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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha richiesto, con nota 20 aprile 2012 Prot. n. 2454/2012, il parere della Commissione in merito al seguente quesito: “Viola il principio deontologico di cui all’art. 28 c.d. l’avvocato il quale produce in giudizio una lettera dell’avversario, da questi non espressamente qualificata come riservata, che proponga il pagamento rateizzato di somma il cui importo era stato precedentemente oggetto di autonoma determinazione tra le parti mediante una scrittura privata?”.

    Osserva la Commissione che, dall’impostazione del formulato quesito, deve presumersi che la scrittura privata ricognitiva dell’obbligazione pecuniaria non contenga la determinazione convenzionale delle modalità di suo pagamento o contempli termini diversi di adempimento; di talché, la corrispondenza scambiata tra gli avvocati interessati possa contenere un quid pluris rispetto alla accordo privato di riferimento, integrandone o modificandone un aspetto sostanziale del contenuto.
    L’art. 28 del Codice deontologico forense, nel sancire (in via di principio generale e salve le eccezioni contemplate nei suoi tre canoni accessori) il divieto di produzione o riferimento in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega, assimila nella preclusione sia quella espressamente qualificata come riservata, sia quella contenente, comunque, proposte transattive.
    Il divieto non attiene, dunque, alla veste formale data alla corrispondenza con l’indicazione della sua riservatezza, bensì al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull’assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti rappresentate.
    A tenore del quesito, la corrispondenza in questione prospetta una modalità determinata di pagamento presumibilmente diversa da quella pattuita, evidentemente al fine di conseguire un’intesa novativa della scrittura privata stipulata dalle parti interessate.
    In tale prospettiva ricostruttiva, la Commissione ritiene che la detta corrispondenza non sia producibile in giudizio.
    Non opera, infatti, nei termini in cui il caso concreto è desumibile dal formulato quesito, la previsione del I canone dell’art. 28 del Codice deontologico forense, poiché la corrispondenza stessa, in quanto contenente una proposta nuova rispetto all’assetto di interessi portato dalla scrittura privata di riferimento, non può essere considerata meramente attuativa del medesimo
    Né il quesito, nella sua sintetica impostazione, consente alla Commissione di valutare l’eventuale incidenza sulla fattispecie del II canone dell’art. 28 del Codice deontologico forense, che facoltizza la produzione della corrispondenza che contenga assicurazione circa l’adempimento della prestazione dovuta dalla parte interessata.
    Si ribadisce pertanto la non producibilità in giudizio della corrispondenza di cui al quesito proposto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 24 maggio 2012, n. 35

    Quesito n. 154

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro ha richiesto, con nota 24 aprile 2012 Prot. n. 423/2012, parere in merito all’iscrizione nel Registro Praticanti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

    Il Consiglio rimettente, segnalando di avere già disposto l’iscrizione dell’interessato nel detto Registro, ha posto il quesito al fine di “verificare l’attuale stato giurisprudenziale e, se del caso, assumere un provvedimento di cancellazione”; a tale proposito, lo stesso Consiglio ha richiamato la sentenza 23 ottobre 2010 n. 138 con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto sussistere l’incompatibilità del praticante avvocato – seppur non ammesso al patrocinio – con l’appartenenza alle Forze dell’Ordine.
    Ha precisato, infine, il Consiglio rimettente che l’istanza di iscrizione dell’interessato evidenziava il principio di diritto esplicitato dalle SS. UU. Della Corte di Cassazione con la sentenza 26 novembre 2008 n. 28170.
    La Commissione ritiene di dover ribadire il costante orientamento segnato, in subiecta materia, dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, alla cui stregua l’appartenente alle Forze dell’Ordine, in considerazione dell’obbligo di rapporto o di denuncia funzionalmente connesso al suo status (che, a differenza di altre categorie di dipendenti pubblici, non consente di distinguere l’attività di servizio da quelle di altro genere), versa in situazione di immanente conflitto tra i doveri predetti e quello – non di meno rilevante ed altrettanto cogente – di riservatezza discendente dalla frequentazione dello studio professionale per l’esercizio effettivo della pratica forense.
    D’altro canto, il principio di diritto affermato dalle SS. UU. della Corte di Cassazione nella sopra indicata sentenza n. 28170/2008 non viene condiviso dalla Commissione nella parte in cui l’incompatibilità, quale preclusione all’esercizio professionale, viene riferita alla sola prestazione direttamente resa dal professionista, quindi, anche dal praticante avvocato abilitato. In tal modo, si perde di vista, con particolare riferimento al caso di specie, il profilo assorbente del doveroso inserimento del praticante avvocato nel contesto organizzativo e funzionale dello studio professionale anche in relazione all’art. 9, III canone del Codice deontologico forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 24 maggio 2012, n. 34

    Quesito n. 153

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede di sapere “se sia diritto dell’Avvocato Stabilito Abogado ottenere l’autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della Legge n. 53/1994”.

    Questa Commissione si è già pronunciata su analogo quesito con il parere 14 dicembre 2011, n. 97. L’orientamento ivi espresso può essere qui ribadito.
    Come è noto, infatti, la normativa di riferimento è, con riguardo alla figura dell’avvocato stabilito, quella recata dal D.Lvo n. 96 del 2 febbraio 2001, che ha regolamentato, in attuazione della Direttiva 98/5/CE, “l’esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea.”.
    L’art. 4 di detto decreto prescrive che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato nel nostro Paese nel rispetto delle previsioni recate dal R.D. n. 1578/33, e successive modificazioni, e della Legge n. 27/1997. E’ prevista, dal successivo art. 8, una sola limitazione all’esercizio dell’attività, costituita dalla necessità di “agire di intesa” con un avvocato italiano, il quale assicura i rapporti dell’avvocato stabilito verso l’autorità ed è garante del rispetto, da parte del medesimo, dei doveri che la legge vigente impone ai difensori.
    L’art. 6 del medesimo Decreto, infine, prevede che l’avvocato stabilito venga iscritto in una sezione speciale dell’Albo degli Avvocati costituito nella circoscrizione ove lo stabilito ha fissato la propria residenza, o domicilio.
    Va ora osservato che l’art. 1 della Legge n. 53 del 1994 consente di eseguire la notificazione personalmente dei propri atti giudiziari, a mezzo posta, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine al quale l’avvocato è iscritto. Il successivo art. 7, poi, subordina il rilascio dell’autorizzazione anzidetta all’inesistenza di procedimenti disciplinari pendenti, di sanzioni disciplinari più gravi della censura, ferma la facoltà del Consiglio dell’Ordine di revocare, anche cautelativamente, l’autorizzazione concessa per motivi di opportunità.
    Per le ragioni desumibili dalla chiara lettera delle norme richiamate, è opinione di questa Commissione che nulla osti a che l’avvocato stabilito, che è iscritto al relativo Albo speciale e che deve poter svolgere l’attività professionale con pienezza di facoltà, possa essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 53 del 1994, alla notifica personale, a mezzo posta, dei propri atti giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 24 maggio 2012, n. 33

    Quesito n. 148

  • Il COA Palermo chiede di sapere se l’art. 15 della legge n. 183/11 – recante innovazioni in materia di rilascio di certificati da parte della Pubblica Amministrazione e regime della loro producibilità nei rapporti interprivati – si applichi anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

    L’art. 15, nel modificare numerose disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, ha disposto – in particolare – che le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono producibili esclusivamente nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti tra questi ultimi e “gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47” dello stesso D.P.R. n. 445/2000, disponendo altresì che i certificati rilasciati dalla P.A. rechino apposita dicitura volta ad escluderne la producibilità nei rapporti con la P.A.
    Ritiene la Commissione che la norma, nella sua chiarezza, si applica evidentemente anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 24 maggio 2012, n. 32

    Quesito n. 147

  • L’Ordine degli avvocati di Lucca all’esito della Cassazione SSUU 22/12/2011 n. 2830, resa in materia di iscrizione degli abogados, ritiene opportuno conoscere l’orientamento del C.N.F. in merito.

    Sul punto ha già avuto modo di pronunciarsi il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 50 del 15/3/2012, riconfermando anche i principi che avevano già ispirato il parere n. 33/2011 di questa Commissione Consultiva.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 marzo 2012, n. 25

    Quesito n. 143

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, con nota del Presidente in data 9 febbraio 2012 Prot. n. 247/2012/GB/cm, ha formulato richiesta di parere in ordine al seguente quesito: “Può essere iscritto all’Albo Professionale e alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense l’Avvocato che abbia assunto la funzione di Garante per l’infanzia e l’adolescenza nella Provincia Autonoma di Bolzano?”.

    Ha segnalato il Consiglio rimettente, ad illustrazione del quesito, che un proprio iscritto, nominato Garante per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi della Legge Provinciale 26 giugno 2009 n. 3 della Provincia Autonoma di Bolzano, ha richiesto ed ottenuto la cancellazione dall’Albo degli Avvocati in considerazione del regime di incompatibilità, posto dall’art. 6, comma 6 dell’anzidetta Legge Provinciale, tra la carica di Garante e “l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio e professione”; trattandosi di “incarico politico”, il Garante rimane estraneo al ruolo del personale provinciale e non gode di trattamento previdenziale.
    In considerazione di tale circostanza, l’interessato ha formulato al Consiglio territoriale nuova istanza di iscrizione nell’Albo, motivandola con “la necessità di mantenere l’iscrizione ad un ente previdenziale che gli assicuri copertura previdenziale e pensionistica”.
    Riferisce, infine, il Consiglio territoriale che, in identica situazione e per la medesima ragione, altro Consiglio dell’Ordine avrebbe accolto la domanda di iscrizione di un Garante con la “raccomandazione” di astenersi dallo svolgimento di alcuna attività professionale.
    Ritiene la Commissione che la legislazione provinciale sopra richiamata delinei un regime nitido dell’incompatibilità funzionale connessa all’assunzione della carica di Garante, al quale viene ex lege precluso l’esercizio – per quanto infra rileva – dell’attività professionale; tale chiara prescrizione normativa risulta, inoltre, corroborata dall’ulteriore previsione, contenuta nell’art. 6, comma 7 della stessa Legge Provinciale, che subordina la nomina dell’interessato alla “previa dichiarazione scritta” attestante l’insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità ostative all’assunzione dell’incarico.
    L’art. 8 della Legge Provinciale n. 3/2009 evidenzia, altresì, il trattamento economico (stipendio annuo, indennità integrativa speciale, indennità di funzione direttiva) attribuito al Garante e gravante sul bilancio della Provincia.
    Pur incidendo prevalentemente il delineato sistema sullo status dell’interessato in relazione alla funzione di Garante, lo stesso si riflette anche sulla condizione soggettiva del medesimo ai fini del possesso dei requisiti legittimanti la reiscrizione nell’Albo; la titolarità di un ufficio retribuito integra, infatti, causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 3, comma 2 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.
    L’art. 16 del Codice deontologico forense impone, d’altro canto, all’avvocato il dovere di evitare situazioni di incompatibilità, risultando rilevante – secondo il Canone II della detta norma – la condotta di colui che abbia chiesto l’iscrizione nell’Albo in pendenza di cause di incompatibilità.
    Osserva la Commissione che la soluzione, indicativamente prospettata dal Consiglio rimettente con riferimento alla determinazione in materia di altro Consiglio dell’Ordine, di disporre l’iscrizione dell’interessato con l’impegno di quest’ultimo ad astenersi dall’esercizio professionale, non debba, per le ragioni esposte, essere condivisa, poiché essa, oltre a confliggere con l’espressa disciplina della L.P., introdurrebbe una preclusione all’esercizio ordinario della professione, direttamente conseguente all’iscrizione stessa e non suscettibile di compressione in via amministrativa, che non trova positivo riscontro in alcuna disposizione della legge Professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 24

  • Il COA di Rieti chiede se un iscritto, che in passato abbia ricoperto la carica di Senatore, possa utilizzare tale titolo ed in particolare la dicitura “Sen.” nella sottoscrizione degli atti giudiziari e nella corrispondenza.

    La risposta è nei seguenti termini:
    L’uso di far precedere la dicitura “Sen.” al proprio nome nella sottoscrizione degli atti giudiziari e della corrispondenza da parte del Senatore cessato dalla carica, ancorché possa apparire diretto all’accaparramento di clientela, è del tutto irrilevante sotto il profilo deontologico, atteso che si tratta di un vezzo di vanità entrato nella prassi che non fa impressione ad alcuno ed al più potrebbe far sorridere le anime semplici.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 marzo 2012, n. 23

  • Si chiede (da parte del COA di Cuneo) “se nell’ipotesi di totale omonimia di due Avvocati appartenenti allo stesso Foro, il più anziano ha il diritto ad ottenere che al proprio nominativo, nel relativo albo, sia aggiunta l’indicazione senior, pure in difformità delle risultanze anagrafiche”

    Va premesso che gli albi dei liberi professionisti sono ispirati, per loro stessa natura, ad un regime di piena pubblicità anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi adempiendo nell’ambito professionale, a quelle medesime finalità dei registri dello Stato Civile i cui dati consentono anche (ma non solo) l’identificazione delle persone.
    L’ente pubblico Consiglio dell’Ordine, preposto a’ sensi dell’art. 16 r.d. 1578/33 alla tenuta ed alla revisione dell’albo, deve recepire quei medesimi dati che risultano dai pubblici registri ed altri ulteriori (a seguito delle leggi 6/8/2008 n. 133 e 22/2/2010 n. 24), quali il codice fiscale e l’indirizzo di posta certificata.
    In tale contesto deve ritenersi che vi debba essere piena corrispondenza tra i registri di Stato Civile e gli albi professionali quanto ai dati identificativi degli iscritti non essendo tali dati nella libera disponibilità dell’interessato ma dovendo essere conformi alle risultanze anche anagrafiche.
    L’aggiunta dell’indicazione senior al proprio nominativo rientra quindi nell’ipotesi prevista dall’art. 89 DPR 396/2000 a norma del quale “… chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome… deve fare domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, indicando la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere”
    Deve conseguentemente ritenersi che, attesa la natura pubblica dell’albo professionale ex art. 16 Rdl 27/11/1933 n. 1578, non sussista per l’interessato diritto ad ottenere l’aggiunta del nome (titolo) senior in difetto del preventivo positivo esperimento della procedura di cui all’art. 89 DPR 396/2000, non potendo i dati contenuti nell’Albo essere difformi da quelli risultanti dai registri dello Stato Civile.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 marzo 2012, n. 21

    Quesito n. 138

  • L’Ordine di Sciacca chiede se sia consentita l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al patrocinio di un soggetto il quale presti servizio quale dipendente presso la Sezione di P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Palermo con la qualifica di P.G. e dichiari che espleterà pratica legale soltanto in materia civile e/o amministrativa.

    La questione dell’iscrizione tra i praticanti avvocati di soggetti che svolgano al momento funzioni di pubblica sicurezza ha fatto oggetto, come noto, di ripetuti pronunciamenti, tanto del Consiglio in sede giurisdizionale quanto della Commissione consultiva.
    Si deve senz’altro confermare il precedente e consolidato orientamento della Commissione che ravvisa nell’appartenenza alle forze dell’ordine un elemento ostativo all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.
    Sul tema sono, infatti, intervenuti diversi pareri fin dall’anno 2000.
    Orbene, ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza. Su tali soggetti, infatti, grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato. Non a caso infatti, similmente ai doveri che incombono sull’avvocato, anche il regolamento che disciplina la pratica forense afferma che la pratica debba essere svolta con “…assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza” (art. 1, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101). L’obbligo di riservatezza, in particolare, presenta profili di indubbia problematicità, ove si consideri che l’ispettore di P.S. ha comunque l’obbligo di rapporto, cioè il dovere di informare immediatamente i superiori e l’autorità giudiziaria competente qualora dovesse venire a conoscenza, per qualsiasi ragione, di una notitia criminis.
    A ciò si aggiunge che nell’ordinamento delle forze di polizia, a carattere militare e non, sono presenti elementi di subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l’indipendenza necessaria allo svolgimento di attività forensi.
    Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti.
    A nulla rileva l’esistenza di un’autorizzazione allo svolgimento della pratica forense, concessa da parte dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che detta autorizzazione è necessaria a tutelare l’interesse della P.A. a che il pubblico impiegato sia al suo esclusivo servizio e non percepisca compensi da terzi senza previo assenso dell’ufficio di appartenenza. Al contrario l’incompatibilità tra lo status di appartenente alle forze di polizia e la condizione di praticante avvocato scaturisce dalla necessità di tutelare il libero esercizio della funzione giudiziaria e dei diritti di difesa, che si collocano all’evidenza su di un altro piano.
    Va, tuttavia, segnalata la presenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, che ritiene il rischio di un “conflitto di appartenenza” limitato, e rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni. Detta giurisprudenza ritiene, inoltre, che la pratica legale svolta dai predetti agenti o funzionari di P.S. possa mantenere una propria ragione anche se ad essi è preclusa la successiva iscrizione nell’albo, poiché dovrebbe esser data loro la possibilità di “precostituirsi” un titolo professionale per eventuali scelte professionali future (si veda, in tal senso, la sentenza Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170).
    La Commissione, pur nella piena consapevolezza della possibilità che il descritto orientamento giurisprudenziale si affermi ulteriormente, ritiene lo stesso privo di pregio considerando ancora attuali le preoccupazioni che hanno determinato la pluriennale contraria prassi in quanto scaturenti dalla tutela della riservatezza e della fedeltà nella difesa dei diritti dei clienti. A tutto ciò si aggiunge la considerazione che la pratica forense non può essere limitata ad alcune materie ma deve riguardarle tutte.
    In conclusione, la Commissione ritiene che un dipendente dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato ovvero della Guardia di Finanza o comunque un Ufficiale di P.G. non possano essere iscritti nel Registro Praticanti proprio in funzione del rapporto con la P.A.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 20

    Quesito n. 136

  • Il quesito (del COA di Trani) riguarda la possibilità per i Consigli dell’Ordine Forense di richiedere certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, anche in seguito alle modifiche intervenute con la Legge Stabilità 2012 (art.15, Legge n.183/2011) al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa).

    Il Consiglio dell’Ordine formula il presente quesito in seguito alle modifiche intervenute con la Legge Stabilità 2012 (art.15, Legge n.183/2011) al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa).
    La norma ora prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti tra organi dell’amministrazione e i gestori di servizi pubblici dovendo essere sostituite dalle dichiarazioni (di autocertificazione) di cui agli artt. 46 e 47: ne deriva per i Consigli dell’Ordine, privi di accesso diretto alle banche dati dell’Amministrazione dello Stato contenenti, l’impossibilità di controllare la veridicità delle dichiarazioni presentate a corredo delle domande d’iscrizione negli albi professionali.
    Pare a questa Commissione certo che gli Ordini professionali, enti pubblici cui la legge demanda quale precipua funzione quella della tenuta degli albi, in mancanza di diretto collegamento ed accesso ai registri pubblici contenenti le informazioni sui requisiti d’ammissione agli albi ed agli elenchi dei professionisti, debbano poter richiedere e ottenere, come già in passato, le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, che per legge abbiano rilievo nell’esercizio dei controlli relativi all’esplicazione della funzione istituzionale sopra ricordata: questo naturalmente fino a che non sarà possibile accedere per altra più diretta via alle informazioni in questione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 28 marzo 2012, n. 19

    Quesito n. 135