Autore: admin

  • Il quesito (del COA di Lucca) concerne la partecipazione di un iscritto ad una società di persone (s.n.c.) senza poteri di gestione e con successivo conferimento dei poteri di straordinaria amministrazione a tutti i soci. A ciò si aggiunge la costituzione, ad opera della prima società, di una seconda società (una s.r.l.).

    A seguito del rifiuto, da parte della Cassa forense, della corresponsione della pensione di vecchiaia a motivo dell’incompatibilità, il COA chiede:
    a) se la situazione descritta rappresenti un’incompatibilità ai sensi dell’art. 3 l.p.f.;
    b) quali siano gli effetti dell’eventuale perdita della qualità di socio dell’iscritto che si verificasse ad oggi;
    c) se sia potere della Cassa valutare una incompatibilità senza che vi sia una previa delibazione dell’Ordine di iscrizione dell’interessato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Il principio enunciato in più occasioni da questa commissione è che la partecipazione del professionista a società di persone appare senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale fintantoché queste non prevedano, nell’oggetto sociale o nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale (cfr.,di recente, i pareri 27 aprile 2005, n. 40 e 26 ottobre 2006, n. 67). In tal caso l’avvocato potrà anche assumere poteri gestori.

    Quanto al quesito sub a), quindi, il Consiglio dovrà valutare, in relazione agli elementi a sua disposizione, se vi siano prove certe che le società coinvolte nel caso di specie non abbiano operatività commerciale. In caso contrario l’incompatibilità sussiste necessariamente.

    Rispetto al secondo punto l’incompatibilità non può venire meno con effetti retroattivi, e quindi la dismissione della qualità di socio produrrà effetti ex nunc.

    Da ultimo, per quanto richiesto sub c), non può esservi dubbio che la Cassa di previdenza ed assistenza forense ha il compito esclusivo di stabilire la continuità dell’attività professionale. Peraltro la legge afferma espressamente che «In ogni caso l’attività professionale svolta in una delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine competente, prelude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta» (art. 2, comma terzo, l. 22 luglio 1975, n. 319). Pertanto è escluso che la Cassa debba attendere o rimettere la propria determinazione all’intervento del Consiglio dell’Ordine”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2007, n. 42

  • Il Consiglio remittente (Terni) ha emanato un regolamento della pratica forense con i quale si stabilisce che i semestri successivi al primo decorrono dal deposito in Segreteria del libretto della pratica contenente le attività svolte nel semestre precedente. Si chiede se, in presenza di un siffatto atto regolamentare, il praticante possa depositare il libretto successivamente alla scadenza del semestre e se il successivo periodo decorra solo da tale data.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Premessa la doverosa precisazione che l’Ordine circondariale conserva integra la propria competenza a regolare le circostanze di dettaglio inerenti allo svolgimento della pratica forense nel modo ritenuto più opportuno, ma sempre nel rispetto delle norme di legge, si palesa l’opportunità che i periodi semestrali nei quali la pratica si articola non vengano modificati nella loro durata per via regolamentare. Pertanto, nell’ottica di dare fedele attuazione all’art. 6, comma secondo, del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, si dovrà prevedere la facoltà del praticante di godere dell’intero periodo di sei mesi solari per adempiere agli obblighi inerenti alla pratica, sicché la consegna del libretto presso la segreteria dell’ordine dovrà comunque avvenire successivamente alla conclusione del semestre stesso.

    Stante la necessaria continuità della pratica, il successivo semestre decorrerà dal giorno successivo a quello di conclusione del precedente, salvo il diritto-dovere del Consiglio dell’Ordine di compiere le verifiche del caso sull’attività svolta del tirocinante nei periodi già conclusi, con i tempi del caso.

    Per gli argomenti esposti si potrebbe suggerire di riformulare il regolamento del Consiglio limitatamente ai punti 2 e 3, sì da evitare rischî di impugnative di eventuali provvedimenti di mancata convalida dei semestri o di rifiuto del certificato di compiuta pratica”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 41

  • L’Avvocatura distrettuale (de L’Aquila) chiede parere circa la possibilità di accogliere quale praticante avvocato presso i proprî ufficî un ispettore superiore di P.S., atteso che l’Ordine locale ne ha respinto la domanda di iscrizione in relazione al suo status di appartenente alle forze dell’ordine. La scrivente amministrazione evidenzia che l’interessato ha ottenuto l’autorizzazione dell’ente di appartenenza a svolgere la pratica legale ai sensi del T.U. sul pubblico impiego.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Si deve senz’altro confermare il precedente e consolidato orientamento della Commissione che ravvisa nell’appartenenza alle forze dell’ordine un elemento ostativo all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

    Sul tema sono, infatti, intervenuti i pareri 22 novembre 2006, n. 83, 14 dicembre 2005, n. 93 e già 14 aprile 2000, n. 124.

    Ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza.

    Su tali soggetti, infatti, grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato. Non a caso infatti, similmente ai doveri che incombono sull’avvocato, anche il regolamento che disciplina la pratica forense afferma che la pratica debba essere svolta con “…assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza” (art. 1, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101). L’obbligo di riservatezza, in particolare, presenta profili di indubbia problematicità, ove si consideri che l’ispettore di P.S. ha comunque l’obbligo di rapporto, cioé il dovere di informare immediatamente i superiori e l’autorità giudiziaria competente qualora dovesse venire a conoscenza, per qualsiasi ragione, di una notitia criminis.

    A ciò si aggiunge che nell’ordinamento delle forze di polizia, sia a carattere militare che non, sono presenti elementi di subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l’indipendenza necessaria allo svolgimento di attività forensi.

    Per quanto esposto la tutela dei fondamentale doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti.

    L’esistenza di un’autorizzazione allo svolgimento della pratica forense, concessa da parte dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non muta i termini della questione, atteso che detta autorizzazione è necessaria a tutelare l’interesse della P.A. a che il pubblico impiegato sia al suo esclusivo servizio e non percepisca compensi da terzi senza previo assenso dell’ufficio di appartenenza. Al contrario l’incompatibilità tra lo status di appartenente alle forze di polizia e la condizione di praticante avvocato scaturisce dalla necessità di tutelare il libero esercizio della funzione giudiziaria e dei diritti di difesa, che si collocano all’evidenza su di un altro piano.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 39

  • Una specializzanda, intenzionata ad iscriversi nel registro dei praticanti avvocati, chiede chiarimenti circa il valore del diploma di specializzazione, anche in relazione alla Circolare 30-B/2003 del C.N.F.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene inammissibile il quesito, perché proveniente da un singolo mentre possono essere esaminate, a norma di regolamento, solo richieste provenienti da Consigli dell’Ordine od enti, o tramite questi veicolate. Inoltre in materia di tenuta degli albi e dei registri, come di rilascio di certificati di compiuta pratica, sussiste una competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine, i cui provvedimenti sono suscettibili d’impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense, il che potrebbe avvenire anche nel caso di specie.

    Si ritiene, peraltro, di fare cosa utile, allegando il testo del parere 6 ottobre 2005, n. 72, con il quale Questa Commissione ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi circa aspetti applicativi della normativa in tema di scuole di specializzazione per le professioni legali e sulla medesima circolare n. 30-B/2003.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 38

  • Il mittente, singolo iscritto, chiede informazioni circa la “casistica” relativa all’esercizio abusivo della professione da parte di praticanti non abilitati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene il quesito inammissibile in quanto proviene da un singolo iscritto, mentre possono essere esaminate, a norma di regolamento, solo richieste provenienti da Consigli dell’Ordine od enti, o tramite questi veicolate.

    In tema di abusi commessi da praticanti non abilitati, comunque, sussiste una competenza disciplinare del Consiglio dell’Ordine territoriale, oltre naturalmente a quella dell’autorità giudiziaria per gli eventuali risvolti a carattere penalistico, sicché l’interessato potrà rivolgersi a tali istituzioni, esponendo fatti che ritenga deontologicamente o penalmente rilevanti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 37

  • Il quesito (del COA di Livorno) riguarda la produzione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra colleghi in vista di una transazione, poi conclusa. Si chiede una valutazione sulle ricadute deontologiche del comportamento.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene che il quesito non possa essere trattato. Infatti esso si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio.

    Per regolamento e per proprio costante orientamento, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

    Il caso descritto potrebbe essere senz’altro all’origine di un procedimento disciplinare e, dunque, suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 36

  • L’ordine (di Pesaro) espone il caso di un soggetto il quale ha compiuto la pratica di durata annuale, prevista dalla normativa vigente nel 1985. Attualmente chiede di poter ricongiungere il periodo di pratica allora effettuato con la frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni legali, maturando con ciò il diritto al certificato di compiuta pratica. Si chiede, pertanto, se tali periodi possano essere considerati ai fini del compimento della pratica forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio costante orientamento (di recente confermato con il parere 22 novembre 2005, n. 84) circa il valore dei periodi di pratica svolti sotto la vigenza della precedente regolamentazione.

    In particolare si ritiene che, per sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense, si debbano possedere i requisiti attualmente previsti dalla normativa, ossia dall’art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 nel suo testo vigente. Sicché si ritiene non possa prescindersi dallo svolgimento di un periodo di pratica biennale, anche per coloro che siano in possesso di certificato di compiuta pratica solo annuale.

    Quanto alla possibile utilizzazione del periodo di tirocinio già svolto in anni addietro per ridurre il periodo di pratica da svolgersi oggi, deve negativamente opinarsi.

    La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, infatti, previsto (art. 6) uno specifico periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: tale periodo transitorio, tuttavia, si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987. Al termine di detto periodo, perciò, è venuta meno l’utilizzabilità dei certificati di compiuta pratica rilasciati in precedenza, sia ai fini del sostenimento dell’esame che ad altro scopo.

    Se si valutasse oggi il precedente certificato di compiuta pratica annuale ai fini della prosecuzione della pratica forense con l’obiettivo dell’assolvimento di un anno di tirocinio si verrebbe surrettiziamente ad introdurre una causa di sospensione della pratica (nel caso di specie una sospensione di ventidue anni) non prevista dalla legge, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità di operare un tale ricongiungimento di periodi di pratica.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 24 ottobre 2007, n. 35

  • L’ordine (di Matera) rappresenta il caso di un praticante che intende fruire dei beneficî previsti per coloro che abbiano conseguito il diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali. In particolare rappresenta il caso di una scuola (SSPL presso l’Università L.) che sarebbe stata istituita con provvedimento ministeriale ma non figurerebbe “nell’elenco delle scuole riconosciute” presso il CNF.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il presupposto da cui muove il quesito non è fondato. Non vi è infatti alcun elenco di scuole di specializzazione riconosciute dal Consiglio nazionale forense, né potrebbe esistere, dal momento che le scuole di specializzazione per le professioni legali sono istituite con provvedimento legislativo (l. 15 maggio 1997, n. 127, art, 17, commi 113 e 144; d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ed annualmente organizzate sulla base di disposizioni ministeriali (da ultimo v. DM MUR 5 settembre 2007, in G.U. 18 settembre 2007, n. 217).

    Ai fini della pratica forense, il beneficio della sostituzione di un anno di pratica discende anch’esso da provvedimento governativo, ossia dal DM Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 (in G.U. 30 gennaio 2002, n. 25), sicché non è previsto alcun intervento valutativo del Consiglio nazionale.

    Sulle questioni inerenti alle concrete modalità per usufruire del beneficio in parola la Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi ampiamente (cfr. pareri 27 aprile 2005, n. 27 e 6 ottobre 2005, n. 72).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 34

  • Il quesito (del COA di Firenze) attiene alla possibilità di istituire seggi per le votazioni del Consiglio dell’Ordine anche presso le sedi distaccate del Tribunale di riferimento.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio precedente orientamento, espresso nel parere 24 maggio 2006, n. 30.
    Ivi si evidenziava che la normativa in materia di elezioni forensi, ed in particolare l’art. 3 e segg. del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (applicabile agli avvocati in virtù dell’art. 18 del decreto medesimo), non fornisce una disciplina compiuta delle operazioni elettorali.

    La previsione di legge sull’Assemblea degli iscritti indurrebbe a ritenere che l’adunanza non possa dividersi tra luoghi e sedi differenti, ovvero interrompersi.

    Tuttavia la sostanziale indeterminatezza del decreto legislativo lascia senz’altro spazio alla potestà regolamentare dei Consigli dell’Ordine, i quali, nell’ambito della propria autonomia, possono adottare una disciplina della materia idonea a regolare nel dettaglio lo svolgimento delle operazioni elettorali nel modo ritenuto più consono.
    Naturalmente la regolamentazione consiliare conosce limiti precisi, dati dal rispetto del pieno godimento del diritto di elettorato attivo e passivo, nonché dei principî fondamentali dettati dalla normativa del 1944.

    Pertanto il Consiglio dell’Ordine potrà adottare un proprio regolamento con il quale disciplinerà le modalità di svolgimento dell’Assemblea deputata alle elezioni e di allestimento dei seggî, garantendo comunque la trasparenza e la regolarità del voto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 9 maggio 2007, n. 32

  • Quesito di un’ASL

    Il quesito è proposto da un’ASL a carattere provinciale, subentrata a preesistenti aziende operanti sul medesimo territorio ed ora sottoposte a gestione liquidatoria.
    Si chiede se il contenzioso di tali enti in via di scioglimento debba essere affidato ai quiescenti avvocati già in servizio presso le ex ASL, agli avvocati attualmente dipendenti del nuovo ente ovvero a terzi. La questione è posta sia all’Ordine competente che al C.N.F.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La competenza in tema di iscrizioni negli albi e negli elenchi speciali è di esclusiva pertinenza degli Ordini circondariali, di talché l’ASL ha correttamente inviato la richiesta all’Ordine di Foggia.
    Solo in caso di dubbio da parte del Consiglio locale potrebbe ammettersi la richiesta di parere alla Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 31