Autore: admin

  • Il quesito (del COA di Paola) verte sulla possibilità di iscrivere, fuori del termine annuale previsto, ulteriori nominativi nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, e – se sì – sull’eventualità che i professionisti così inseriti assumano patrocini a carico dell’Erario prima di detta data.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di ribadire quanto già sostenuto nella circolare del C.N.F. n. 11-C/2005 e confermato nella propria giurisprudenza (v. parere 27 aprile 2005, n. 43), ossia che il termine annuale per la revisione dell’elenco dei professionisti abilitati alla difesa a spese dello Stato è di carattere ordinatorio, cosicché alla richiesta di iscrizione si potrà dar corso in ogni momento dell’anno.

    Una volta perfezionata l’iscrizione essa ha piena e completa efficacia, di talché l’avvocato potrà legittimamente assumere la difesa di soggetti ammessi (o da ammettersi) al patrocinio a spese dello Stato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 novembre 2005, n. 87

  • Il quesito (del COA di Perugia) attiene la validità, ai fini dell’ammissione all’esame di avvocato, di un certificato di compiuta pratica rilasciato al termine di un periodo di un solo anno, come previsto dalla normativa vigente fino al 1985.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Per sostenere l’esame di abilitazione professionale e per ottenere il conseguente diritto all’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
    In particolare è necessario avere riguardo al testo della norma come attualmente vigente, posto che non è il certificato di compiuta pratica in sé stesso a costituire requisito ai fini dell’iscrizione, quanto il suo contenuto, ossia il decorso del periodo di pratica legale prescritto, oggi necessariamente biennale.

    La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, peraltro, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.

    Pertanto chiunque intenda oggi sostenere l’esame di abilitazione professionale dovrà aver regolarmente atteso a due anni di pratica legale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 84

  • Il quesito (del COA di Piacenza) attiene all’ipotesi in cui, a seguito di impugnazione, il Consiglio Nazionale Forense ha riformato la decisione comminata dal Consiglio territoriale, comminando la sanzione dell’avvertimento in luogo della censura. L’Ordine remittente chiede di sapere a chi sia attribuita la competenza ad eseguire la decisione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Osserva la Commissione che l’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver previsto che la competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione, precisa che “Il Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell’altro Consiglio”.

    Sulla scorta di tale inequivoco dato normativo ritiene quindi la Commissione che l’esecuzione delle deliberazioni con le quali sono irrogate le sanzioni disciplinari debba essere necessariamente ed esclusivamente attuata dal Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista sanzionato è iscritto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2005, n. 83

  • Il quesito (del COA di Nola) riguarda la possibilità, per un avvocato che abbia ricoperto la carica di membro della Commissione per l’esame di abilitazione professionale nella sessione 2003-04, di candidarsi ed essere eletto alla carica di consigliere dell’Ordine.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Ai sensi dell’art. 22, comma 6, r.d.l. 1578/1933, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella l. 18 luglio 2003, n. 180, “gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni (per l’esame di avvocato, ndr) non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto”. Nonostante l’equivoco richiamo alla nozione di incandidabilità (la candidatura non assume, nel vigente ordinamento della professione, un rilievo giuridico, essendo possibile votare per qualsiasi iscritto nell’albo) la norma in questione dovrebbe essere interpretata nel senso dell’integrazione di una causa di ineleggibilità per le elezioni immediatamente successive al momento nel quale si è assunto l’incarico di componente della commissione o delle sottocommissioni per l’esame di avvocato. La causa di ineleggibilità si protrae, secondo la norma, fino alle elezioni immediatamente successive al momento nel quale, una volta espletate le relative funzioni, cessa la condizione di componente della commissione o delle sottocommissioni. E ciò in ragione del fatto che la disposizione non contempla la nomina a commissario o sottocommissario, bensì il fatto dell’aver ricoperto l’incarico.

    Tuttavia pare necessario tenere conto della buona fede e dell’affidamento del soggetto che ricade nella fattispecie descritta.

    In questo senso sarà necessario, al proposito, valutare se la nomina dei componenti della Commissione d’esame sia intervenuta prima o dopo il 22 luglio 2003, data di entrata in vigore della nuova normativa. Se la nomina è avvenuta in data successiva la causa di ineleggibilità deve ritenersi operante a tutti gli effetti; se – al contrario – è avvenuta in epoca precedente deve aversi riguardo al contegno tenuto dal professionista una volta avuta conoscenza della nuova norma: ove egli si sia prontamente astenuto dal partecipare ai lavori della Commissione e abbia rassegnato le proprie dimissioni potrà ritenersi eleggibile alla carica di Consigliere nel corso della successiva tornata elettorale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 novembre 2005, n. 82

  • Il quesito (del COA di Chieti) riguarda “la possibilità per un avvocato, regolarmente iscritto, di prestare la propria opera professionale, in via gratuita e sporadica, in favore di utenti di un consultorio familiare, a conclusione di un percorso formativo per il conseguimento di un master”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “È opinione della Commissione, ovvio essendo che il non uso è una facoltà dell’uso, che sia del tutto pacifico che l’avvocato possa rinunciare, sporadicamente, al compenso per l’attività svolta. Ove tuttavia non eserciti tale facoltà, l’avvocato deve osservare il principio della inderogabilità dei minimi tariffari sancito dall’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, pena la nullità della contraria sua determinazione.

    Ritiene pertanto la Commissione, facendo buon governo degli esposti principi, che una rinuncia totale, da parte dell’avvocato, alle proprie competenze, qualora la medesima rivesta il carattere della continuità o non sia ricollegabile ad un’autonoma causa di liberalità, in relazione a motivi etici o sociali meritevoli di tutela, possa ritenersi invalida e fonte di responsabilità di natura deontologica. Tanto più, poi, se la previsione della suddetta rinuncia, trovando ragione nell’interesse economico del professionista di consentire ai clienti un risparmio delle spese legali a fronte del vantaggio derivantegli dal prevedibile affidamento di pratiche future con preferenza e in danno di altri colleghi, finisca per dar luogo, attraverso la indebita derogabilità degli onorari minimi tariffari, ad ipotesi di procacciamento di clientela, con situazioni di anomala concorrenzialità tra gli iscritti.

    In definitiva, ove particolari ragioni suggeriscano all’avvocato di rinunciare al compenso o anche solo di ridurre i minimi di tariffa, sarà buona norma che egli si rivolga al Consiglio dell’ordine di appartenenza, cui per legge spetta di valutare le situazioni concrete sottoposte al suo esame, per avere, caso per caso, un parere preventivo al riguardo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2005, n. 81

  • Il quesito (del Comune di L.) riguarda la posizione deontologica di un consigliere comunale che assista un congiunto in una vertenza nella quale la controparte è rappresentata dal Comune medesimo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’art. 37 cod. deont. ha riguardo soprattutto al conflitto di interessi tra l’avvocato ed il suo assistito, pur specificando che l’attività difensiva non può concretarsi in un’interferenza con altri incarichi, anche extraprofessionali.

    La prima ipotesi pare, in linea generale, da escludersi alla luce del fatto che l’avvocato non è titolare, quale consigliere comunale, di un interesse personale alla soccombenza di un cittadino nell’ambito di un procedimento giudiziario in materia urbanistica.

    Né, d’altronde, pare che l’attività di rappresentanza in giudizio possa determinare una concreta interferenza con il mandato di consigliere comunale.

    Ciò premesso, la Commissione ritiene che non spetti ad essa, in ogni caso, valutare la sussistenza di profili di incompatibilità che esulano dalla deontologia forense ma che rientrano nella tutela degli interessi di altro ente, quale un Comune, allorché questo dovessero lamentare un pregiudizio cagionato dall’attività di un membro dei propri organi rappresentativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 80

  • Il quesito (del COA di Torino) riguarda la possibilità di ammettere alla pratica forense i soggetti in possesso di laurea triennale in scienze giuridiche.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Da una disamina dei provvedimenti normativi che hanno riformulato gli studi universitari individuando le classi di laurea (D.M. 4 agosto 2000, suppl. ord. n. 170 alla G.U. n. 245 del 19/10/2000) e le classi di laurea specialistica (D.M. 28 novembre 2000, G.U. n. 18 del 23/01/2001), risultano sussistere un’unica classe di laurea (triennale) in “scienze giuridiche” (classe n. 31) ed un’unica classe di laurea specialistica in “giurisprudenza” (classe n. 22/S).

    La laurea specialistica in giurisprudenza, dunque, presenta non solo contenuti in tutto e per tutto simili alla “vecchia” laurea in giurisprudenza, ma – ciò che è più importante – ripete dalla precedente la stessa denominazione legale, con in più l’attributo “specialistica”, comune a tutte le lauree di cui alla recente riforma. Un dottore magistrale (questo il titolo che spetta ad un laureato “specialistico”) in giurisprudenza è pertanto, a tutti gli effetti, un “laureato in giurisprudenza”. Pare confermare l’indirizzo qui assunto il fatto che il d.m. 22 ottobre 2004, disponga, all’art. 13, comma 7, che “La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509”.

    Tale corrispondenza non può essere invece predicata per i titoli di diploma di laurea (triennale) in scienze giuridiche: lo impediscono le diverse attività formative indispensabili (a mero titolo di esempio, il laureato triennale non deve studiare il diritto processuale, né civile, né penale), ma soprattutto la diversa denominazione del relativo titolo di studio: un dottore in scienze giuridiche non è, evidentemente, un dottore in giurisprudenza.

    Deve dunque escludersi in maniera completa la possibilità, per un possessore di diploma di laurea triennale in scienze giuridiche, di sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense e, dunque, di essere ammesso alla pratica forense, che costituisce un periodo formativo univocamente rivolto all’abilitazione professionale.

    Alla medesima conclusione si perviene anche considerando argomenti di carattere sistematico, quali l’ordinamento delle scuole di specializzazione (alle quali può accedersi solo con laurea quadriennale del previgente ordinamento o con la laurea specialistica), ovvero la circostanza che il praticante può conseguire l’abilitazione al patrocinio per un periodo sessennale, e che tale prestazione professionale non può prescindere in alcun caso dalla conoscenza del diritto processuale e di altri insegnamenti impartiti solo nel corso degli studi specialistici.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 79

  • Il quesito (dell’Università LUMSA) verte sulla possibilità di ammettere all’esame per l’abilitazione alla professione forense (e di accettarne l’iscrizione a scuole di specializzazione per le professioni forensi) non solo i detentori di laurea specialistica in Giurisprudenza, ma anche coloro che abbiano conseguito la laurea triennale in Scienze giuridiche.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Da una disamina dei provvedimenti normativi che hanno riformulato gli studi universitari individuando le classi di laurea (D.M. 4 agosto 2000, suppl. ord. n. 170 alla G.U. n. 245 del 19/10/2000) e le classi di laurea specialistica (D.M. 28 novembre 2000, G.U. n. 18 del 23/01/2001), risultano sussistere un’unica classe di laurea (triennale) in “scienze giuridiche” (classe n. 31) ed un’unica classe di laurea specialistica in “giurisprudenza” (classe n. 22/S).

    La laurea specialistica in giurisprudenza, dunque, presenta non solo contenuti in tutto e per tutto simili alla “vecchia” laurea in giurisprudenza, ma – ciò che è più importante – ripete dalla precedente la stessa denominazione legale, con in più l’attributo “specialistica”, comune a tutte le lauree di cui alla recente riforma. Un dottore magistrale (questo il titolo che spetta ad un laureato “specialistico”) in giurisprudenza è pertanto, a tutti gli effetti, un “laureato in giurisprudenza”. Pare confermare l’indirizzo qui assunto il fatto che il d.m. 22 ottobre 2004, disponga, all’art. 13, comma 7, che “La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509”.

    Tale corrispondenza non può essere invece predicata per i titoli di diploma di laurea (triennale) in scienze giuridiche: lo impediscono le diverse attività formative indispensabili (a mero titolo di esempio, il laureato triennale non deve studiare il diritto processuale, né civile, né penale), ma soprattutto la diversa denominazione del relativo titolo di studio: un dottore in scienze giuridiche non è, evidentemente, un dottore in giurisprudenza.

    Deve dunque escludersi in maniera completa la possibilità, per un possessore di diploma di laurea triennale in scienze giuridiche, di sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense.

    Quanto all’aspetto dell’ammissione alla scuola di specializzazione, la legge espressamente esclude l’iscrizione dei laureati triennali alle scuole di specializzazione per le professioni legali: a tenore degli art. 2-bis e 2-ter del d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, così come introdotti dalla l. 13 febbraio 2001, n. 48, i titoli utili per l’iscrizione a dette scuole sono rappresentati, in via esclusiva, dalla laurea quadriennale prevista dal previgente ordinamento ovvero dalla laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 6 ottobre 2005, n. 78

  • Il quesito (del COA di Terni) concerne l’eventuale sussistenza di incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’assunzione della carica di difensore civico.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “La Commissione consultiva ritiene di confermare il proprio consolidato orientamento (cfr. parere n. 52/1995, in V. PANUCCIO (a cura di), I pareri del Consiglio nazionale forense, Giuffré, Milano, 1998, 51-52), che esclude la sussistenza di incompatibilità nel caso prospettato in ragione della inequivocabile natura tassativa delle cause di incompatibilità previste dall’art. 3 ord. prof., notoriamente insuscettibili di applicazione analogica, o di interpretazione estensiva.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 6 ottobre 2005, n. 77

  • Il quesito (del COA di Palermo) verte sulla possibilità, per il praticante avvocato, di ottenere il certificato di compiuta pratica, avendo effettuato l’intero anno di pratica, o parte di esso, nell’arco temporale nel quale frequenta la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16, d. lgs. 398/1997.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “1-. La questione propone argomenti sui quali – come ricorda il COA richiedente – il Consiglio Nazionale Forense ha già espresso un parere riportato, per l’importanza dell’argomento, nella circolare 30-B/2003 del 24.10.2003.
    Ivi, premessa l’illustrazione del quadro normativo, si ricordava che:
    1.1) ai sensi del D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del 30.1.2002) solo il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche “(…) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”;
    1.2) la frequenza di una delle suddette scuole è di per sé inidonea a garantire il beneficio di cui al D.M. cit.;
    1.3) la frequenza è compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica tradizionale ed in particolare con la partecipazione alle udienze;
    1.4) “(…) in ogni caso il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari”;
    1.5) l’iscritto nel registro il quale, frequentando la scuola, non ottenga il diploma, può – ai sensi dell’art. 1, 3° comma del DPR n. 101 del 1990 – utilizzare il dato della frequenza come se fosse relativa ad un corso post-universitario e quindi esonerarsi dalla sola pratica dello studio (e non dalla partecipazione alle udienze) per il periodo di un anno.

    2-. Ciò detto, la soluzione della questione suppone, nel quadro della conferma delle premesse poste dalla citata circolare, l’ulteriore precisazione dei nessi (e delle relative conseguenze) che si instaurano tra le principali norme che regolano la materia.
    Tra esse spicca, da un lato, l’art. 17, 1° comma, n. 5) del RDL 27.11.1938, n. 1578 (come modificato dall’art. 2 della legge n. 406 del 1985) e dall’altro il complesso normativo costituito dalla legge (delega) 15.5.1997, n. 127 (art. 17, 114° comma), dal decreto legislativo (di attuazione della predetta delega) 17.11.1997, n. 398 (art. 16) e dal D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 cit. (articolo unico).
    L’art. 17, 1° comma, n. 5 del RDL 1578/1933 cit. prevede che per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario, tra l’altro, aver compiuto (lodevolmente e proficuamente) un periodo di pratica frequentando, per almeno due anni consecutivi posteriormente alla laurea, lo studio di un avvocato, assistendo alle udienze civili e penali. A questa esigenza si finalizza l’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Con il secondo gruppo di norme si prevede (per quanto qui rileva) che il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per il periodo di un anno.
    Se da un lato è evidente che solo il conseguimento del diploma (e non la mera frequenza) assicura il risultato premiale sul fronte della pratica, dall’altro si potrebbe ritenere che quest’ultima, una volta conseguito diploma, è ridotta ad un anno e correlativamente ad un anno è ridotta la durata dell’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Questa conclusione combacerebbe anche con l’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che, nel riservare al regolamento da emanare con successivo D.M. la disciplina dei termini entro cui il diploma può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica (D.M. nella specie identificabile in quello n. 475 dell’11.12.2001), avverte che tale regolamento è adottato “(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio”.
    Ciò fa venire meno l’ipotetico contrario argomento per cui il decreto ministeriale non potrebbe novare la materia della pratica col ridurla ad un anno siccome norma di rango inferiore rispetto a quella dell’art. 17, 1° comma, n. 5) RDL 1578/1933 che quella pratica vuole sia svolta per due anni consecutivi dopo la laurea. Infatti, la normazione per decreto non incontra l’anzidetto limite stante il rinvio autorizzatorio contenuto nell’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che permette la posizione di una disciplina anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso.
    Tuttavia, l’interpretazione da preferire (per i motivi che ora si diranno) è quella per cui non è la durata della pratica (e la correlativa necessità di iscrizione nel registro), ma la sua modalità di attuazione ad essere stata oggetto di intervento novativo.

    3-. Infatti, l’art. 17, 114° comma della legge (delega) n. 127 del 1997, nell’autorizzare il Ministro a regolamentare la materia anche in deroga alla legislazione vigente, prevede che “(…) il diploma (…) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia (…) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica”.
    Ma un conto è la possibilità che un anno sia sostituito dal diploma, ferma rimanendo la pratica biennale, altro è dire che quest’ultima sia ridotta ad un anno.
    L’interpretazione letterale e sistematica fa ritenere che sia la prima la soluzione corretta e pertanto che il decreto ministeriale in commento abbia novato la sola modalità di computo del periodo biennale di pratica e non la sua durata; sotto il profilo letterale, infatti, alludere al “(…) compimento del relativo periodo di pratica” significa rimandare, con l’uso del termine relativo, al periodo di pratica previsto dalla legge (due anni) ed ammettere – con l’uso del termine compimento – che esso può ritenersi compiuto anche quando uno dei due anni sia sostituito dal diploma.
    Sotto il profilo dell’analisi di sistema, poi, non sfugge come la seconda soluzione assegna alla deroga della norma primaria operata dal regolamento, un ambito di incidenza modificatrice maggiore di quella frutto della prima opzione dato che quest’ultima circoscrive la novità normativa alla sola modalità di computo del periodo di pratica, questa restando per il resto non investita dalla modifica.
    Il riferimento ad un’interpretazione della norma condizionata anche dalla misura della deroga, valorizza il principio della eccezionalità del potere di modifica e della tendenziale conservazione dell’enunciato normativo.
    Si consideri poi che la seconda soluzione permetterebbe di ottenere il certificato di compiuta pratica anche prima del decorso di due anni dalla laurea (come invece richiesto dall’art. 17, 1° comma, n. 5) cit.) e ciò quale conseguenza della non coincidenza dell’anno solare con l’anno accademico, dato che il diploma può – dal punto di vista del computo in anno solare – essere conseguito dopo un anno e mezzo dall’iscrizione alla scuola.
    Ciò si tradurrebbe in forma di disparità di trattamento tra praticanti, alcuni dei quali costretti ed altri no, a rispettare il requisito del biennio senza che la discriminante possa nemmeno essere ricondotta un atto volitivo dell’interessato posto che l’attuale meccanismo di accesso alle scuole, basato sul numero chiuso, esclude che ci si possa iscrivere sol perché lo si voglia.
    La pratica resta pertanto quella biennale prevista dalla legge fondamentale, scandita da due anni consecutivi successivi alla laurea, spesi nella frequenza di uno studio legale e nella partecipazione alle udienze, un anno dei quali è sostituibile dal diploma in modo tale che il periodo complessivo di pratica non risulti inferiore al biennio solare (in termini, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22.12.2003, n. 3605; contra, TAR Lazio, Roma, sez. III, 23.03.05, n. 3312; TAR Calabria, Catanzaro, sez. III, 8.07.05, n. 1153; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 2.12.04, n. 8391; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 24.02.04, n. 506).

    4-. La conclusione porta a ritenere che l’iscrizione nel registro debba protrarsi per almeno due anni e, in conformità a quanto già ritenuto da questo Consiglio Nazionale Forense nella richiamata circolare, per uno di essi la pratica dovrà svolgersi in modo (per così dire) tradizionale, mentre per l’altro il consiglio dell’ordine interessato non potrà eccepire l’interruzione se la sua modalità di svolgimento tradizionale sia surrogata dall’ostensione del diploma.

    5-. Quanto detto, pur nella consapevolezza dell’opinione contraria di una parte della giurisprudenza amministrativa, sfugge alle critiche da taluno avanzate.
    Certamente inappropriata è quella con cui si denuncia un presunto effetto distorsivo conseguente al fatto che la frequenza della scuola, finalizzata al conseguimento del diploma, è (per il momento) biennale sicché la pratica si amplierebbe sostanzialmente a tre anni; così argomentando non si tiene conto di quanto già rilevato dal Consiglio Nazionale Forense nella citata circolare laddove si sottolinea che la frequenza è compatibile con lo svolgimento tradizionale della pratica.
    Di guisa che è certamente ammissibile una parziale sovrapponibilità di quest’ultima e della frequenza della scuola, considerando sia, in astratto, che la pratica è stata persino ritenuta compatibile con la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e dunque a maggior ragione lo è con la frequenza di una scuola, sia, in concreto, che quest’ultima è quasi dappertutto organizzata in modo tale da consentire ampia frequenza dello studio legale e delle udienze.

    6-. Non convince nemmeno l’argomento per cui, se l’iscrizione biennale nel registro attribuisce al consiglio dell’ordine un potere deontologico nei confronti del praticante, esso è in concreto inesplicabile per l’anno di svolgimento non tradizionale della pratica.
    Infatti, la presa deontologica si esprime anche in relazione a fatti e comportamenti estranei all’esercizio della pratica ma che siano idonei a produrre un riflesso deontologico, sicché poca conta che nell’anno di riferimento il praticante non esplichi attività tipica della pratica tradizionale rappresentando la sua iscrizione nel registro la precondizione per un controllo deontologico comunque possibile.

    7-. In conclusione, il conseguimento del diploma di cui si discute se esonera per un anno dall’effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall’art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 6 ottobre 2005, n. 72