A differenza della previgente disciplina, l’interruzione della prescrizione disciplinare non ha più effetto permanente in sede giurisdizionale, sicché il relativo termine decorre anche dinanzi al CNF e durante la pendenza dell’eventuale giudizio di legittimità, fino alla sua definizione. Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 10085 del 14 aprile 2023