo previsto, il quale si stabilisca in altro distretto di Corte d’Appello, ivi esercitando l’attività di “consulenza legale”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Nel nostro ordinamento l’attività di consulenza legale non rientra tra quelle riservate ai professionisti iscritti nell’Albo degli Avvocati.

    Essa può essere svolta di chiunque, purché non si fregi del titolo di “avvocato” o induca la clientela a ritenere che egli sia un professionista abilitato alla professione forense.

    In tal senso non assume rilevanza né l’avvenuta cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio, né la circostanza che il soggetto sia stato iscritto come praticante nell’ambito di altro distretto di Corte d’Appello.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 25 maggio 2005, n. 50