Autore: admin

  • Il quesito (del COA di Pescara) verte sulla possibilità, per il praticante avvocato, di ottenere il certificato di compiuta pratica, avendo effettuato l’intero anno di pratica, o parte di esso, nell’arco temporale nel quale frequenta la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16, d. lgs. 398/1997.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    1-. La questione propone argomenti sui quali – come ricorda il COA richiedente – il Consiglio Nazionale Forense ha già espresso un parere riportato, per l’importanza dell’argomento, nella circolare 30-B/2003 del 24.10.2003.
    Ivi, premessa l’illustrazione del quadro normativo, si ricordava che:
    1.1) ai sensi del D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del 30.1.2002) solo il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche “(…) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”;
    1.2) la frequenza di una delle suddette scuole è di per sé inidonea a garantire il beneficio di cui al D.M. cit.;
    1.3) la frequenza è compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica tradizionale ed in particolare con la partecipazione alle udienze;
    1.4) “(…) in ogni caso il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari”;
    1.5) l’iscritto nel registro il quale, frequentando la scuola, non ottenga il diploma, può – ai sensi dell’art. 1, 3° comma del DPR n. 101 del 1990 – utilizzare il dato della frequenza come se fosse relativa ad un corso post-universitario e quindi esonerarsi dalla sola pratica dello studio (e non dalla partecipazione alle udienze) per il periodo di un anno.

    2-. Ciò detto, la soluzione della questione suppone, nel quadro della conferma delle premesse poste dalla citata circolare, l’ulteriore precisazione dei nessi (e delle relative conseguenze) che si instaurano tra le principali norme che regolano la materia.
    Tra esse spicca, da un lato, l’art. 17, 1° comma, n. 5) del RDL 27.11.1938, n. 1578 (come modificato dall’art. 2 della legge n. 406 del 1985) e dall’altro il complesso normativo costituito dalla legge (delega) 15.5.1997, n. 127 (art. 17, 114° comma), dal decreto legislativo (di attuazione della predetta delega) 17.11.1997, n. 398 (art. 16) e dal D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 cit. (articolo unico).
    L’art. 17, 1° comma, n. 5 del RDL 1578/1933 cit. prevede che per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario, tra l’altro, aver compiuto (lodevolmente e proficuamente) un periodo di pratica frequentando, per almeno due anni consecutivi posteriormente alla laurea, lo studio di un avvocato, assistendo alle udienze civili e penali. A questa esigenza si finalizza l’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Con il secondo gruppo di norme si prevede (per quanto qui rileva) che il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per il periodo di un anno.
    Se da un lato è evidente che solo il conseguimento del diploma (e non la mera frequenza) assicura il risultato premiale sul fronte della pratica, dall’altro si potrebbe ritenere che quest’ultima, una volta conseguito diploma, è ridotta ad un anno e correlativamente ad un anno è ridotta la durata dell’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Questa conclusione combacerebbe anche con l’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che, nel riservare al regolamento da emanare con successivo D.M. la disciplina dei termini entro cui il diploma può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica (D.M. nella specie identificabile in quello n. 475 dell’11.12.2001), avverte che tale regolamento è adottato “(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio”.
    Ciò fa venire meno l’ipotetico contrario argomento per cui il decreto ministeriale non potrebbe novare la materia della pratica col ridurla ad un anno siccome norma di rango inferiore rispetto a quella dell’art. 17, 1° comma, n. 5) RDL 1578/1933 che quella pratica vuole sia svolta per due anni consecutivi dopo la laurea. Infatti, la normazione per decreto non incontra l’anzidetto limite stante il rinvio autorizzatorio contenuto nell’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che permette la posizione di una disciplina anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso.
    Tuttavia, l’interpretazione da preferire (per i motivi che ora si diranno) è quella per cui non è la durata della pratica (e la correlativa necessità di iscrizione nel registro), ma la sua modalità di attuazione ad essere stata oggetto di intervento novativo.

    3-. Infatti, l’art. 17, 114° comma della legge (delega) n. 127 del 1997, nell’autorizzare il Ministro a regolamentare la materia anche in deroga alla legislazione vigente, prevede che “(…) il diploma (…) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia (…) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica”.
    Ma un conto è la possibilità che un anno sia sostituito dal diploma, ferma rimanendo la pratica biennale, altro è dire che quest’ultima sia ridotta ad un anno.
    L’interpretazione letterale e sistematica fa ritenere che sia la prima la soluzione corretta e pertanto che il decreto ministeriale in commento abbia novato la sola modalità di computo del periodo biennale di pratica e non la sua durata; sotto il profilo letterale, infatti, alludere al “(…) compimento del relativo periodo di pratica” significa rimandare, con l’uso del termine relativo, al periodo di pratica previsto dalla legge (due anni) ed ammettere – con l’uso del termine compimento – che esso può ritenersi compiuto anche quando uno dei due anni sia sostituito dal diploma.
    Sotto il profilo dell’analisi di sistema, poi, non sfugge come la seconda soluzione assegna alla deroga della norma primaria operata dal regolamento, un ambito di incidenza modificatrice maggiore di quella frutto della prima opzione dato che quest’ultima circoscrive la novità normativa alla sola modalità di computo del periodo di pratica, questa restando per il resto non investita dalla modifica.
    Il riferimento ad un’interpretazione della norma condizionata anche dalla misura della deroga, valorizza il principio della eccezionalità del potere di modifica e della tendenziale conservazione dell’enunciato normativo.
    Si consideri poi che la seconda soluzione permetterebbe di ottenere il certificato di compiuta pratica anche prima del decorso di due anni dalla laurea (come invece richiesto dall’art. 17, 1° comma, n. 5) cit.) e ciò quale conseguenza della non coincidenza dell’anno solare con l’anno accademico, dato che il diploma può – dal punto di vista del computo in anno solare – essere conseguito dopo un anno e mezzo dall’iscrizione alla scuola.
    Ciò si tradurrebbe in forma di disparità di trattamento tra praticanti, alcuni dei quali costretti ed altri no, a rispettare il requisito del biennio senza che la discriminante possa nemmeno essere ricondotta un atto volitivo dell’interessato posto che l’attuale meccanismo di accesso alle scuole, basato sul numero chiuso, esclude che ci si possa iscrivere sol perché lo si voglia.
    La pratica resta pertanto quella biennale prevista dalla legge fondamentale, scandita da due anni consecutivi successivi alla laurea, spesi nella frequenza di uno studio legale e nella partecipazione alle udienze, un anno dei quali è sostituibile dal diploma in modo tale che il periodo complessivo di pratica non risulti inferiore al biennio solare (in termini, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22.12.2003, n. 3605; contra, TAR Lazio, Roma, sez. III, 23.03.05, n. 3312; TAR Calabria, Catanzaro, sez. III, 8.07.05, n. 1153; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 2.12.04, n. 8391; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 24.02.04, n. 506).

    4-. La conclusione porta a ritenere che l’iscrizione nel registro debba protrarsi per almeno due anni e, in conformità a quanto già ritenuto da questo Consiglio Nazionale Forense nella richiamata circolare, per uno di essi la pratica dovrà svolgersi in modo (per così dire) tradizionale, mentre per l’altro il consiglio dell’ordine interessato non potrà eccepire l’interruzione se la sua modalità di svolgimento tradizionale sia surrogata dall’ostensione del diploma.

    5-. Quanto detto, pur nella consapevolezza dell’opinione contraria di una parte della giurisprudenza amministrativa, sfugge alle critiche da taluno avanzate.
    Certamente inappropriata è quella con cui si denuncia un presunto effetto distorsivo conseguente al fatto che la frequenza della scuola, finalizzata al conseguimento del diploma, è (per il momento) biennale sicché la pratica si amplierebbe sostanzialmente a tre anni; così argomentando non si tiene conto di quanto già rilevato dal Consiglio Nazionale Forense nella citata circolare laddove si sottolinea che la frequenza è compatibile con lo svolgimento tradizionale della pratica.
    Di guisa che è certamente ammissibile una parziale sovrapponibilità di quest’ultima e della frequenza della scuola, considerando sia, in astratto, che la pratica è stata persino ritenuta compatibile con la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e dunque a maggior ragione lo è con la frequenza di una scuola, sia, in concreto, che quest’ultima è quasi dappertutto organizzata in modo tale da consentire ampia frequenza dello studio legale e delle udienze.

    6-. Non convince nemmeno l’argomento per cui, se l’iscrizione biennale nel registro attribuisce al consiglio dell’ordine un potere deontologico nei confronti del praticante, esso è in concreto inesplicabile per l’anno di svolgimento non tradizionale della pratica.
    Infatti, la presa deontologica si esprime anche in relazione a fatti e comportamenti estranei all’esercizio della pratica ma che siano idonei a produrre un riflesso deontologico, sicché poca conta che nell’anno di riferimento il praticante non esplichi attività tipica della pratica tradizionale rappresentando la sua iscrizione nel registro la precondizione per un controllo deontologico comunque possibile.

    7-. In conclusione, il conseguimento del diploma di cui si discute se esonera per un anno dall’effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall’art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 27

  • Il quesito (del COA di Gorizia) concerne la materia dell’iscrizione nell’albo di soggetti in possesso di due certificati di compiuta pratica. Il Consiglio rimettente allega i nominativi degli interessati.

    Ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili a fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale. In via generale si deve, peraltro, ricordare che ad una Pubblica Amministrazione è inibita la disapplicazione di atti emessi da altra amministrazione, salva la possibilità di attivare eventualmente i rimedi previsti dall’ordinamento in sede giurisdizionale e di autotutela.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 26

  • Il quesito (del COA di Vigevano) concerne la compatibilità di contemporaneo esercizio della professione di avvocato e di ragioniere commercialista.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione, sulla scorta di pareri già precedentemente espressi, che le incompatibilità con l’esercizio della professione forense, tra le quali non figura l’iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, elencate all’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, abbiano il carattere della tassatività. Da ciò deriva che l’iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, e il conseguente esercizio della relativa professione, è compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 25

  • Quesito del COA Perugia

    Il quesito (del COA Perugia) concerne:
    a) la possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, cui venga richiesto parere di congruità su parcelle presentate dal difensore d’ufficio, di estendere la propria cognizione anche alle procedure esperite dall’Avvocato ai fini del recupero del credito professionale;
    b) la condotta che il Consiglio dell’Ordine deve tenere alla luce dell’incerta giurisprudenza sull’addebitabilità all’Erario dei costi dell’infruttuoso procedimento di recupero nei confronti dell’assistito.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    “Ritiene la Commissione che la soppressione, all’art. 82, comma 1, del t.u. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, delle parole “e previo parere del consiglio dell’ordine”, avvenuta per effetto dell’art. 1, n. 322 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, renda superato il chiesto parere.
    Se mai, allo stato potrebbe porsi il problema del contrasto, frutto all’evidenza di un difetto di coordinamento, tra la norma appena citata e quella dell’art. 636 c.p.c. secondo la quale la richiesta di ingiunzione per onorari per prestazioni giudiziali (o stragiudiziali o rimborso spese fatte da avvocati) “deve (ancora, n.d.r.) essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni….corredata dal parere della competente associazione professionale”.
    Trattasi di problema, quello appena evidenziato, che andrà auspicabilmente risolto per via legislativa anche se, in via di interpretazione, una prima soluzione potrebbe venire dalla considerazione che quella di cui al ricordato D.P.R. 115/2002 e alla citata l. 311/2004 è legge che con la richiamata norma del c.p.c. sta in rapporto di legge speciale rispetto a quella di carattere generale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 23

  • Il quesito (del COA de La Spezia) concerne la ritualità dell’iniziativa che il Consiglio dell’Ordine vorrebbe assumere e consistente nello stipulare, a totale suo carico economico, una polizza assicurativa, molto vantaggiosa, a favore di tutti i propri iscritti che vedrebbero in tal modo assicurato il rischio di malattie o infortuni che dovessero colpirli.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “L’attività in questione non è espressione diretta di una funzione tipica attribuita dalla legge ai Consigli dell’Ordine degli avvocati; essa, piuttosto, costituisce manifestazione delle sue più generali prerogative di azione quale ente pubblico non economico (come ad es. potrebbe essere l’assunzione di personale, la stipula di contratti di somministrazione o di fornitura, o altro).
    Ne deriva che in questa sede non possono essere espresse valutazioni circa il comportamento che il Consiglio dell’Ordine può o non può tenere quale ente pubblico, nell’ambito della propria responsabile discrezionalità.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 22

  • Il quesito (del COA di Pisa) recita: “nel caso di avvocato docente universitario c.d. “a tempo pieno”, iscritto nell’Elenco speciale di cui all’art. 11, DPR 382/1980, e qualora si ritenga che in capo al medesimo residui un pur limitato jus postulandi, deve il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dare comunicazione all’Amministrazione universitaria di appartenenza dei provvedimenti disciplinari limitativi dell’esercizio dell’attività professionale consentita?”

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Non è legislativamente previsto alcun obbligo per il Consiglio dell’Ordine di effettuare comunicazione delle sanzioni alla Pubblica Amministrazione di appartenenza.
    Deve ritenersi, tuttavia, fondata la facoltà, per il Consiglio stesso di comunicare la circostanza, e ciò in applicazione del generale principio di collaborazione tra Amministrazioni.
    Non si può trascurare, tra l’altro, che l’Università detiene un interesse differenziato e qualificato alla conoscenza di una sanzione relativa ad un proprio dipendente, poiché questi conserva un residuale jus postulandi e proprio a beneficio dell’Ateneo, che deve quindi poter godere in maniera piena ed illimitata del proprio diritto alla difesa.
    La circostanza di fatto che il soggetto non abbia mai assunto incarichi nell’interesse dell’ente non può avere rilevanza, posto che l’Università potrebbe legittimamente deliberare di affidare un incarico difensivo senza particolari formalità e senza che siano necessari precedenti in tal senso.
    In applicazione dei principi poc’anzi esposti deve ritenersi sussistente l’obbligo, per il Consiglio, di comunicare i dati relativi a sanzioni disciplinari richiesti in via autonoma dall’Università.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 21

  • Il quesito (del COA di Torino) concerne la possibilità, per un avvocato incaricato della docenza a contratto di materie giuridiche presso un’università, di premettere la qualifica di “professore” e, nell’ipotesi affermativa, il diritto di utilizzare il titolo solo per la durata dell’incarico od anche oltre.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Al riguardo va premesso che il titolo di professore universitario suppone l’inquadramento dell’interessato nei ruoli dei professori di università conseguibile solo dopo il superamento delle prove concorsuali previste dalla legge.
    Va soggiunto che ai sensi dell’art. 17, 1° comma del vigente codice deontologico è consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale secondo correttezza e verità (1° comma).
    Ciò posto, il cd. professore a contratto non appartiene al ruolo dei professori universitari ma è parte di un contratto di prestazione d’opera intellettuale nel quale quest’ultima risulta limitata nel tempo; dal che deriva che l’interessato svolge, in questo caso, funzioni didattiche a termine (normalmente non eccedenti l’anno), senza che esse siano conseguenza dell’inserimento in ruolo.
    Una dicitura che non accompagnasse all’ostensione della qualifica di professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l’assunzione del titolo suddetto, sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa. Da ciò potrebbe derivare un sicuro effetto distorsivo d’ordine informativo essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz’altra limitazione, stia a significare che l’interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo.
    D’altra parte, traducendosi l’espletamento delle funzioni collegate al contratto in un’attività didattica, ai sensi dell’art. 17, 2° comma, punto II, lett. a) del cit. codice deontologico (che consente espressamente l’indicazione, tra gli altri, dei dati relativi all’attività didattica) deve ritenersi la correttezza ed ammissibilità di un’informazione che, attraverso l’indicazione del titolo di professore, dia conto dell’esercizio in atto di attività didattica.
    Dovendosi, pertanto, contemperare il diritto ad esporre i dati relativi all’attività didattica svolta con i principi di verità e correttezza, ne segue che l’avvocato interessato dovrà, a misura che intenda esporre il titolo di professore, aggiungere, subito dopo, la dicitura a contratto con indicata la materia insegnata e l’Università con la quale ha stipulato il contratto, limitandosi ad indicare tutto ciò per il solo e limitato periodo di durata del predetto contratto e non oltre.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 20

  • Il quesito (del COA di Massa) verte sulla possibilità di concedere l’iscrizione all’albo degli avvocati ad un soggetto che abbia rivestito la qualifica di segretario comunale, in quanto rivestente qualifica corrispondente a quella di dirigente superiore dell’Amministrazione civile dello Stato, ai sensi del D.P.R. 749/1972.

    “Il quesito adombra la possibilità di una lettura assai estensiva delle norme sull’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati.

    In particolare ci si deve riferire all’art. 30, R.D.L. 1578/1933, il quale prevede talune categorie di soggetti ammessi all’iscrizione di diritto.
    Si tratta, senza dubbio, di una fattispecie eccezionale, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica, a fronte delle disposizioni generali che disciplinano l’accesso all’Albo.
    Palesemente insussistente è, pertanto, la pretesa di chi faccia domanda di iscrizione all’albo sulla base di una equiparazione di proprie qualifiche, presenti o passate, a quelle tassativamente elencate dalla legge professionale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 18

  • Il quesito (del COA di Vicenza) verte sull’eventuale incompatibilità tra la contemporanea iscrizione nell’albo degli avvocati ed in quello degli agenti di calciatori, atteso che detta ultima attività è disciplinata dalla F.I.G.C. nell’ambito delle attribuzioni pubblicistiche proprie delle federazioni sportive, ed è pertanto da considerarsi come una vera e propria professione regolamentata. L’incompatibilità potrebbe derivare dalla facoltà di organizzare in forma imprenditoriale la professione di agente di calciatore e dalla caratteristica di obbligazione di risultato (anziché di mezzi) tipica del contratto di attività dell’agente di calciatori.

    “L’attività di agente di calciatori si configura come attività almeno parzialmente regolamentata, posto che esistono attribuzioni esclusive della categoria professionale, un albo ed un esame per accedervi. La F.I.G.C. ha emanato altresì un regolamento per l’esercizio della professione ed un “codice di condotta professionale”.

    L’attività assume più precisi contorni, da un punto di vista sostanziale, nel quadro delle norme civilistiche sulla conclusione di contratti nell’interesse di un terzo e, sul fronte delle modalità di esercizio della professione, nell’ambito della disciplina dettata dalle competenti federazioni sportive.
    Si deve senz’altro convenire con le pronunzie giurisprudenziali, diligentemente reperite da Codesto Consiglio, sulla circostanza che l’ordinamento sportivo presenta tratti di significativa regolamentazione pubblicistica e che, in tal senso, le federazioni sportive collegate al C.O.N.I. siano detentrici di un potere di normazione autonoma, che ha nel settore di attività della federazione il proprio naturale sbocco e ambito applicativo.
    Pare opportuno, peraltro, ai fini di accertare la compatibilità dell’attività di procuratore di calciatori con l’esercizio della professione forense, considerare da un punto di vista strettamente oggettivo oggetto e fine di detta attività.
    Essa, quanto all’attività che il procuratore deve svolgere, consiste nella rappresentanza- tendenzialmente prolungata nel tempo- dello sportivo o della società sportiva, al fine di concludere uno o più contratti di prestazione sportiva, verso un corrispettivo (art. 3, Regolamento F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatore). Sono presenti, dunque, da un punto di vista civilistico, elementi propri del contratto di mandato con rappresentanza (art. 1704 segg. c.c.) e di quello di mediazione (art. 1754 c.c.).
    L’attività dell’agente di calciatore si differenzia, peraltro, dalla mera prestazione di consulenza giuridica, posto che il procuratore si vincola all’interesse del cliente, può dare carattere imprenditoriale alla propria attività e, addirittura, cedere a società di capitali i diritti economici derivanti dalla propria attività (art. 4, comma 2, reg. F.I.G.C.).
    Le attività di avvocato e di agente di calciatori devono ritenersi, pertanto, incompatibili.
    Osta, infatti, in tal senso l’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ove prevede- tra le cause di incompatibilità- sia «l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui», sia «la qualità […] di mediatore».
    Depone nel senso della natura commerciale dell’attività anche la struttura del compenso per l’attività di agente di calciatori, posto che esso è «calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore risultante dal contratto depositato». Nel caso l’agente presti la sua opera a favore delle società sportive, invece, il “modello standard di contratto di rappresentanza” predisposto dalla F.I.G.C. prevede una somma forfettaria predeterminata.
    La retribuzione spettante all’agente è dunque riferita non alle singole attività poste in essere dal professionista, quanto ad un valore esterno quale il reddito complessivo del calciatore od una previa pattuizione a forfait.
    Tale struttura retributiva crea una comunanza di interessi tra il calciatore (o la società di calcio) e l’agente, il quale si trova senza dubbio in posizione di cointeressenza economica rispetto al rappresentato. Posto che l’interpretazione corrente ravvisa, in tale limitazione, la ratio di evitare ogni condizione di subalternità economica e gerarchica atta a compromettere il decoro e l’indipendenza del professionista forense.
    Dal punto di vista deontologico, poi, non può trascurarsi la circostanza che l’art. 45 cod. deont. forense vieta compensi legati ai beni propri del cliente o ai proventi economici da esso conseguiti giudizialmente od in via stragiudiziale.
    In tal senso l’incompatibilità tra le due professioni dal punto di vista retributivo sussiste in ogni caso, anche prescindendo dal considerare se l’obbligazione tipica dell’agente di calciatori sia di mezzi ovvero di risultato.
    Deve peraltro notarsi che, anche affermando l’incompatibilità tra le due professioni, l’avvocato può comunque svolgere attività a favore di calciatori e società calcistiche anche se non iscritto nell’albo degli agenti di calciatori, come previsto esplicitamente dalla stessa normativa professionale della F.I.G.C.: «Ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente» (art. 5, reg. F.I.G.C.).
    Questa norma assume importanza centrale al fine di valutare i rapporti tra le due attività professionali, poiché consente all’avvocato di svolgere attività professionale nell’interesse di calciatori e società sportive senza necessità di iscriversi nell’albo degli agenti di calciatori, e con l’unica, necessaria, limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell’avvocato.
    In tal senso l’iscrizione in entrambi gli albi non conferisce all’avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì produce l’unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell’ordinamento forense, posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita commissione insediata presso la Federazione Giuoco Calcio (art. 18, reg. F.I.G.C.) e sono rapportare al Codice di comportamento specifico della professione di agente.

    Per le suesposte considerazioni, ed in relazione al progressivo processo di strutturazione cui è andata incontro la professione di agente di calciatori, deve confermarsi ed integrarsi l’orientamento espresso in prima battuta nel parere 17 luglio 2003, n. 146 (in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 108).
    In conclusione, salva la possibilità di svolgere ogni attività conforme all’ordinamento forense nell’interesse di atleti e società sportive, deve essere negata, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori; coloro che già facciano parte di entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 16

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) concerne la possibilità di iscrivere nell’elenco speciale annesso all’Albo un segretario comunale cui deliberazioni amministrative del Comune abbiano conferito l’incarico del patrocinio e della difesa legale del Comune stesso, istituendo ufficio legale al quale è appunto preposto il segretario comunale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Confermando la propria costante giurisprudenza (cfr. parere n. 141, I pareri del Consiglio nazionale forense 1994-1997, a cura di V. Panuccio, Milano 1998, 163, e parere n. 179, ivi, 201), la Commissione ritiene che non sia possibile accogliere la domanda di iscrizione nell’Albo speciale del segretario comunale, difettando i requisiti di legge, ed essendo manifestamente altre le funzioni di tale pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e ss., d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [i commi 67 e ss. dell’art. 17 della legge n. 127/1997]”.
    Si considera, inoltre, che l’iscritto nell’albo speciale deve essere inserito in un ufficio che si occupi esclusivamente degli affari legali dell’ente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 15