L’omessa o tardiva consegna dei documenti concernenti l’oggetto del mandato a cliente e parte assistita

Incorre nell’illecito disciplinare di cui all’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 363 del 7 ottobre 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 363 del 07 Ottobre 2024 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 17 Febbraio 2020 (sospensione)