Autore: admin

  • L’omessa indicazione delle norme deontologiche violate

    La mancata indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, considerata altresì la norma di chiusura di cui all’art. 60 c.d.f.Art. 60 cod. prev. – Norma di chiusura.Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.Leggi il testo completo →

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68

  • Procedimento disciplinare: la fase del dibattimento avanti al COA

    In tema di azione disciplinare nei confronti di avvocati, nel procedimento innanzi al Consiglio dell’Ordine – che è introdotto dalla deliberazione di apertura e che si articola nelle successive cadenze degli atti preparatori del dibattimento, del dibattimento e dell’adozione del provvedimento finale, secondo il modello del rito penale – la fase del dibattimento è dedicata non solo all’interrogatorio dell’incolpato (citato a comparire per difendersi, di persona o con l’assistenza di un difensore, e legittimato ad indicare ulteriori testimoni, oltre quelli citati “ex officio”) ed alla discussione delle parti, ma comprende anche, secondo la disposizione espressa dell’art. 48 r.d. n. 37 del 1934, propriamente l’assunzione dei testi ritenuti utili, elencati già nella citazione dell’incolpato, ovvero indicati dallo stesso incolpato o dal P.M. nel termine loro concesso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 23 Novembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 settembre 2007, n. 20360- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Sospeso dalla professione l’avvocato che non rimborsi un prestito personale (peraltro richiesto ad un proprio cliente)

    La richiesta di prestiti personali ad un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68

  • Giudizio dinanzi alla Cassazione e valutazione nel merito dell’illecito disciplinare

    In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, con riguardo alla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito nell’ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, atteso che l’apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene alla esclusiva competenza dell’organo disciplinare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che i ripetuti comportamenti del professionista altamente provocatori, offensivi e lesivi dell’onorabilità di avvocati, magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria e pubblici ufficiali, immotivatamente accusati di reati assai gravi, in quanto tenuti nell’esercizio dell’attività difensiva, erano in contrasto con la prudenza ed il rigore imposti dalle norme deontologiche al professionista forense e, perciò, integravano un vero e proprio abuso del diritto di difesa riconosciuto alla parte, con la conseguenza che andava esclusa l’invocata scriminante dell’esercizio del medesimo diritto, non potendo questo travalicare i limiti della corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso la controparte). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 23 Novembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 settembre 2007, n. 20360- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Il procedimento disciplinare dinanzi al COA ha natura amministrativa

    Il procedimento dinanzi al Consiglio dell’Ordine ha natura amministrativa e ad esso non si applica il criterio della immodificabilità della composizione del Collegio, purché sia rispettato il quorum minimo deliberativo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67

  • La denuncia in Cassazione dei vizi del procedimento disciplinare (amministrativo)

    I vizi del procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, svoltosi dinanzi al consiglio dell’ordine territoriale, stante la natura amministrativa e non giurisdizionale dello stesso, non sono sindacabili dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, a meno che non si alleghi che essi abbiano dato luogo ad un vizio di motivazione della stessa decisione. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 23 Novembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 settembre 2007, n. 20360- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

  • L’instaurazione del procedimento disciplinare all’esito di quello penale

    Le disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, si applicano, in linea di massima, anche ai procedimenti disciplinari a carico dei professionisti, ad eccezione delle norme che, presupponendo logicamente il rapporto di lavoro subordinato, sono incompatibili con la posizione di lavoro autonomo; ne consegue che la previsione dell’art. 5, comma 4, della citata legge – secondo cui, in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve avere inizio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente – non si applica agli avvocati, per i quali non sussiste la necessità di provvedere al trasferimento ad un ufficio diverso da quello occupato al momento dei fatti oggetto del procedimento penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 4 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 12 marzo 2008, n. 6530- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Vietato richiedere un prestito al proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale)

    La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67

  • La valutazione della rilevanza disciplinare di un fatto è riservata a COA e CNF

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6215, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)

  • Il mancato avvertimento all’incolpato di farsi assistere da un difensore

    Dall’omissione, nella citazione a giudizio disciplinare, dell’avvertimento di cui all’art. 48 comma 3 del r.d. 37/1934 (cioè che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà proceduto al giudizio in sua assenza) non deriva alcuna nullità, non rientrando tra quelle tassativamente previste dalla legge e, in ogni caso, non può essere eccepita avanti al CNF ma dinanzi al COA, attesa la natura amministrativa del giudizio innanzi al consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 66