L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nella specie trattavasi di concomitante impegno professionale).
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L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025. -
La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente
La mancata informazione al cliente (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).
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Mancato invio del Modello 5: la “dimenticanza” del Consulente fiscale non basta ad escludere l’imputabilità dell’omissione dell’avvocato
Il mancato invio del Mod. 5, quand’anche dovuto ad una dimenticanza del proprio Commercialista, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è irrogata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 409/2024, CNF n. 408/2024, CNF n. 124/2024. -
L’assenza prolungata dallo Studio per motivi di salute non esonera l’avvocato dall’onere di controllare (o far controllare) la PEC
L’avvocato, che non sia in grado di esercitare la professione per impedimenti personali o motivi di salute, è comunque tenuto ad adottare misure organizzative quantomeno idonee a garantire il presidio del proprio Studio legale al fine di monitorare comunicazioni e notifiche, ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall’art. 20 co. 2 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità del procedimento disciplinare a proprio carico adducendo di non aver potuto leggere, per vari mesi, tutte le comunicazioni PEC medio tempore ricevute dal CDD, per motivi di salute e personali).
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L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
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La radiazione presuppone violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro
La sanzione massima della radiazione è riservata, per espressa previsione normativa (art. 22 CdFArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), a “violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro” e, pertanto, soltanto a quelle condotte che si pongano in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili, come ad esempio l’aver commesso reati di particolare gravità (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione di amministratore di sostegno, l’avvocato aveva prelevato indebitamente dal conto corrente di tre beneficiari la complessiva somma di circa mezzo milione di euro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 17 febbraio 2025
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L’inadempimento professionale verso il cliente si ripercuote negativamente sull’immagine dell’intera categoria forense
In ossequio ai principi di probità (intesa come onestà nei propri comportamenti), decoro (inteso come dovere di tenere condotte appropriate e convenienti nella vita professionale) e dignità (intesa come dovere di tenere condotte che salvaguardino il prestigio che la collettività riconosce alla figura dell’avvocato e nella professione forense), l’Avvocato deve onorare gli impegni professionali assunti (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), giacché è proprio il ruolo sociale che ricopre un avvocato a determinare in suo favore un credito ed un affidamento nei suoi confronti che, se viene meno a causa del comportamento di un singolo legale, si riflette sull’immagine dell’intera categoria forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025
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Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione
Per l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare, è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen iuris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il Giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione(1). Conseguentemente la semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025
NOTE:
1) In senso conforme, Cass. Civ. Sez. Un. Sentenza n. 15852/2009.
2) In senso conforme, CNF Sentenza n. 11/2023.