L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito disciplinare.
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Il denunciante può essere escusso come testimone
Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato e il P.M.; è pertanto legittima l’audizione del denunciante offeso quale testimone.
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La corroborazione istruttoria dei fatti denunciati
La versione dei fatti fornita dall’esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali, ivi compresa la non contestazione dell’incolpato.
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L’incompatibilità dell’impiego pubblico part-time con la professione forense
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 26
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Inammissibile l’appello depositato presso il CNF anziché presso il COA locale
Il ricorso proposto al CNF va dichiarato inammissibile, qualora venga presentato direttamente presso la segreteria del CNF e non presso la segreteria del COA competente (art. 59 RD n. 37/1934).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 25
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (Nella specie, 20 giorni ex art. 50 co. 2 RDL 1578/1933).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Sica), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 24
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Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento
Il comportamento dell’avvocato che subordini al pagamento di un acconto il deposito di un atto giudiziario già pronto, è condotta altamente deplorevole e certamente lesiva dei doveri di dignità e decoro, a maggior ragione allorquando il professionista abbia dal cliente già ricevuto somme di denaro seppure riferite ad altre attività svolte sempre nell’interesse del medesimo cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva subordinato il deposito in procura della nomina a difensore di fiducia di cui era già in possesso, al pagamento di un ulteriore acconto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi 6).
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L’appello dell’imputato proposto esclusivamente sulla pena comporta acquiescenza sulla responsabilità
Allorquando l’annullamento con rinvio della sentenza penale (avente ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede disciplinare) venga disposto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, non vi è dubbio che passi in giudicato il punto dell’affermazione di responsabilità e che, quindi, sussista un giudicato parziale che attribuisce la non più discutibile e rimuovibile qualità di condannato, ovvero la definitiva affermazione di responsabilità per un determinato fatto reato e precisamente quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale ed all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso (Nel caso di specie, l’appello penale era stato proposto al fine di ottenere una diminuzione della pena per effetto di una invocata continuazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -pur dando atto del contrasto giurisprudenziale di legittimità- ha ritenuto formato il giudicato parziale relativamente alla responsabilità penale).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
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La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale
Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo. Tale sospensione (che preclude il decorso del termine di prescrizione) si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto procedimento penale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF -motivatamente dissentendo dal principio espresso da Cass. SSUU sent. n. 29294/2008- ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19NOTA:
In senso conforme al principio di cui in massima, Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha mutato il proprio precedente indirizzo, aderendo pertanto a quanto espresso dal CNF.