Autore: admin

  • La malattia dell’incolpato non scrimina l’illecito ma può eventuamente attenuare la sanzione

    Sebbene le condizioni di salute psicofisica dell’incolpato non costituiscano, di per sè sole, una scriminante per l’illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell’azione), pur tuttavia ben possono incidere -mitigandola- sulla relativa sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 487 del 31 dicembre 2024

  • Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

    A norma dell’art. 59 R.D. n. 37/1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, L. n. 247/2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense deve contenere “l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda”; ne consegue che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili, anche d’ufficio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 4 del 29 gennaio 2025

  • L’istituto della difesa d’ufficio è la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell’avvocato

    Nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall’Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all’imputato un difensore d’ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. L’istituto della difesa d’ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell’avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni. L’Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell’alto ruolo che riveste la difesa d’ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile ed evitare che l’assistito si ritrovi, ingiustificatamente, privato della necessaria doverosa ed irrinunciabile difesa per la sua miglior tutela.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 487 del 31 dicembre 2024

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 487 del 31 dicembre 2024

  • L’impugnazione del richiamo verbale

    Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 487 del 31 dicembre 2024

  • Sospensione cautelare – Istanza di revoca – Rigetto – Impugnazione – Sopravvenuto esercizio del potere discrezionale di revoca – Carenza di interesse al ricorso – Inammissibilità

    La sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare, bensì provvedimento amministrativo a carattere provvisorio e di natura cautelare volto a salvaguardare l’Ordine forense ed a preservare la funzione sociale delle menomazioni di prestigio che possano conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la deliberazione con cui la misura cautelare viene applicata, in quanto atto amministrativo, può essere sempre riformata o ritirata in via autotutela e, in quanto atto cautelare, è sempre revocabile o modificabile laddove si verifichino mutamenti delle circostanze o emergano fatti di cui si acquisisca conoscenza successivamente all’adozione del provvedimento. L’esercizio da parte del CDD di siffatto potere discrezionale di revoca determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato ed il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 486 del 31 dicembre 2024

  • La revoca del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere

    L’intervenuta revoca del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della decisione stessa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 486 del 31 dicembre 2024

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 16 del 30 gennaio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 11 novembre 2015, n. 168, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pisano), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 18.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150, secondo cui la cessazione della materia del contendere è tuttavia esclusa ove il ricorrente insista per l’esame dell’impugnazione alla luce di un suo eventuale permanente interesse alla riforma della decisione cautelare impugnata.

  • La tipizzazione dell’illecito deontologico è solo “tendenziale”

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 485 del 31 dicembre 2024

  • La rilevanza anche disciplinare dei reati sessuali a danno di minorenni

    Costituisce (anche) grave illecito disciplinare ex art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che instauri una relazione con una minore per fini esclusivamente sessuali, così violando i basilari principi di dignità, decoro e probità che costituiscono patrimonio dell’intera comunità forense, a tutela dell’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato, quale professionista che deve essere leale e corretto, in ogni ambito della propria attività, anche extra-professionale (Nel caso di specie, l’avvocato aveva intrattenuto per circa due anni una relazione con una ragazza che sapeva essere minorenne carpendone la buona fede, celando la propria età adulta sino al momento -e al fine di- incontrarla, consumando rapporti sessuali, ancorché non completi. Condannato in via definitiva a due anni di reclusione per i reati di cui all’art. 600 quater c.p. -detenzione di materiale pedopornografico- e all’art. 600-bis co. 2 c.p. -prostituzione minorile- veniva altresì sanzionato dal CDD con la sospensione disciplinare dall’esercizio della professione per tre anni, che tuttavia l’incolpato impugnava. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevata l’estrema gravità delle condotte del professionista, ha rigettato il ricoso confermando la sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 485 del 31 dicembre 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria. Da ciò discende che non è possibile sostenere l’esistenza di un diritto alla ammissione della prova pieno ed incondizionato in capo all’incolpato stante che nell’ambito del procedimento disciplinare la valutazione sulla ammissibilità delle prove richieste va operata attraverso un giudizio di effettiva utilità delle stesse in relazione alle altre prove ed elementi di prova di cui l’organo disciplinare già dispone ed alla pertinenza e rilevanza delle circostanze, o almeno dei temi di prova, su cui i testi dovrebbero deporre.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 3 del 29 gennaio 2025