Autore: admin

  • Il quesito proviene da un laureato in giurisprudenza, il quale riferisce di aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e di essere iscritto nell’albo dei promotori finanziari, e verte sulla possibilità di contemporanea iscrizione nell’albo degli avvocati e in quello dei promotori, nonché sulla facoltà di utilizzare il titolo di “avvocato” senza essere iscritto nel relativo albo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è irricevibile, poiché, ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale.

    Nel caso di specie l’eventuale violazione di norme relative all’iscrizione negli albi è di competenza del Consiglio dell’Ordine locale e può costituire oggetto di cognizione per il C.N.F. in sede d’appello.

    In termini generali, quanto all’uso del titolo in assenza di iscrizione nell’albo, si ricorda che Questa Commissione ha già avuto modo di precisare (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 37) che «La legge professionale collega, senza possibilità di equivoco, l’utilizzo del titolo di “avvocato”, non tanto all’astratta idoneità all’esercizio professionale, quanto all’effettiva iscrizione all’albo. L’unica deroga è rappresentata dalla possibilità di conservare il titolo per coloro i quali, cancellati per causa diversa dall’indegnità, siano stati effettivamente iscritti all’albo, e dunque abbiano avuto titolo per esercitare la professione in concreto, per un periodo di tempo breve o lungo».”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 14 dicembre 2005, n. 99

  • Il quesito (del COA di Cagliari) concerne la facoltà di svolgere una parte della pratica professionale in altri Paesi dell’Unione europea, e – in caso affermativo – quale sia la durata massima della permanenza all’estero e quali debbano essere i limiti ed i controlli che l’Ordine di appartenenza debba esercitare.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di dover confermare l’orientamento già espresso più volte sul punto (v. pareri nn. 8/1995, 11/1995, 163/1997, 166/1997, 86/2002 e 116/2003).

    In particolare si reputa che, considerando il quadro normativo attuale, l’esperienza svolta all’estero possa essere parificata alla pratica svolta in Italia per ciò che attiene alla frequenza della studio legale; tuttavia permane, per il praticante, l’obbligo di legge di presenziare ad un certo numero di udienze in Italia per ciascun semestre.

    L’assistenza a venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica dall’art. 6 del D.P.R. 101/1990, deve avvenire normalmente in forma diluita lungo l’intero periodo semestrale, così da garantire continuità ed assiduità nello svolgimento del tirocinio professionale.

    Si può, peraltro, nel caso di specie, ammettere una deroga a detta diluizione, allorché ciò sia giustificato da motivazioni documentate e meritevoli di considerazione, quali la permanenza all’estero del praticante, pur rispettando, in ogni caso, il numero minimo di udienze previsto per legge e – se del caso – le ulteriori disposizioni a carattere regolamentare deliberate in sede locale.

    Rimane ferma la facoltà del Consiglio dell’Ordine di procedere agli opportuni accertamenti ed alle valutazioni proprie del caso concreto, nonché di disporre il colloquio con l’interessato previsto dall’art. 7, comma terzo, del citato D.P.R. 101/1990.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 14 dicembre 2005, n. 98

  • Il quesito (del COA di Lecce) verte sulla possibilità di perseguire disciplinarmente un avvocato già cancellato dall’albo a seguito di provvedimento esecutivo, ancorché non ancora definitivo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene, sul punto, di confermare quanto già affermato nel recente parere 27 aprile 2005, n. 37, ossia che l’avvocato che subisce una sanzione a carattere interdittivo dell’esercizio professionale è sottratto all’esercizio del potere disciplinare dell’Ordine, che è espressione della supremazia speciale dell’Ente sulla comunità degli iscritti quale essa è al momento in cui detto potere si manifesta.

    Pertanto l’esercizio della potestà disciplinare, sia istruttoria che sanzionatoria, consegue sempre alla presenza del soggetto incolpato tra gli iscritti all’albo, posto che questa è la indefettibile condizione per affermare la giurisdizione del Consiglio sul soggetto.

    Ove, tuttavia, al momento della cancellazione, risultino esservi procedimenti disciplinari aperti a carico dell’iscritto o consistenti elementi che avrebbero portato il Consiglio ad aprire un procedimento disciplinare ulteriore, essi possono essere senz’altro valutati in una fase successiva, ove il cancellato faccia istanza di re-iscrizione ai sensi dell’art. 47 del RDL 1578/1933.

    In questo caso, infatti, il Consiglio dovrà valutare, per procedere alla nuova iscrizione, se il richiedente sia di «condotta specchiatissima ed illibata»: l’avere scontato il periodo minimo di cancellazione non esclude affatto che il Consiglio valuti tutte le altre circostanze del caso, essendo quella dell’art. 47 una valutazione della domanda dell’istante effettuata ex novo e non un atto dovuto, ed essendo esplicitamente affermata l’applicabilità del procedimento previsto per la prima iscrizione all’albo di cui all’art. 24”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 14 dicembre 2005, n. 97

  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Bologna) trasmette l’estratto di un proprio verbale, recante una delibera con la quale ha negato il rilascio di un certificato di compiuta pratica ad una praticante (della quale sono indicate le generalità), la quale lo aveva richiesto decorsi tre semestri di pratica tradizionale, uniti alla frequenza per un anno dell’Istituto di applicazione forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione deve astenersi da un pronunciamento nel merito, in quanto – ai sensi del proprio regolamento istitutivo – può esprimere il proprio avviso solo su quesiti riferiti a fattispecie astratte e non riferibili a singoli soggetti e non può pronunciarsi su provvedimenti di competenza degli Ordini locali i quali siano anche solo in ipotesi impugnabili avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale.

    Tuttavia la questione è stata oggetto di diversi recenti pronunciamenti e può quindi essere di utilità farne richiamo in questa sede.

    La Commissione ha costantemente ritenuto che, nonostante alcuni difformi pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa, la normativa in tema di scuole di specializzazione per le professioni legali non autorizzi in alcun caso all’ammissione all’esame di abilitazione a fronte di un periodo di esperienza post lauream inferiore ai due anni.

    In questo senso si era orientata la circolare 30-B/2003 del 24 ottobre 2003, e questo è l’orientamento confermato da recenti pareri della Commissione (cfr. par. 27 aprile 2005, n. 27, ed ivi diffuse argomentazioni).

    Deve, inoltre, ricordarsi che il caso degli istituti di cui all’art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, di cui qui si tratta, differisce da quello delle scuole di specializzazione per le professioni legali, le quali hanno durata biennale e rilasciano un diploma il cui valore rispetto alla pratica professionale è definito dal D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del 30.1.2002). Infatti, nel caso delle scuole di specializzazione la normativa vigente consente la sostituzione completa di un anno di pratica, mentre con la frequenza degli istituti di applicazione forense è possibile ottenere solo l’esenzione dalla frequenza dello studio del dominus, senza che ciò possa derogare alla durata complessiva dell’iscrizione nel registro dei praticanti né dalla partecipazione alle udienze.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 14 dicembre 2005, n. 96

  • Il quesito (del COA di Pescara) verte sull’applicabilità ai praticanti avvocati, i quali non abbiano richiesto l’abilitazione al patrocinio, delle norme in tema di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. 1578/1933.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Allo stato attuale la legislazione professionale non prevede alcuna estensione al praticante delle situazioni di incompatibilità previste per gli avvocati.

    Si deve confermare, peraltro, che le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli.

    Ciò premesso, non può escludersi che vi siano situazioni nelle quali, in concreto, il soggetto sia sottoposto ad obblighi gerarchici o di condotta di tale intensità da risultare non coniugabili con i doveri di indipendenza e riservatezza che sono imposti anche al praticante avvocato. Questo è il caso, che si è posto nel passato, della possibilità di svolgere la pratica per militari in servizio nei  Carabinieri o nella Guardia di Finanza, nei confronti dei quali vige un obbligo di denuncia di fatti di reato comunque appresi ed un intenso vincolo di subordinazione gerarchica. (cfr. parere 14 aprile 2000, n. 124, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1998-2000), Milano 2001, p. 97)”.

    A ciò si aggiunge la circostanza che i praticanti che esercitano altresì un’attività per la quale la legge prevede un’incompatibilità con la professione forense non possono ottenere l’abilitazione al patrocinio (cfr. parere 24 marzo 2000, n. 121, ivi, p. 95).”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 14 dicembre 2005, n. 93

  • Il Consiglio dell’Ordine di Treviso inoltra la lettera della dipendente di una società concessionaria della riscossione dei tributi, nella quale chiede se sia possibile la propria iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo riservato ai pubblici dipendenti.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione deve astenersi da un pronunciamento nel merito, in quanto – ai sensi del proprio regolamento istitutivo – può esprimere il proprio avviso solo su quesiti riferiti a fattispecie astratte e non riferibili a singoli soggetti e non può pronunciarsi su provvedimenti di competenza degli Ordini locali i quali siano anche solo in ipotesi impugnabili avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale.

    Cionondimeno la Commissione ritiene di ricordare che proprio il Consiglio in sede giurisdizionale si è già pronunciato sul punto con la sent. 23 novembre 2000, n. 183 (in Rass. forense, 2001, p. 395), ove si afferma che l’iscrizione nell’elenco di un dipendente di concessionario della riscossione va rigettata poiché «l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo è riservata ai professionisti dipendenti di enti pubblici, assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso; pertanto laddove non vi sia la garanzia del rapporto di pubblico impiego non può ammettersi l’iscrizione del professionista nell’elenco speciale, a nulla rilevando la funzione pubblica svolta dal datore di lavoro».”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 92

  • Il quesito (del COA de L’Aquila) riguarda un iscritto all’elenco speciale degli esercenti presso enti pubblici annesso all’albo (del quale sono riportate le generalità), che riveste il doppio incarico di dirigente del settore legale di un comune e direttore generale dell’ente medesimo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione deve astenersi da un pronunciamento nel merito, in quanto – ai sensi del proprio regolamento istitutivo – può esprimere il proprio avviso solo su quesiti riferiti a fattispecie astratte e non riferibili a singoli soggetti e non può pronunciarsi su provvedimenti di competenza degli Ordini locali i quali siano anche solo in ipotesi impugnabili avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale.

    Cionondimeno la Commissione ritiene di ricordare che, secondo la propria costante giurisprudenza (v., da ultimo, i par. 22 novembre 2005, n. 88 e 27 aprile 2005, n. 15), l’attività dell’iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo deve riguardare esclusivamente l’ufficio od il settore legale dell’ente di appartenenza.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 91

  • Il quesito (del COA di Asti) verte sulla compatibilità tra la pratica legale e l’attività di borsista part-time svolta presso un ente locale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Ancorché dal punto di vista normativo e fiscale le borse di collaborazione part-time siano disciplinate in senso differente rispetto al lavoro dipendente di tipo tradizionale, tuttavia conservano nella generalità dei casi, alcune caratteristiche proprie di quest’ultimo, e segnatamente l’obbligo di prestazione di opera dietro retribuzione periodica, la subordinazione gerarchica, il vincolo all’espletamento di un numero prefissato di ore di lavoro.

    In questo senso nulla osta al contemporaneo svolgimento della pratica legale, purché il praticante sia in grado di adempiere ai doveri a lui imposti dalle norme di legge e dalla regolamentazione della pratica deliberata in sede locale.

    Ciò che invece non può considerarsi compatibile è l’esercizio del patrocinio di fronte all’autorità giudiziaria, di cui all’art. 8, secondo comma, R.D.L. 1578/1933.

    Infatti, per risalente e costante giurisprudenza di questa Commissione, l’abilitazione al patrocinio «consente, anche se per un tempo limitato ed  in un ambito ridotto, di esercitare la professione forense: alla stessa devono, quindi, applicarsi tutti i limiti previsti dall’ordinamento forense in tema di incompatibilità» (così par. 30/1995, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1994-1997), Milano 1998, p. 27; cfr. altresì pareri nn. 149/1997 e 121/2000).”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 90

  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Barcellona Pozzo di Gotto) chiede se possa essere iscritto all’albo un abilitato all’esercizio della professione, il quale, sulla base di un contratto di diritto privato, presti la propria opera a favore di un Comune, nell’ambito di un “Progetto di utilità collettiva” ai sensi della legislazione regionale siciliana.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La costante interpretazione fornita dalla Commissione dell’incompatibilità di cui al terzo comma dell’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, è nel senso che, anche in presenza di contratti di diritto privato o di altre forme di incarico conferite da enti pubblici locali a professionisti legali, ciò che deve essere innanzitutto oggetto di esame, e che è idoneo a determinare il ricorrere della predetta situazione di incompatibilità, è la presenza di elementi che, al di là del nomen iuris, accomunino in concreto il rapporto ricorrente nel caso di specie a quello di lavoro subordinato.

    Nello specifico, la legge regionale Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85 prevede una forma di provvidenza economica a beneficio degli enti locali della Regione affinché possano, sulla base di specifici progetti di durata prefissata ed inseriti in apposita graduatoria (Progetti di utilità collettiva), assumere il personale necessario allo svolgimento dei relativi compiti.

    In particolare il Dec. Ass. Reg. 3 ottobre 1997, n. 744 (in G.U.R.S. 20 dicembre 1997) prevede che gli Uffici provinciali del lavoro avviino all’assunzione, nell’ambito dei progetti in questione, i soggetti che ne abbiano fatto domanda sulla base di idonea graduatoria (artt. 3 e 4).

    Agli assunti spetta un trattamento economico pari al trattamento contrattuale dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell’ente proponente il progetto (art. 5).

    L’elemento differenziale tra i soggetti coinvolti nei Progetti di utilità collettiva ed i comuni impiegati negli enti locali consiste principalmente nella relazione intercorrente tra impiego offerto e progetto da realizzare, e nella modalità attuativa, che nel primo caso è quella del contratto di diritto privato a tempo determinato, pieno o parziale (cfr. Circ. Ass. Reg. Lav. 30 giugno 1999, n. 351, in G.U.R.S. 7 luglio 1999).

    L’equiparazione ai dipendenti dell’ente, l’orario di lavoro ed il vincolo a prestare attività dietro retribuzione paiono indiscutibilmente ascrivere la fattispecie sottoposta alla nozione di lavoro subordinato, incompatibile con l’esercizio della professione forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 89

  • Il quesito (del COA di Isernia) verte sulla possibilità di iscrivere un dirigente di una A.S.L., il quale temporaneamente sostituisca il responsabile dell’Unità affari legali, nell’elenco speciale degli avvocati esercenti la professione presso enti pubblici.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di ribadire la propria costante giurisprudenza (v., da ultimo, parere 27 aprile 2005, n. 15) basata sul principio secondo cui, in forza della norma di cui all’art. 3, r.d.l. 1578/1933, affinché un avvocato dipendente di un ente pubblico sia iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo e possa esercitare il patrocinio, è necessario che l’attività professionale sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali.

    In questo senso deve escludersi la possibilità che un dipendente assegnato ad altro servizio possa, a cagione di una temporanea sostituzione ed in assenza di definitiva preposizione all’ufficio legale, essere iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 88