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  • Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri.

    Sul punto, non può che ricordarsi che l’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 247/12, consente unicamente l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.
    Considerato che le cause di incompatibilità – e le relative eccezioni – sono tassative e di stretta interpretazione, al quesito deve essere data risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 16 giugno 2025

  • Il COA di Palermo formula quesito in merito in ordine alle possibili conseguenze della sospensione dall’albo di un Avvocato che sia socio di una STA. In particolare, chiede di sapere se, ad esito della sua sospensione, l’Avvocato socio di una STA debba essere escluso dalla società di cui è socio, in virtù di quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 5, L. 247/2012, ovvero, pur non potendo esercitare l’attività in forza della sospensione, possa mantenere la qualità di socio della medesima e, in tal caso, in che veste. Inoltre, chiede di sapere se il quesito abbia un diverso riscontro nella ipotesi di sospensione volontaria dell’Avvocato.

    Il quesito attiene agli effetti dell’esclusione del socio avvocato dalla STA di cui all’art. 4-bis, comma 5, L.P., a mente del quale “La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1”.
    In particolare, in ragione del tenore della norma, è necessario comprendere:
    (i) se la causa di esclusione indicata operi di diritto (cd. “esclusione automatica”) ovvero per volontà degli altri soci (causa di esclusione che giustifica una scelta degli altri soci di espellere dalla compagine il socio sospeso, cancellato o radiato); in quest’ultimo caso, ove non intervenisse la scelta degli altri soci, il socio-avvocato, pur non potendo esercitare la professione, potrebbe teoricamente rimanere in società quale socio di capitali;
    (ii) comunque, anche ove si trattasse di una causa di esclusione di diritto, se l’esclusione implichi l’espulsione del socio-avvocato ovvero solo l’esclusione dalla categoria dei soci professionisti, consentendogli di rimanere in società come socio di capitali.
    Le tesi meno rigide (esclusione volontaria ovvero esclusione di diritto dalla categoria dei soci professionisti) potrebbero trovare una sponda nel principio di libertà di iniziativa economica, giacché l’avvocato sospeso, cancellato o radiato non potrebbe esercitare la professione, il che gli impedirebbe di nuocere alla collettività; di conseguenza, la sua permanenza nella compagine sociale come socio di capitali gli lascerebbe la possibilità di remunerare il proprio investimento e null’altro. Peraltro, a margine la circostanza che alcuni modelli societari (come la s.p.a.) non prevedono l’istituto della esclusione, la conseguenza dell’esclusione sarebbe comunque quella di riconoscere al socio escluso la liquidazione della quota, con i rischi correlati alla riduzione del patrimonio sociale in forza della liquidazione dovuta al socio escluso.
    Una simile ratio, tuttavia, avalla la considerazione di una STA come strumento di impresa prima ancora che come mezzo organizzato di esercizio dell’attività di avvocato.
    La tesi più rigorosa, invece, si fonda proprio sulla prospettiva della STA come mezzo di esercizio dell’attività professionale, di talché il passaggio dalla categoria dei soci avvocati a quella dei soci finanziatori, oltre ad alterare le percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 4-bis (almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere appannaggio di soci professionisti e la maggioranza dei componenti dell’organo di gestione deve essere rappresentata da soci avvocati), impedisce di ricondurre il fenomeno nell’alveo della professione intellettuale, riducendo la valenza di fattispecie gravi quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione a meri “incidenti professionali” privi (in toto o parzialmente) di incidenza sul piano societario.
    Quest’ultima tesi va preferita.
    D’altronde, si pensi alla circostanza che, ammettendo una delle due posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l’acquisizione della posizione di socio finanziatore), l’avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque – magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA – essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche (addirittura) amministratore.
    Ebbene, la fattispecie STA travalica l’ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un’ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l’altro, l’avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche – nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell’esercizio della professione – a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.
    Insomma, le tesi meno rigide sviliscono il ruolo dell’avvocato; d’altronde, l’avvocato attinto da una sanzione deontologica, dopo averla scontata ovvero dopo aver seguito l’iter previsto di volta in volta dalla L.P., potrebbe (ciò vale anche per l’avvocato radiato ai sensi dell’art. 62, comma 10, L.P.) esercitare nuovamente la professione in forma individuale, avendo ottenuto una remunerazione per l’investimento societario perso in ragione dell’esclusione automatica. Mi sembra, quindi, che la tesi qui sostenuta sia comunque equilibrata anche rispetto ai diritti del socio escluso.
    A ciò si aggiunga che la presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto innanzi, appare quanto meno incongruo.
    Ciò posto, dunque, rientrano nella fattispecie legittimante l’esclusione ex art. 4-bis, comma 5, anche alcune ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici, come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall’albo; anche queste ultime fattispecie precludono l’esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell’alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell’investimento. Il tutto, con l’effetto che si scioglie il singolo rapporto sociale del socio avvocato allorquando questi (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.
    In definitiva:
    (i) La STA è uno strumento di esercizio della professione, sicché l’utilizzo del modello societario rappresenta solo un mezzo per meglio esercitare la professione di avvocato, di modo che tale funzione travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale;
    (ii) Tale funzione giustifica la norma sulla esclusione dalla compagine sociale del socio che sia stato sospeso, cancellato o radiato dall’albo, siccome dettata a tutela della funzione sociale svolta dall’avvocato anche a mezzo di collettività organizzate, di modo che trattasi di una esclusione di diritto e automatica dalla compagine sociale;
    (iii) L’esclusione di diritto del socio avvocato sospeso, cancellato o radiato dall’albo, quindi, si applica – in ragione della funzione specifica di tali società – a prescindere dal modello di società prescelto, sicché, nell’ipotesi in cui il modello societario non preveda di per sé la possibilità di escludere un socio, l’esclusione di diritto del socio-avvocato ai sensi dell’art. 4-bis, comma 5, L.P. rappresenta una norma integrativa della fattispecie;
    (iv) La norma citata, quindi, si applica anche nelle ipotesi di sospensione volontaria dall’albo;
    (v) Il socio escluso avrà comunque diritto alla liquidazione della quota, il che rappresenta non solo un “lasciapassare” economico rispetto allo scioglimento del rapporto sociale, ma anche un fattore di equilibrio rispetto alla scelta rigida assunta dal legislatore.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 16 giugno 2025

  • Il successivo venir meno dei presupposti penali incide sulla sospensione cautelare medio tempore disposta in sede deontologica

    La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014, con la precisazione che, ove venga successivamente revocato o annullato in sede di gravame il presupposto penale della stessa, anche questa è destinata a venir meno (Nella specie, la misura cautelare penale era stata effettivamente inizialmente applicata a carico dell’iscritto ma, nelle more del procedimento cautelare dinanzi al CDD, la stessa veniva revocata, in considerazione della condotta collaborativa tenuta dall’indagato nel corso dell’interrogatorio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sospensione cautelare medio tempore irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 461 del 14 dicembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 44 del 9 maggio 2022.
    Per la previgente disciplina, invece, cfr. CNF n. 241/2018, CNF n. 130/2018, CNF n. 32/2005, secondo cui “La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal Consiglio territoriale, avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari”.

  • La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 461 del 14 dicembre 2024

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 460 del 9 dicembre 2024

  • Procedimento disciplinare: la notifica della citazione a giudizio all’incolpato o al suo difensore domiciliatario sono alternative e concorrenti

    La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione (art. 21 co. 1 Reg. CNf n. 2/2014): trattasi, in particolare, di notifiche alternative e concorrenti, ben potendo difettare una di esse ai fini della validità della citazione. Conseguentmente, la notifica della citazione a giudizio direttamente all’incolpato anziché presso il suo difensore domiciliatario non comporta alcuna nullità, anche in considerazione della natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 459 del 9 dicembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme:
    – sulla notifica della citazione a giudizio effettuata direttamente all’incolpato anziché presso il suo difensore domiciliatario: CNF n. 332/2023;
    – sulla notifica della citazione a giudizio effettuata presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto: Cass. n. 29588/2022, CNF n. 123/2021.

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024

  • Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

    L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024

  • Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla data di decorrenza del triennio per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale per i delegati alle vendite. Riferisce, in particolare, che l’orientamento del locale Tribunale è quello di fissare la predetta decorrenza a partire dalla data di formazione dell’elenco (19.4.2023) e non già dalla data di iscrizione del singolo professionista nell’elenco medesimo.

    Rileva condivisibilmente il COA rimettente che tale ricostruzione interpretativa si pone in irragionevole contraddizione con la possibilità, riconosciuta al professionista, di iscriversi in qualunque tempo nell’elenco, sussistendone i presupposti.
    Sul punto, si è di recente pronunciato anche il Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili che, con un parere del 17 aprile 2024 ha ritenuto che – proprio in relazione alla possibilità di iscriversi non già in unica data ma in qualunque tempo – non possa che farsi decorrere il triennio formativo a partire dalla data di iscrizione, dal momento che i commi 6 e 7 dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. fanno esplicito riferimento alla “conferma dell’iscrizione nell’elenco”.
    Nei medesimi termini è reso il parere.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 16 giugno 2025

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024