Autore: admin

  • Domanda di iscrizione all’albo: la valutazione del CNF della “condotta specchiatissima ed illibata”

    Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, al fine dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione altresì di fonti di prova sorte anche dopo quest’ultima, atteso che il predetto Consiglio Nazionale è giudice anche del merito, non soltanto di legittimità; pertanto il Consiglio Nazionale non può limitarsi a censurare la decisione del Consiglio dell’Ordine che abbia respinto la domanda di iscrizione per difetto del requisito in questione, sulla base della semplice pendenza di procedimenti disciplinari a carico dell’istante e senza avere specificamente analizzato i fatti oggetto delle relative contestazioni e la loro rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del requisito, ma deve condurre, a sua volta, un’autonoma indagine su tali fatti, non ostando a tal riguardo la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. (Nella fattispecie la S.C., ha cassato con rinvio la decisione del Consiglio Nazionale Forense perchè provvedesse, appunto, alla detta indagine).

    Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 8429, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Mensitieri A- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il deposito dell’impugnazione mediante spedizione postale

    Il deposito del ricorso al CNF, da effettuarsi presso gli Uffici del COA locale che ha emesso la decisione da impugnare, non deve necessariamente compiersi di persona ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale, che tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve anche giungere e non solo essere spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge per l’appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34

  • Domanda di iscrizione all’albo da parte di soggetto sottoposto a procedimento penale: presunzione di non colpevolezza e condotta specchiatissima ed illibata

    Al fine dell’accertamento del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” per l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali, di cui all’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva, posta dall’art. 27 secondo comma della Costituzione, non osta a che i fatti materiali addebitati all’aspirante procuratore nel processo penale possano essere dall’amministrazione valutati al suddetto scopo. In particolare, il menzionato requisito può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamento della decisione impugnata, atteso che il predetto Consiglio Nazionale è giudice anche del merito.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 novembre 1994, n. 9291, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • Al docente della scuola di polizia non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    In tema di requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati, l’art. 30 lett. “d” R.D.L. n. 1578 del 1933 – secondo cui hanno diritto ad essere iscritti in detto albo, purché in possesso degli altri requisiti, “i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti Superiori ad esse parificati, con tre anni di insegnamento” – ha carattere tassativo e natura eccezionale e non è pertanto suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti; con la conseguenza che non può essere applicato nei confronti di soggetto che abbia svolto incarico di docente di diritto di polizia presso l’Istituto Superiore di Polizia, non potendo questo considerarsi compreso tra gli istituti parificati alle università, non risultando che gli sia stata riconosciuta, con espressa norma di legge, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti di cui al T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D.L. n. 1592 del 1933, né che sia stato posto sotto la vigilanza dello Stato.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 gennaio 1997, n. 192, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Sommella F- P.M. Amirante F (Conf.)

  • La necessaria specificazione dei motivi dell’impugnazione al CNF

    Il ricorso è inammissibile ove l’atto di impugnazione, con il quale il ricorrente omette di esporre con specifici motivi le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, non assolva all’onere imposto dall’art. 342 c.p.c. di specificare i motivi di gravame, richiedendo esso l’indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze formulate.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104

  • Ai magistrati onorari non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    Ai fini dell’iscrizione all’Albo dei procuratori legali, i magistrati onorari ed, in particolare, il conciliatore, non sono equiparabili ai “magistrati dell’ordine giudiziario” contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b), e 30, lett. f), del R.D.L. n. 1578 del 1933.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1997, n. 4905, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Nicastro G- P.M. Leo A (Conf.)

  • Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time

    L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. DAMASCELLI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 103

  • Il termine entro cui il COA deve decidere sulla domanda di iscrizione o trasferimento dall’albo

    Il termine di tre mesi – decorrente dalla data della domanda di iscrizione o di trasferimento in un Albo degli Avvocati e Procuratori – previsto dall’art. 31 del R.D.L. n.1578 del 1933, entro il quale il singolo Consiglio dell’Ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto, ha carattere perentorio e non è suscettibile di interruzione mediante una lettera di convocazione, atteso che, a norma del comma sesto dello stesso art. 31 cit., qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda, l’interessato può, nei dieci giorni successivi dalla scadenza di esso, presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 1997, n. 13022, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Ravagnani E- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il deposito dell’impugnazione mediante spedizione postale

    Il deposito del ricorso al CNF, da effettuarsi presso gli Uffici del COA locale che ha emesso la decisione da impugnare, non deve necessariamente compiersi di persona ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale, che tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve anche giungere e non solo essere spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge per l’appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34

  • La rinuncia all’appello che rifiuti la domanda di iscrizione all’albo

    In tema di iscrizione all’albo degli avvocati, una volta che il Consiglio nazionale forense, adito in sede di impugnazione dall’aspirante, abbia annullato la deliberazione del Consiglio locale dell’Ordine recante il rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale (nella specie, per incompatibilità), la manifestazione di volontà, proveniente dall’interessato, di rinunciare alla domanda di iscrizione a suo tempo presentata determina la sopravvenuta mancanza di interesse del Consiglio territoriale dell’Ordine ad una decisione sul ricorso per cassazione, dallo stesso successivamente proposto, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, e quindi la cessazione della materia del contendere, non essendo configurabile nè un interesse del Consiglio dell’Ordine (il quale, in questa materia, rappresenta il gruppo dei professionisti già iscritti o degli aspiranti a diventarlo, e non altri soggetti) al mantenimento del provvedimento impugnato (posto che tra le funzioni di controllo che esso può esercitare non sono comprese quelle riguardanti il mantenimento di un provvedimento di denegata iscrizione al di là della volontà dell’interessato), nè un interesse di tutela dell’onorabilità del Consiglio stesso (dovendo escludersi che essa sia stata lesa dalla decisione del CNF, che costituisce la doverosa espressione del potere di pronunciarsi sull’impugnazione).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2004, n. 13701, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)