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  • Le sentenze del CNF possono essere impugnate in Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

    Poichè le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, con il quale il ricorrente, pur denunciando violazione di legge in relazione a numerose disposizioni del codice deontologico, ha omesso ogni indicazione sia circa l’interpretazione data dalla sentenza impugnata delle disposizioni del codice deontologico, sia su quale fosse la corretta interpretazione delle medesime disposizioni, così limitandosi ad assumere un apprezzamento delle emergenze istruttorie diverso da quello compiuto dal Consiglio Nazionale Forense, in particolare quanto alla provenienza dalla parte personalmente della richiesta di documentazione, non adempiuta dal professionista sanzionato disciplinarmente).

    Cassazione Civile, sentenza del 07 marzo 2005, n. 4802, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Finocchiaro M- P.M. Palmieri R (Diff.)

  • Avvocati stabiliti e c.d. abuso del diritto comunitario

    L’esercizio permanente della professione d’avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito in altro Paese, è regolato dal Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE, la cui disciplina soggiace però al principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto, che consiste nella volontà di ottenere, nel rispetto meramente formale delle regole, un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art.33, co.5, della Costituzione) derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50

  • Deroga all’incompatibilità professionale per gli avvocati dipendenti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.)

    L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) rientra tra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede, consentendone l’iscrizione in un elenco speciale annesso all’albo professionale, una deroga al principio della incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con la qualità di dipendente, atteso che dalla disciplina normativa dell’attività svolta dall’INPGI risulta la natura pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte, analoghe, se non identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza, restando irrilevanti la natura privata dell’ente e del rapporto di lavoro. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 16 luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19496- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. SALME’ Giuseppe- P.M. NARDI Vincenzo

  • Iscrizione di diritto all’albo e docenza all’Istituto Superiore di Polizia

    Anche a seguito del D.P.R. 1° agosto 2006 n. 246, l’Istituto Superiore di Polizia non rientra fra gli Istituti Superiori (parificati alle Università) di cui all’art. 30 lett. d) del r.d.l. 27 novembre 1933 m. 1578, i cui docenti hanno diritto ad essere iscritti nell’albo degli avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 7 marzo 2012, n. 49

  • L’iscrizione all’albo (sezione speciale) degli avvocati di enti pubblici successivamente privatizzati

    In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni (nella specie: una Cassa di risparmio), l’applicazione (in base al D.L. n. 198 del 1993, convertito nella legge n. 292 del 1993, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti disposizioni di legge) della norma contenuta nell’art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1990 – che, a favore dei dipendenti, fa salvi “i diritti acquisiti, gli effetti speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza” – comporta solo per gli avvocati cosiddetti interni il diritto di mantenere l’iscrizione nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati, con relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l’ente pubblico s’è trasformato ed alle cui dipendenze ora si trovano, e non anche per coloro che, pur essendo alle dipendenze dell’ente prima dell’entrata in vigore della legge n. 218 citata, non abbiano conseguito – a quella data – l’iscrizione all’albo degli avvocati nella posizione speciale di dipendenti dell’ente pubblico (principio affermato in relazione a persona abilitata alla professione ma non iscritta all’albo speciale ed addetta ad un Ufficio interno denominato “Servizio Segreteria Generale e Legale”).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13974, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)

  • La carica di presidenza dell’API non è incompatibile con la professione forense

    L’API (Associazione Piccole Imprese) è un’associazione con finalità lato sensu sindacali e non può pertanto qualificarsi come società commerciale, sicché la partecipazione al Consiglio di amministrazione non comporta, per conseguenza, esercizio del commercio, neppure in via indiretta, occulta o per conto terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48

  • Avvocati di enti pubblici: la cessazione del rapporto di impiego comporta interruzione del processo

    Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello “ius postulandi” per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. (Rigetta, App. L’Aquila, 6 Febbraio 2003)

    Cassazione Civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11521- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. LUCCIOLI Maria Gabriella- P.M. DESTRO Carlo

  • Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante

    Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48

  • Gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera

    Gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, e non anche di un ente diverso, non rilevando che quest’ultimo sia nato ad iniziativa o con capitale dell’ente pubblico, nè il carattere pubblicistico dei suoi fini istituzionali, nè i controlli su di esso esercitati, nè, infine, che ciascuno dei due enti, ovvero il solo ente pubblico preveda nel regolamento l’utilizzazione del proprio servizio legale da parte dell’altro ente, non potendo un servizio siffatto compiersi in deroga ai limiti di ordine pubblico di cui disposizioni di legge sovraordinate circondano lo “ius postulandi” eccezionalmente attribuito ad avvocati dipendenti da enti pubblici dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 settembre 2004, n. 18686, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Fico N- P.M. Golia A (Conf.)

  • Per l’iscrizione al registro dei praticanti è necessaria una laurea in giurisprudenza valida e riconosciuta in Italia

    Per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati, è necessario il possesso della laurea in Giurisprudenza riconosciuta nell’Ordinamento italiano, senza che, peraltro, le eventuali lungaggini della procedura di riconoscimento possano condurre all’attribuzione da parte del COA di validità nell’ordinamento italiano, neppure in via temporanea, al titolo di cui si discute (Nel caso di specie, trattavasi di un corso di Laurea della durata di anni 2, il cui piano di studi non comprendeva, tra gli 11 esami sostenuti, quelli di “Diritto costituzionale”, di “diritto privato”, “di diritto civile”, e di “diritto processuale civile”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 47